art. 423-bis c.p. Incendio boschivo
art. 423-bis c.p. Incendio boschivo
Sommario:1. Interesse tutelato e recenti modifiche normative - 2. Elemento oggettivo - 3. Elemento soggettivo - 4. Momento consumativo e tentativo - 5. Danneggiamento seguito da incendio boschivo (rinvio) - 6. Circostanze del reato - 7. Misure di prevenzione
1. Interesse tutelato e recenti modifiche normative
Sulle nozioni di incolumità pubblica, comune pericolo ed altre rilevanti ai fini interpretativi del delitto in esame in particolare, si rinvia al commento in calce all'art. 422.
L'art. 423 bis è stato introdotto dalla legge-quadro in materia di incendi boschivi L. 21.11.2000, n. 353. La norma, in realtà, già esisteva fin dall'8.8.2000, data di entrata in vigore del D.L. 4.8.2000, n. 220, recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi, poi convertito, con modificazioni, dalla L. 6.10.2000, n. 275. L'identità dei due testi normativi esclude la presenza di un fenomeno di successione di leggi penali del tempo, che può tuttavia porsi con riguardo al comma aggiunto all'art. 424 (v. infra sub art. 424, 3° co.), che introdotto già dal D.L. 4.8.2000, n. 220 era poi stato cancellato dal Parlamento in sede di conversione.
L'incendio boschivo è ora configurato come reato autonomo sia nell'ipotesi dolosa, sia colposa, mentre prima del D.L. 4.8.2000, n. 220 l'incendio su «boschi, selve e foreste» era previsto come circostanza aggravante del reato di incendio (art. 423), rispetto al quale si pone ora come norma speciale. L'elemento di distinzione tra i due reati è dato dalla specificità delle cose alle quali l'incendio è appiccato (Antolisei, PS, II, 15). L'interesse tutelato è quindi, sì, come nell'ipotesi di cui all'art. 423, la vita e la salute degli individui (v. sub art. 423), ma prevale, in prospettiva di anticipazione di tutela, l'interesse per il patrimonio boschivo nazionale, considerato bene insostituibile per la qualità della vita (quindi, a maggior ragione, per l'incolumità pubblica), l'"ambiente" essendo assunto come immediato obiettivo di tutela (come si desume, tra l'altro dal 4° co., che è ipotesi autonoma di reato) [v. Tassinari, I delitti di incendio, in Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, Trattato 1, IV, 61; Corbetta, Osservazioni, in DPP, 2001, 1, 52; Id., Convertito in legge il decreto «anti-piromani», in DPP, 2000, 10, 1344; Id ., Il nuovo delitto di «incendio boschivo»: (poche) luci e (molte) ombre, in DPP, 2000, 9, 1172; Cupelli, L'incendio si punisce sempre due volte. Assurda reiterazione del «nuovo» 423 bis c.p., tecnicamente peggiorato, in DeG, 2000, 45, 95; Id., L'uso improprio della legge penale per sanzionare quel che è già punibile. L'«inedito» incendio boschivo esisteva come aggravante, in DeG, 2000, 37, 10; Forlenza, La trasformazione in reato di pericolo presunto consente di configurare il tentativo, in Gdir, 2000, 31, 46; Id., Con la soppressione dell'aggravante generica il nuovo reato fa ingresso nel codice penale, in Gdir, 2000, 39, 67; Musacchio, L'incendio boschivo diventa reato, in GP, 2000, II, 671].
Il D.L. 8.9.2021, n. 120, convertito con modificazioni in L. 8.11.2021, n. 155, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile, ha infine modificato il 1° e 3° co. della norma in commento e introdotto due circostanze attenuanti ad effetto speciale. Il Decreto legge ha anche inserito nel codice penale le disposizioni di cui agli artt. 423 ter (pene accessorie) e 423 quater (confisca), nonché la previsione all'art. 32 quater del delitto di cui all'art. 423 bis, 1° co. tra i reati la cui condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Elemento oggettivo
Il D.L. 8.9.2021, n. 120, convertito con modificazioni in L. 8.11.2021, n. 155, ha inserito al primo comma della disposizione l'espressa esclusione dell'applicabilità della norma nei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, ovvero nei casi di utilizzo autorizzato del fuoco, secondo precise prescrizioni e procedure operative.
Sotto il profilo oggettivo il reato in esame si differenzia rispetto a quello di cui all'art. 423, come detto, solo per la specificità delle cose - boschi, selve, foreste o vivai forestali destinati al rimboschimento - alle quali l'incendio è appiccato, nonché per l'espressa mancata distinzione tra incendio della cosa altrui e incendio della cosa propria.
Per bosco si intende il terreno in cui predomina la vegetazione di specie legnose e selvatiche - arboree o fruticose - riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale. Detta nozione è stata estesa a comprendere, oltre alle macchie (C., Sez. I, 1.10.1987), quelle zone del bosco stesso ove esistono ceppaie, polloni o piantine immesse nel terreno a scopo di rimboschimento (C., Sez. I, 2.2.1934). Selva è una associazione vegetale su vasta estensione di terreno che si presenta fitta, intricata e confusa. Foresta è una vasta estensione boscosa in cui crescono alberi d'alto fusto, spontaneamente o meno. Secondo la giurisprudenza l'elemento oggettivo del reato di incendio boschivo può riferirsi anche ad estensioni di terreno a "boscaglia", "sterpaglia" e "macchia mediterranea", giacché l'intento del legislatore è quello di tutelare entità naturalistiche la cui distruzione incide su un bene primario ed insostituibile, costituito dal patrimonio boschivo nazionale (C., Sez. I, 6.10-10.11.2020, n. 31345; C., Sez. I, 24.3.2015, n. 23411; C., Sez. I, 26.6.2001; conf. C., Sez. I, 30.11.2010; C., Sez. I, 4.3.2008).
Per «vivai forestali destinati al rimboschimento» si intendono quelle superfici in cui avviene la coltivazione di piante e alberi a scopo di rimboschimento, con esclusione, dunque, di vivai, serre, ecc., destinati ad uso privato o commerciale (Corbetta, Trattato 3, II, 205).
Secondo quanto disposto dall'art. 2, L. 21.11.2000, n. 353 per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree (per l'opinione secondo cui la definizione di "incendio boschivo" di cui all'art. 423 bis non coinciderebbe con quella, più ampia, racchiusa nell'art. 2, L. 21.11.2000, n. 353, v. Corbetta, Trattato 3, 206).
Tale definizione di "incendio boschivo" è accolta anche dalla giurisprudenza (C., Sez. I, 28.1.2008, che ha altresì precisato che il reato di incendio boschivo si distingue dal reato di cui all'art. 423 solo per l'oggetto; C., Sez. III, 27.5.2003).
L'incendio deve avere gli stessi caratteri di vastità, diffusività, difficoltà di estinzione, ecc., che si sono già esaminati in riferimento all'art. 423 (Fiandaca, Musco, PS, I, 504), e così come in quest'ultimo la condotta è a forma libera.
Di recente si è precisato, nella giurisprudenza di merito, che per "incendio" deve intendersi il fuoco che divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con violenza distruttrice così da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone (T. Bologna 13.8.2004, in riferimento ad una ipotesi di incendio boschivo colposo; T. Cassino 21.10.2010). Si è invece ritenuto che non integri il reato in esame un fuoco, derivante dalla bruciatura di sterpaglie, che, pur avendo richiesto l'intervento dell'autorità, abbia interessato un'area non vasta e comunque rapidamente circoscritta e altresì tenuta sotto controllo senza alcuna difficoltà (G.U.P. T. Crotone 4.1.2008).
Sussiste la responsabilità del legale rappresentante della ditta incaricata dello spettacolo pirotecnico che non si assicuri, con diligenza e attenzione maggiore, richieste dalla pericolosità dell'attività, che l'evento si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a prevenire rischi nei confronti dei terzi, in conseguenza degli spari azionati e della potenziale diffusione di scintille sulla vegetazione (C., Sez. IV, 13.7-25.10.2017, n. 48942).
Il pericolo per il bene tutelato è presunto anche per l'ipotesi di incendio di cosa propria. Si è osservato, in proposito, che la disposizione, in ragione dell'ampliato spettro di tutela, punisce allo stesso modo l'incendio di boschi e foreste "propri o altrui", attesa la volontà legislativa di sanzionare, attraverso una fattispecie a pericolo presunto, la distruzione del patrimonio forestale, la cui importanza, per gli assetti ambientali, contrassegna l'indisponibilità del bene silvano da parte dello stesso proprietario [Nuzzo, Prime applicazioni della norma sull'incendio boschivo (art. 423 bis c.p.), in CP, 2002, 2, 599; v. anche Fiandaca, Musco, 504; per l'opinione secondo cui il nuovo incendio boschivo suscita l'impressione di essere costruito su un'architettura di reato a pericolo concreto, v. Cupelli, Il legislatore gioca col fuoco: gli incendi boschivi (art. 423 bis c.p.) fra emergenza e valore simbolico del diritto penale, in IP, 2002, 1, 186].
Il 3° co. dell'articolo in esame prevede un aumento di pena per il caso in cui dall'incendio derivi pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento (secondo la formulazione introdotta dal D.L. 8.9.2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla L. 8.11.2021, n. 155: la precedente formulazione faceva esclusivo riferimento al danno su aree protette). La fattispecie, dato l'imprescindibile richiamo alla delimitazione quantitativa generale concernente le circostanze aggravanti (art. 63), e dato che trattasi di pericolo o di danno di carattere (solo) patrimoniale lato sensu, costituisce una circostanza aggravante. Con il termine "edificio" si intende ogni costruzione stabilmente elevata sul suolo (v. più ampiamente sub art. 425); per la definizione di area protetta si rinvia alla legge quadro sulle aree protette (L. 6.12.1991, n. 394) e in generale alle vigenti disposizioni di legge che qualificano come tale una area, sia essa nazionale o regionale (cfr. art. 8, L. 21.11.2000, n. 353): si tratta di territori sottoposti a un particolare regime di tutela e di protezione, quali i parchi naturali gestiti dallo Stato, i parchi naturali regionali e le riserve naturali (Corbetta, Trattato, 210). Si osserva che per le aree protette è richiesta la causazione di un danno effettivo mentre per gli edifici è sufficiente la sola presenza del pericolo.
Il 4° co., che prevede un aumento delle pene della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente, contempla una fattispecie autonoma di reato (con proprio intervallo edittale) consistente nell'offesa grave al bene giuridico dell'ambiente. [ritengono invece si tratti di circostanza aggravante, Benini, sub art. 423 bis, in Cod. pen. Padovani, 3165; Fiandaca, Musco, 505; Gargani, Trattato 2, IX-1, 262]. Il danno all'ambiente deve assumere vaste proporzioni (sulle difficoltà di definizione del concetto di danno ambientale, v. Gargani, 262).
3. Elemento soggettivo
L'ipotesi dolosa prevista dal 1° co. richiede la volontà di cagionare un evento con le caratteristiche dell'incendio. Il pericolo concreto per l'incolumità pubblica forma oggetto del dolo se si ritiene che nella nozione di incendio sia compreso questo requisito (v. sub art. 423).
L'ipotesi colposa richiede la non volontarietà, prevedibilità ed evitabilità dell'evento. L'elemento soggettivo segue le regole generali della colpa, per cui occorre un comportamento contrario alle norme di perizia, prudenza e diligenza cui debbono conformarsi le azioni umane, o la violazione di specifiche prescrizioni di leggi, regolamenti, ordini e discipline (C. 11.7.1988; nella giurisprudenza di merito v. T. Crotone 28.5.2007). V. sub art. 43.
4. Momento consumativo e tentativo
Il delitto si consuma con il verificarsi dell'incendio. Deve ritenersi configurabile il tentativo.
5. Danneggiamento seguito da incendio boschivo (rinvio)
Il danneggiamento seguito da incendio boschivo è previsto dall'art. 424, 3° co. cui si rinvia.
6. Circostanze del reato
Il D.L. 8.9.2021, n. 120, convertito con modificazioni in L. 8.11.2021, n. 155, ha introdotto al 5° e 6° co. due circostanze attenuanti ad effetto speciale. Il 5° co. prevede una riduzione della pena dalla metà ai due terzi nei confronti di chi si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, nonché nei confronti di chi, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, provveda concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Il 6° co. prevede una riduzione di pena da un terzo alla metà in favore di chi aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Il testo del Decreto legge, prima della sua conversione in legge, prevedeva altresì una circostanza aggravante relativa alla commissione del fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di sevizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi. Tale aggravante non è stata più prevista in sede di conversione in legge del decreto.
7. Misure di prevenzione
Secondo quanto previsto dall'art. 4, lett. d, D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), nei confronti di coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongono in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, mediante la commissione di uno dei delitti previsti nel Capo I, Titolo VI, del Libro II del codice penale (o di uno dei altri reati specificamente indicati nella norma) può essere applicata una misura di prevenzione personale. L'art. 4, lett. h del decreto stabilisce inoltre che le stesse misure possono essere applicate agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati elencati nelle precedenti lettere dello stesso art. 4. Analoga disciplina era prevista nel previgente art. 18, L. 22.5.1975, n. 152.
06-12-2021 22:33
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