Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Art. 12 cpp  Casi di connessione
Art. 12 cpp Casi di connessione
Art. 12 cpp  Casi di connessione
Sommario:1. Competenza per connessione - 2. Casi di connessione - 3. Reati ministeriali
1. Competenza per connessione
La connessione è il rapporto esistente tra due o più procedimenti che, in casi stabiliti dalla legge, consente di procedere all'accertamento dei fatti nel corso di un processo unitario. La determinazione di ipotesi tassative di connessione è espressione della scelta del legislatore di limitare i c.d. maxi-processi (C., Sez. II, 7.2.1991, Grasso, in RP, 1992, 76).
Tale aspirazione, attuata dalla stesura originaria dell'art. 12, in cui i casi di connessione erano particolarmente circoscritti, sembra di fatto venuta meno a seguito delle modifiche apportate con il D.L. 20.11.1991, n. 367, convertito in L. 20.1.1992, n. 8 (Manzione, sub art. 12, in Comm. Chiavario, I, agg., Torino, 1993, 14).
La formulazione degli artt. 12 ss. consente di riconoscere alla connessione il carattere di criterio autonomo di attribuzione della competenza (Cordero, Procedura penale, 8a ed., Milano, 2006, 149; Spangher, Soggetti, in Conso, Grevi, Profili del nuovo codice di procedura penale, Padova, 1996, 16; Zagrebelsky, sub art. 12, in Comm. Chiavario, I, Torino, 1989, 116) analogo a quelli relativi alla materia ed al territorio.
In giurisprudenza si è precisato che ciò, comunque, «non implica che detta attribuzione assuma carattere definitivo ed irreversibile anche nelle fasi procedimentali diverse e antecedenti rispetto a quella del giudizio. Conseguentemente, qualora le ragioni della connessione vengano meno prima che sia stata instaurata la fase del giudizio, correttamente il giudice per le indagini preliminari, a suo tempo individuato sulla base delle suddette ragioni, si spoglia del procedimento relativo ai reati per i quali le stesse non sono più operanti» (C., Sez. I, 20.1.2004, Piccolo, in ANPP, 2005, 374).

Lo spostamento di competenza determinato dalla connessione è conseguenza dell'applicazione di un criterio tipico e prescinde dalla opportunità o meno di procedere alla riunione dei processi (Cordero, Procedura penale, 148; Macchia, sub art. 12, in Comm. Amodio, Dominioni, I, Milano, 1989, 82; Zagrebelsky, 116).

Al verificarsi di una delle ipotesi previste dalla norma segue la individuazione del giudice, la cui competenza non verrà meno anche qualora i processi non dovessero essere riuniti, ovvero si dovesse procedere alla successiva separazione del processo inizialmente unitario (C., Sez. I, 30.4.1996, Biasoli, in Mass. Uff., 205179; C., Sez. I, 6.11.1992, Pangallo, in RP, 1993, 1283).

La competenza determinata nel momento in cui il giudice è investito del giudizio non appare in alcun modo derogabile, anche nel caso in cui venga meno la ragione della connessione (T. Napoli 7.10.1997, Perrello, in ANPP, 1998, 238). Questa, d'altro canto, è l'effetto processuale di un vincolo sostanziale tra i reati che permane finché sussiste la causa che vi ha dato origine e può venir meno solo quando uno dei procedimenti si esaurisca con l'emissione del provvedimento che dispone l'archiviazione (C., Sez. II, 21.1.2016, n. 3662, in Mass. Uff., 265783; C., Sez. V, 29.9.2004, Iussi e altri, in Gdir, 2004, 50, 74) e non quando vi è una dichiarazione di improcedibilità in relazione al reato che ha esercitato la vis actrattiva (C., Sez. VI, 12.12.1996, Cama, in Mass. Uff., 206901) ovvero uno dei processi si è concluso con le forme del giudizio abbreviato (C., Sez. I, 26.10.1995, Ranzato, in CP, 1997, 2126, 1212). Più di recente, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, sebbene la connessione rappresenti un fattore originario e autonomo di attribuzione della competenza, l'essenza dell'istituto consiste in un vincolo tra i procedimenti che non permane qualora uno dei reati connessi sia stato già definito con sentenza passata in giudicato (C., Sez. I, 6.2.2002, Rinaldi, in Mass. Uff., 222248, in ordine all'ipotesi di connessione tra un reato militare ed un reato comune più grave).

In dottrina, v. Macchia, 80.

Le disposizioni sulla competenza per connessione operano dalla iscrizione della notizia di reato sull'apposito registro, anche con riferimento ai procedimenti contro ignoti (C., Sez. I, 6.11.1992, Pangallo, in RP, 1993, 1283), e, in assenza di espressa previsione nell'art. 259 disp. att., hanno immediata applicazione anche in relazione ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice di rito (C., Sez. VI, 13.5.2003, Barlotti ed altro, in Mass. Uff., 226253). La revoca della sentenza di non luogo a procedere, invece, determina la prosecuzione del procedimento originario. La competenza deve essere individuata con riferimento alla norma vigente all'atto della sentenza e non con riferimento a quelle eventualmente entrate in vigore successivamente (C., Sez. I, 6.2.1998, Abbate, in Mass. Uff., 209613).

L'eccezione di incompetenza derivante da connessione deve essere rilevata nei modi e nelle forme previsti dall'art. 21, 2° co. Nei procedimenti con udienza preliminare, la questione dell'incompetenza derivante da connessione, anche quando la stessa incida sulla competenza per materia, può essere proposta o rilevata d'ufficio subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, a condizione che la parte abbia già formulato senza successo la relativa eccezione dinanzi al giudice dell'udienza preliminare (C., Sez. I, 18.3.2011, n. 38145, D. ed altro, in CED Cassazione, 2011).

Quanto ai rapporti tra reati connessi in caso di definizione di alcuni di essi con procedimenti speciali, occorre sottolineare che la richiesta di immediata definizione del processo, in tutti i casi di connessione, comporta necessariamente che gli atti del fascicolo del P.M., di regola non idonei ad essere dichiarati utilizzabili ai fini della decisione lo possano essere, ma solo in relazione alla posizione di quegli imputati che abbiano accettato la loro acquisizione, richiedendo appunto la definizione immediata; mentre per gli altri imputati continueranno a potersi ritenere utilizzabili, ai fini della decisione nei loro confronti, solamente quegli atti ritualmente introdotti nel fascicolo per il dibattimento (Ass. Palermo 20.2.2002, Favaloro e altri, in GM, 2002, 862). Se, invece, si tratta di procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta a indagini, di imputato, di persona offesa o danneggiata, la competenza si radica secondo i criteri di cui all'art. 11, e, in ragione del principio della perpetuatio competentiae, non ha rilievo la circostanza che il procedimento relativo al magistrato, la cui pendenza aveva determinato lo spostamento della competenza, venga successivamente archiviato (C., Sez. I, 21.6.2001, Alfano, in Mass. Uff., 219972).

La competenza per connessione opera anche tra reati commessi all'estero e reati commessi in Italia (C., Sez. I, 18.3.2008, n. 14666, M., in CP, 2009, 2524).

La connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 28.8.2000, n. 274, l'attribuzione della competenza al giudice superiore soltanto in caso di concorso formale di reati, dovendo escludersi l'operatività degli altri casi di connessione di cui all'art. 12. La disposizione speciale, infatti, prevale sulle norme generali del codice di procedura penale (C., Sez. I, 19.3.2008, 14679, in CED Cassazione, 2008).

La disciplina dettata per la connessione, infine, è rilevante anche in relazione ad altri istituti, quali, ad esempio, la valutazione della chiamata in correo (C., S.U., 17.12.2009, n. 12067, D.S.A., in CP, 2010, 2583; C., Sez. I, 25.10.1991, Rappa, in Mass. Uff., 188991), ed il computo della decorrenza dei termini di custodia cautelare nella ipotesi delle contestazioni a catena (C., Sez. I, 27.5.2008, 22681, C., in CP, 2009, 3013), per i quali si rinvia alla trattazione specifica.
2. Casi di connessione

I casi di connessione, anche a seguito della modifica apportata dalla L. 20.1.1992, n. 8, sono tassativamente indicati dalle lett. a, b e c dell'articolo.

La giurisprudenza conferma il carattere tassativo delle ipotesi sopra elencate (C., Sez. I, 20.4.2004, Leonardi ed altro, in Mass. Uff., 228654) e ritiene che solo a questi casi di connessione faccia riferimento l'art. 210 nel disciplinare l'esame di persona imputata in un procedimento connesso (C., Sez. V, 20.10.1999, Mantarro, in CP, 2000, 2667).

La lett. a si riferisce alle ipotesi di concorso, cooperazione e reato causato da condotte tra loro indipendenti. Il riferimento al concorso è da intendersi sia in relazione alle ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 110 c.p. che alle fattispecie incriminatrici c.d. a concorso necessario (Manzione, 18; Orlandi, La competenza a conoscere dei reati associativi, in DPP, 1996, 209). L'espressa previsione per le condotte indipendenti conclude le possibili ipotesi di reati comunque commessi da una pluralità di persone e consente di scongiurare il pericolo di una competenza attribuita a giudici diversi nella specifica ipotesi regolata dall'art. 8, 2° co., nel caso di evento-morte derivato da più azioni od omissioni (Macchia, 73).

Ai fini della competenza per territorio, il vincolo di connessione implica che il processo debba radicarsi innanzi al giudice del reato più grave, o, in via decrescente, del reato più grave tra quelli residui (C., S.U., 16.7.2009, n. 40537, Orlandelli, in CP, 2010, 2121; C., Sez. I, 27.10.2010, n. 40825, in CP, 2011, 2674; C., Sez. I, 17.10.2007, Confl. comp. in proc. Halilovic, in Mass. Uff., 238372; C., Sez. I, 12.5.2004, De Simone ed altri in Mass. Uff., 228142), che si determina in base alla sola astratta previsione delle pene edittali, senza che, fra identiche fattispecie, prevalga quella concretamente ritenuta più grave (C., Sez. VI, 6.11.2000, Tenaglia e altri, in RP, 2001, 261). Tuttavia, la pronuncia di proscioglimento o di assoluzione in sede d'udienza preliminare dalla imputazione che aveva causato l'attrazione della competenza territoriale spezza il vincolo di connessione ed impone al giudice di verificare nuovamente la propria competenza (T. Milano 3.5.2001, in FAmbr, 2001, 346). Occorre altresì rilevare che lo spostamento della competenza territoriale determinato da ragioni di connessione riguarda soltanto l'imputato al quale sono contestate le violazioni generanti la connessione, giacché l'interesse del medesimo alla trattazione unitaria di fatti connessi non può pregiudicare quello del coimputato di uno solo di questi fatti, al quale non sono contestate le altre violazioni originanti la connessione, a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (C., Sez. VI, 24.4.2009, n. 20060, B., in Gdir, 25, 81; C., Sez. VI, 30.11.2006, Pacifico e altri, in Gdir, 2007, 1, 69; C., Sez. III, 26.11.1999, Archinà, in CP, 1999, 3483; C., Sez. I, 12.11.1999, Zagaria, in RP, 2000, 506).

Il termine previsto a pena di decadenza dall'art. 21, 3° co., per eccepire l'incompetenza per connessione non trova applicazione quando i presupposti che determinano la competenza di altro giudice in relazione al fatto legato da connessione ex art. 12 siano sorti a seguito di contestazione suppletiva (P. Milano 11.2.1999, in FAmbr, 1999, 148).

In giurisprudenza si è precisato, altresì, che la connessione contemplata nell'art. 12 determina lo spostamento della competenza per territorio ex art. 16 solamente nel caso in cui i procedimenti si trovino nella stessa fase processuale (C., Sez. I, 10.6.2010, n. 26857, in CED Cassazione, 2010; C., Sez. I, 8.4.2004, Darocz e altro, in ANPP, 2005, 243).

La lett. b si riferisce al concorso formale di reati ed alla specifica ipotesi di concorso materiale costituita dal reato continuato. La continuazione, comunque, determina lo spostamento della competenza solo quando gli episodi uniti dall'identità del disegno criminoso riguardino tutti gli imputati e consistano in atti deliberativi e volitivi unitari (C., Sez. I, 15.2.2001, Carannante, in Mass. Uff., 218872). L'interesse alla trattazione unitaria, infatti, è subordinato al diritto del coimputato di essere giudicato dal giudice naturale individuato dalle regole che disciplinano la competenza in via ordinaria (C., Sez. I, 28.5.2009, n. 24583, in CED Cassazione, 2009; C., Sez. IV, 7.11.2006, Galletti, in Mass. Uff., 236276; C., Sez. IV, 17.1.2006, Hanid, in Mass. Uff., 233714; C., Sez. VI, 2.10.2003, Mana, in RP, 2004, 1129; C., Sez. I, 12.3.2003, Pofferi, in Mass. Uff., 224389; C., Sez. I, 23.10.2002, Mauro, in Mass. Uff., 222800).

Per quanto riguarda, infine, la lett. c, questa, che l'art. 1, L. 1.3.2001, n. 63 ha riportato alla formulazione originaria si riferisce alla c.d. connessione teleologica. Si riferisce cioè alle fattispecie in cui uno o più reati sono stati commessi al solo scopo di realizzare un reato fine. Presupposto di tale connessione è sicuramente l'unità del processo volitivo, intesa come consapevolezza di commettere il reato mezzo allo scopo di commettere il reato fine (C., Sez. 21.10.2009, n. 46134, in CED Cassazione, 2009; C., Sez. I, 10.4.2008, n. 17831, C. ed altro, in CED Cassazione, 2008; C., Sez. I, 12.3.2003, Pofferi, in Mass. Uff., 224389; C., Sez. I, 23.10.2002, Mauro, in Mass. Uff., 222800). Le sezioni unite, peraltro, hanno affermato che ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c, ferma restando la necessità di individuare un effettivo legame finalistico fra i reati, non è richiesta l'identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo (C., S.U., 24.11.2017, n. 53390).

In dottrina, per tutti, v. Cordero, Procedura penale, 147.

Per i casi di connessione davanti al giudice di pace si veda il commento degli artt. 6, 7, 8, D.Lgs. 28.8.2000, n. 274.

Non si ha, infine, necessariamente connessione, ma è possibile che vi sia mero collegamento, nelle ipotesi previste dall'art. 542 c.p., ed ora dall'art. 609 septies, 3° co., c.p., ai fini della perseguibilità d'ufficio dei delitti contro la libertà sessuale (C., Sez. III, 16.12.2003, Laffy, in Gdir, 2004, 16, 87; C., Sez. IV, 25.10.2000, Lauceri, in CP, 2002, 607).
3. Reati ministeriali

A seguito della entrata in vigore della L. Cost. 16.1.1989, n. 1 i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni sono di competenza del tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'Appello competente per territorio. Ad uno speciale Collegio, istituito presso il medesimo tribunale (art. 7, L. Cost. 16.1.1989, n. 1), è attribuita la cognizione per la fase delle indagini preliminari (art. 1, L. 5.6.1989, n. 219).

Il Collegio è un organo specializzato della giurisdizione ordinaria dotato di specifica competenza funzionale (C., S.U., 20.7.1994, De Lorenzo, in CP, 1994, 2945, 1816).

Per quanto riguarda la competenza per connessione è sorto un apparente problema di coordinamento della disciplina ordinaria con la specifica previsione di cui all'art. 11, L. Cost. 16.1.1989, n. 1, che attribuisce la competenza al collegio nella sola ipotesi del concorso di altre persone nel reato ministeriale. La dottrina prevalente, a vario titolo, ha ritenuto che tale disposizione abbia l'effetto di escludere le ipotesi residue previste dall'art. 12 (Kalb, Il processo per le imputazioni connesse, Torino, 1995, 218; Macchia, 92; Zagrebelsky, 122). Tale interpretazione non appare condivisibile. La legge costituzionale non istituisce un giudice speciale e si limita ad introdurre una disciplina specifica per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni, prima attribuiti alla Corte Costituzionale. A tal fine è costituito un organo specializzato e la competenza è attribuita al tribunale ordinario del capoluogo del distretto di Corte d'Appello. Il riferimento di cui all'art. 11, L. Cost. 16.1.1989, n. 1, ad eventuali concorrenti nel reato non ha alcuna incidenza sulla ordinaria disciplina della connessione: al tribunale indicato è attribuita una competenza funzionale per materia che si estende a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie in concreto contestata. Cosa diversa è la questione relativa alla operatività o meno della disciplina della competenza per connessione. Nelle ipotesi previste dall'art. 12, infatti, il procedimento pendente avanti il tribunale individuato ai sensi dell'art. 11, L. Cost. 16.1.1989, n. 1, è connesso al diverso procedimento iniziato avanti il medesimo o altro ufficio giudiziario ed il giudice competente sarà individuato applicando i criteri previsti dagli artt. 15, 16. Unica deroga è la necessità, all'interno del nuovo distretto eventualmente individuato, di attribuire la competenza al tribunale del capoluogo.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza