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Sentenza

Attenuante speciale per i fatti di particolare tenuità- Concorso con quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.- Esclusione.
Attenuante speciale per i fatti di particolare tenuità- Concorso con quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.- Esclusione.
Cassazione SESTA SEZIONE
10 MARZO 2021, N. 9525/21
In tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, qualora sia stata riconosciuta la circostanza attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., resta esclusa la possibilità del riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod. pen. se della stessa sia stata sollecitata l'applicazione esclusivamente in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal reato o del lucro conseguito.
Conforme, Sesta Sezione, n. 34248/11, CED 250837.
Avv. Antonino Sugamele

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