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Sentenza

Arresti domiciliari per l'avvocato che alterava l'assegnazione delle cause presso il GdP, con il concorso del Cancelliere.
Arresti domiciliari per l'avvocato che alterava l'assegnazione delle cause presso il GdP, con il concorso del Cancelliere.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25/11/2020) 14-01-2021, n. 1607
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI R. G. - Presidente -

Dott. MOGINI Stefano - Consigliere -

Dott. APRILE Ercole - Consigliere -

Dott. GIORGI M. - rel. Consigliere -

Dott. PATERNO' RADDUSA B. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da M.R., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 26/05/2020 del Tribunale di Napoli, sezione riesame;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Maria Silvia Giorgi;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DE MASELLIS Mariella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Napoli, sezione riesame, con ordinanza del 03/07/2020, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di M.R., indagato per i reati di falsità materiale in atto pubblico, anche per soppressione e corruzione (capi A3-A4-A6-B1-B4-B5), per avere, come avvocato del foro di Nola e d'intesa con B.A., cancelliere del giudice di pace di Marigliano e perciò pubblico ufficiale, alterato il criterio cronologico di iscrizione e di assegnazione dei fascicoli ai singoli giudici di pace, formando falsi fascicoli con numero di R.G. diverso da quello effettivo, così da poter prescegliere il giudice assegnatario dei propri procedimenti.

Il Tribunale, nel richiamare l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari, ha rimarcato la gravità e l'univocità del quadro indiziario circa la posizione dell'indagato, fondato su un'articolata attività investigativa - svolta prevalentemente mediante captazioni telefoniche nei riguardi di un considerevole numero di soggetti - respingendo altresì le censure per i profili delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura applicata, in considerazione dell'allarmante gravità delle pratiche di corruttela e di utilizzo di metodi fraudolenti per alterare l'imparzialità della giurisdizione, mediante una sistematica e reiterata attività, organizzata in una trama di relazioni interne all'apparato e coinvolgente vari esercenti la professione forense.

2. Il difensore di M. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la suddetta ordinanza per i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del quadro gravemente indiziante in ordine ai delitti di falso, dal momento che la cancelliere B., non dovendo verificare la veridicità dell'atto consegnato dall'avvocato, non avrebbe falsificato alcun atto di sua competenza, limitandosi a riportare i dati falsamente indicati dallo stesso; violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'affermato pericolo di recidiva e alla scelta della misura coercitiva, essendo sufficientemente adeguato il divieto temporaneo di esercizio dell'attività professionale.

In data 20/11/2020 il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva con cui ribadisce i rilievi svolti nei confronti dell'ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

1. La doglianza mossa col primo motivo di gravame risulta manifestamente infondata e sostanzialmente diretta ad una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa.

Il Tribunale ha fatto espresso riferimento all'inequivoco contenuto delle conversazioni oggetto di attività captativa (in particolare, quelle del 25/03 e del 05/04/2019), dalle quali emerge con chiarezza la sicura consapevolezza da parte del cancelliere della portata dell'operazione compiuta da M. mediante il falso deposito di un fascicolo in realtà inesistente, come della marca da bollo apposta. Significative appaiono le conversazioni in cui M. comunica alla B. di dover procedere all'iscrizione di numerose cause, condividendo con la stessa la formazione di falsi fascicoli all'esclusivo fine di consentire l'assegnazione delle proprie cause ai giudici da lui prescelti. Orbene, le puntuali argomentazioni svolte dai giudici del merito non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato, che ha preso in considerazione e vagliato criticamente gli elementi fattuali dimostrativi della verosimile fondatezza dell'assunto accusatorio.

2. La difesa del ricorrente ha censurato inoltre la violazione dei principi regolatori della sussistenza del pericolo di recidivanza, nonchè della scelta della misura cautelare degli arresti domiciliari, chiedendone la sostituzione con quella interdittiva del divieto temporaneo di esercizio della professione di avvocato.

Anche tale motivo di gravame è manifestamente infondato.

Osserva la Corte che il Tribunale ha congruamente argomentato in proposito, riferendosi alla personalità sistematicamente trasgressiva e consapevole del disvalore delle reiterate condotte criminose e alla diffusa rete di relazioni intessuta dal professionista nel settore giudiziario. Tali circostanze concorrono invero a delineare tanto l'attualità e la concretezza del rischio di reiterazione di reati analoghi, quanto l'esclusiva adeguatezza della misura degli arresti domiciliari a tutelare le ravvisate esigenze cautelari. D'altra parte, il relativo apprezzamento di merito espresso dai giudici del riesame non è sindacabile in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616 c.p.p., comma 1.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021
Avv. Antonino Sugamele

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