Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile nel caso in cui la richiesta di patteggiamento ed il consenso del pubblico ministero siano già stati portati a sua conoscenza, con conseguente illegittimità della condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato per il reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto.
Al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile nel caso in cui la richiesta di patteggiamento ed il consenso del pubblico ministero siano già stati portati a sua conoscenza, con conseguente illegittimità della condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato per il reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto.
Cass. pen., sez. III, ud. 1° luglio 2021 (dep. 9 settembre 2021), n. 33445

Presidente Sarno – Relatore Galterio

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza in data 3.11.2020 resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a seguito di rito camerale il Tribunale di Gela ha disposto su concorde richiesta delle parti la pena di un anno ed otto mesi di reclusione nei confronti di D.A.G. per il reato di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., per aver costretto una ragazza incontrata per strada a subire atti sessuali, condannandolo altresì al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 79 c.p.p., che il Gip abbia indebitamente consentito, malgrado l'opposizione dell'imputato, la costituzione della parte civile non ammessa allorquando il procedimento si trova, come era accaduto nel caso di specie, ancora nella fase delle indagini preliminari, ovverosia prima dell'udienza preliminare. Lamenta pertanto l'illegittimità della costituzione all'udienza fissata ai sensi dell'art. 447 c.p.p. della danneggiata come parte civile e della conseguente condanna pronunciata nei confronti dell'imputato alla refusione delle spese processuali da quest'ultima sostenute, essendo l'accordo raggiunto dalle parti riferibile alla sola quantità della pena e quindi all'esclusivo esercizio della potestà punitiva dello Stato, nè potendo la relativa sentenza spiegare alcuna efficacia nei processi civili o amministrativi.

Aggiunge a tali rilievi l'assoluta inconsistenza delle attività defensionali svolte in tale fase dalla parte civile, concludendo con la richiesta di revoca dell'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile e di annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa alle spese liquidate in favore della parte civile.

Considerato in diritto

In ordine al preventivo vaglio di ammissibilità, si reputa che, ad onta delle significative limitazioni alla censurabilità in cassazione della sentenza ex art. 444 c.p. derivanti dalla novella di cui alla L. n. 103 del 2017, permanga la possibilità di impugnare il capo della sentenza che concerne il profilo in contestazione relativo alla condanna alle spese processuali. Come condivisibilmente sostenuto da Sez. 5, Sentenza n. 29394 del 10/05/2019 - dep. 04/07/2019, Rv. 276900, deve ritenersi che la limitazione dei motivi di impugnazione proponibili contro le sentenze di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448 c.p.p., comma 2 bis, riguardi soltanto le parti della decisione che riflettano il contenuto dell'accordo processuale tra il pubblico ministero e l'imputato e non le statuizioni estranee a tale accordo, quali certamente sono quelle che concernono la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, oggetto di autonomo capo della sentenza (sull'autonomia della decisione sulle spese di parte civile, cfr. Sez. 4, n. 6538 del 09/01/2018, Calderan, Rv. 272342 - 01).

Ciò nondimeno, il ricorso non può essere ritenuto meritevole di accoglimento.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente deve escludersi che la sentenza impugnata sia stata pronunciata nel corso delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 447 c.p.p., risultando dagli atti processuali, cui questa Corte ha direttamente accesso in ragione della natura processuale della dispiegata doglianza, che la sentenza impugnata sia stata pronunciata all'esito dell'udienza preliminare e, dunque ad indagini ormai completate, udienza in cui la costituzione della parte civile è consentita ex lege.

È ben vero che al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile nel caso in cui la richiesta di patteggiamento ed il consenso del pubblico ministero siano già stati portati a sua conoscenza ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto (S.U. 27.11.2008 n. 47803, D'Avino, 241356), avendo il supremo consesso di questa Corte evidenziato che non sussiste interdipendenza biunivoca tra esercizio dell'azione penale e possibilità di costituzione di parte civile, come si desume - tra l'altro - dal rilievo che l'esercizio dell'azione penale in tanto legittima l'azione civile in sede penale, in quanto almeno uno tra i prevedibili sviluppi processuali avvalori l'aspettativa del danneggiato di ottenere la condanna dell'imputato al risarcimento del danno a norma dell'art. 185 c.p. e art. 538 c.p.p..

Tuttavia ben diverso deve ritenersi il caso di specie in cui non risulta che la parte civile sia stata posta in condizione di conoscere preventivamente le scelte processuali dell'imputato e del pubblico ministero, di talché ha legittimamente attivato la sua costituzione in giudizio e, altrettanto legittimamente, il Giudice dell'udienza preliminare, dopo aver preso atto della richiesta di patteggiamento ed averla avallata, ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese sostenute siccome costituitasi parte civile in un momento in cui non vi erano motivi per escludere che lo sbocco del procedimento potesse essere, in prospettiva, la condanna degli imputati. La fattispecie, dunque, in coerenza con quanto già deciso nella fattispecie risolta anche dalla sentenza n. 48342 del 2018, si inscrive nell'orbita dei casi nei quali la costituzione di parte civile è legittimamente avvenuta in un momento processuale precedente a quello in cui è stata manifestata la volontà di definire il giudizio con applicazione della pena (cfr. in termini anche Sez. 5, Sentenza n. 34530 del 12/10/2020 - dep. 03/12/2020, Gaetani, Rv. 279979), nell'ambito di udienza non ''geneticamente" destinata al rito ex art. 444 c.p.p., quale si configura ex se l'udienza preliminare.

Può, quindi, in definitiva, affermarsi che il criterio discretivo in ordine alla legittimità della costituzione del danneggiato come parte civile si incentra sulla preventiva conoscenza da parte di quest'ultimo della richiesta di patteggiamento la quale soltanto deve ritenersi preclusiva all'attività processuale che verrebbe svolta in udienza, destinata in tal caso, facendo salvo, ovviamente, il caso di rigetto del patteggiamento da parte del Giudice, a non poter trovare alcuno sbocco con la condanna dell'imputato. Non ricorrendo siffatta evenienza nel caso di specie, deve quindi concludersi per la legittimità della sua costituzione e della correlata liquidazione delle spese sostenute a tal fine da parte del Tribunale siciliano, con conseguente il rigetto della presente impugnativa.

Segue a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza