Appropriazione indebita. Denaro. Elemento dirimente è il vincolo di destinazione.
Cassazione penale SEZ. II 16 GIUGNO 2021, N. 23783
Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta dell'agente che si rifiuti di restituire il denaro per il quale - al momento della consegna - non sia stata pattuita, con il proprietario del medesimo, una destinazione specifica, in quanto il bene, entrando a far parte del patrimonio dell'accipiens, diventa di sua proprietà. Di conseguenza, costituisce mero inadempimento civilistico, la condotta del soggetto opzionato in vista della promessa di vendita di cosa futura che, a seguito della impossibilità di adempiere, non restituisca al soggetto opzionante la somma ricevuta a titolo di acconto sul prezzo futuro pattuito, in quanto la somma non è stata corrisposta al percettore con uno specifico vincolo di destinazione, ma è stata erogata a titolo di prezzo, parziale, della futura compravendita.
Conforme, tra le altre, Seconda Sezione, n. 56935/18, CED 274257.
13-08-2021 11:42
Richiedi una Consulenza