Atti persecutori- Pluralità di condotte- Procedibilità- Preclusione del giudicato.
Cassazione penale QUINTA SEZIONE 26 MAGGIO 2021, N. 20847/21 Il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilità, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dalla norma rispetto alla prima o alle precedenti condotte, la querela estende la sua efficacia anche a tali pregresse condotte, indipendentemente dal decorso del termine di sei mesi per la sua proposizione. Tale delitto non è configurabile in presenza di un'unica, per quanto grave, condotta di molestie e minaccia, neppure unificando o ricollegando la stessa ad episodi pregressi oggetto di altro procedimento penale attivato nella medesima sede giudiziaria, atteso il divieto di "bis in idem". Divieto che trova applicazione pure per i fatti già oggetto del procedimento archiviato, da ritenersi comunque improcedibili poiché rientranti tra quelli per cui è già stata esercitata l'azione penale da parte dello stesso Ufficio del Pubblico ministero. Conforme, Quinta Sezione, n. 48391/14, CED 261024.
30-07-2021 13:07
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