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Sentenza

Abuso di ufficio
Abuso di ufficio
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-04-2021) 26-05-2021, n. 20884


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo - Presidente -

Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere -

Dott. MOROSINI Elisabetta Maria - Consigliere -

Dott. BORRELLI Paola - Consigliere -

Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.N., nato a (OMISSIS);

A.M., nato a (OMISSIS);

M.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 26/11/2019 della Corte d'appello di Salerno;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pistorelli Luca;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Filippi Paola, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;

lette le conclusioni scritte dei difensori degli imputati M. ed A., i quali hanno insistito nell'accoglimento dei ricorsi.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno ha confermato la condanna di C.N. per i reati di abuso d'ufficio e falso ideologico in atto pubblico aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 2, commessi nella qualità di Segretario del comune di Ogliastro Cilento, nonchè di A.M. e M.A. per il reato di abuso d'ufficio, commesso nelle rispettive qualità di Sindaco e Assessore dell'omonimo comune. La vicenda riguarda l'assegnazione alla S.O.G.E.T. S.p.a., indebitamente avvenuta secondo la procedura di affidamento diretto grazie alla falsa attestazione da parte del C. della sussistenza dei relativi presupposti, del servizio di gestione e accertamento delle entrate comunali, patrimoniali, tributarie e del servizio idrico integrativo del citato comune.

2. Avverso la sentenza ricorrono tutti gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.

2.1 Il ricorso proposto nell'interesse del C. articola quattro motivi.

2.1.1 Con il primo motivo deduce vizi di motivazione in relazione alla ricostruzione del fatto operata dalla Corte territoriale in difetto di riferimenti probatori in grado di giustificarla ed in contrasto con quella operata dal giudice di prime cure, di cui per il resto si riprende in modo acritico la motivazione, senza provvedere al doveroso confronto con i rilievi svolti con il gravame di merito.

In tal senso il ricorrente anzitutto osserva come l'apparato motivazionale sarebbe apodittico e meramente inferenziale nella parte in cui ravvisa la dolosa violazione della disciplina sull'affidamento diretto da parte dell'imputato laddove, invece, le emergenze processuali depongano, al più, per una erronea interpretazione della norma di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 125, comma 11, integrante al massimo una condotta colposa, come del resto suggerito dalla assoluta grossolanità del falso imputato.

Parimenti indimostrato sarebbe l'asserito movente che avrebbe spinto il C. a delinquere, ossia favorire la S.O.G.E.T. S.p.a. e, indirettamente, i soci della Tetr(c)consulting s.r.l., poi assunti dalla prima società in ragione dei rapporti di parentela di uno di essi con un consigliere comunale, circostanze invero nemmeno menzionate nel capo di imputazione. Tale ragionamento risulterebbe altresì incoerente con il concreto svolgimento dei fatti, atteso che il medesimo risultato illecito sarebbe difatti stato più logicamente perseguibile mediante il ricorso alla disciplina sul cottimo fiduciario, piuttosto che attraverso una grossolana violazione dei limiti posti dalla legge per l'affidamento diretto.

In ultimo, secondo il ricorrente, appare del tutto inconferente l'affermazione del presunto concorso del C. con gli altri imputati, di cui pure non vi sarebbe traccia nel capo di imputazione e che tra l'altro difetterebbe del necessario supporto probatorio. Il concorso morale nella commissione dei reati avrebbe imposto non già il riscontro di una mera raccomandazione, asseritamente integrata dalla Delibera della giunta n. 87/2013, bensì la prova di elementi ulteriori, che indicassero l'esistenza di un vero e proprio accordo tra i compartecipi. Non sarebbe altresì ravvisabile alcun elemento riguardo ad una una possibile collusione del C. con la S.O.G.E.T. S.p.a, non potendosi ritenere che questa sia integrata dal mero accoglimento della richiesta di affidamento dei servizi comunali di riscossione tributi e gestione idrica, ancorchè per mezzo di un provvedimento illegittimo, contrario alla disciplina del codice degli appalti.

2.1.2 Con il secondo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla conferma della condanna per il reato di falso in atto pubblico. La Corte, con una serie di ragionamenti apodittici e privi del necessario fondamento probatorio, avrebbe infatti ritenuto che il C. abbia agito su istigazione degli altri due coimputati. Ma, come già rilevato nel motivo precedente, di tale accordo criminoso non vi sarebbe menzione nel capo A) di imputazione. La motivazione sarebbe ugualmente illogica nel ritenere sussistente l'elemento psicologico del reato nella forma del dolo intenzionale, posto che le modalità con cui l'atto incriminato è stato redatto dimostrano il contrario o, al limite, che l'imputato abbia agito con mera colpa e comunque l'inoffensività della sua condotta, dovendosi iscrivere quello contestato nell'alveo del falso grossolano od innocuo, stante, per l'appunto, l'evidente incapacità decettiva dell'asserita falsificazione già ad un esame sommario della delibera ed attraverso un mero calcolo aritmetico, nonchè sulla base delle informazioni ivi contenute e non contraffatte dal suo redattore.

2.1.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione al ritenuto concorso tra il reato di falso in atto pubblico e quello di abuso d'ufficio. In tal senso viene osservato come il fatto contestato nell'imputazione si esaurisca nella descrizione del falso ideologico, del quale il successivo perfezionamento del contratto d'appalto in affidamento - che la Corte ha ritenuto integrare la fattispecie di cui all'art. 323 c.p., - costituirebbe in realtà il naturale esito. In definitiva oggetto di contestazione non sarebbero due autonome condotte, come erroneamente presupposto dalla sentenza, bensì un unico comportamento eventualmente integrante il solo reato di cui all'art. 479 c.p.. Non di meno la realizzazione di quest'ultimo implica necessariamente la consumazione da parte dell'agente qualificato di un "abuso" del proprio ufficio, non rilevante in via autonoma in virtù della clausola di riserva contenuta nella disposizione da ultima citata ed operante anche nel caso di reati posti a tutela di beni giuridici diversi, poichè opinando altrimenti si perverrebbe alla sostanziale abrogazione della medesima ed ad intenderla come una inutile ripetizione dell'art. 15 c.p.. Per altra via non sarebbe poi possibile affermare il concorso tra i due reati evocando la diversità strutturale delle relative fattispecie, una di evento e l'altra di mera condotta, in quanto nell'abuso d'ufficio rileva un evento giuridico, che non innova il fatto storico che rimane unitario. In tal senso si evidenzia la nozione di fatto storico e non giuridico fatta propria in sede CEDU e dalla Corte Costituzionale in tema di ne bis in idem.

Sempre con lo stesso motivo il ricorrente contesta comunque anche la sussistenza del reato di abuso d'ufficio. In particolare la motivazione della sentenza non avrebbe adeguatamente dimostrato quale sia l'indebito vantaggio derivante dalla condotta posta in essere dal C., anche considerando l'irragionevolezza di ipotizzare una violazione della normativa sull'affidamento diretto, quando avrebbe potuto utilizzare l'istituto del cottimo fiduciario. In tal senso non sarebbe stato adeguatamente provato il vantaggio conseguito dalla S.O.G.E.T., peraltro nemmeno coinvolta nel processo. Risulterebbe mancante anche qualsivoglia prova riguardo ad un ipotetico vantaggio per il N.A. e cioè il socio della Tetroconsulting assunto dalla aggiudicataria e legato da vincoli di parentela con un componente del consiglio comunale di Ogliastro Cilento. Parimenti indimostrato sarebbe l'eventuale danno provocato all'ente locale ovvero alla società cui era stato affidato in precedenza il servizio oggetto dell'appalto. In ultimo il ricorrente ritiene che non sussista nemmeno la contestata violazione di legge necessaria ad integrare la fattispecie di abuso d'ufficio, atteso che l'atto formato dal C. sarebbe al più viziato con riguardo all'esercizio della discrezionalità tecnica, profilo non sindacabile in sede penale.

2.1.4 Con l'ultimo motivo la difesa eccepisce l'erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. In proposito il ricorrente evidenzia l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui nega il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla sola base dell'assenza dell'imputato nel corso del processo, durante il quale non avrebbe reso alcuna dichiarazione da cui possa desumersi la meritevolezza di una riduzione della pena. Tale ragionamento, tuttavia, sarebbe in contrasto con il legittimo esercizio da parte del C. del proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito. Sarebbero comunque ravvisabili circostanze, ignorate dalla Corte, in grado di smentire la suddetta valutazione, avendo l'imputato prestato il consenso all'utilizzabilità degli atti mediante lettura pur in costanza di mutamento del Collegio giudicante.

Ulteriori elementi, indebitamente non valutati ai fini dell'applicabilità dell'attenuante in parola, sarebbero l'incensuratezza dell'imputato e la rudimentalità del falso asseritamente posto in essere.

Infine il ricorso contesta formalmente il denegato riconoscimento anche delle attenuanti di cui all'art. 323-bis c.p. e art. 62 c.p., n. 4.

2.2 I ricorsi proposti separatamente nell'interesse del M. e dell' A. articolano tre motivi sostanzialmente sovrapponibili.

2.2.1 Con il primo motivo entrambi i ricorrenti deducono erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di abuso d'ufficio. Sul punto lamentano l'illogicità dell'affermazione per cui gli imputati avrebbero agito con dolo intenzionale, asseritamente caratterizzato dal fine ultimo di garantire una occupazione ai tre giovani di Ogliastro Cilento vicini all'amministrazione comunale, già soci della Tetr.consulting s.r.l., che vennero poi incaricati dalla S.O.G.E.T. di svolgere il servizio una volta ottenuto l'appalto. Anzitutto la Corte avrebbe escluso che essi abbiano agito in vista del soddisfacimento di un interesse pubblico esclusivo o prevalente sulla base del travisamento dei presupposti fattuali su cui si fonda tale conclusione. In particolare avrebbero erroneamente ricostruito l'oggetto dell'appalto, escludendo che lo stesso riguardasse anche l'attività di riscossione dei tributi comunali e non solo l'accertamento dei medesimi e ciò nonostante dal compendio probatorio si evinca l'esatto contrario. Infatti, sia dalla Delibera della giunta n. 87/2013, che dalla stessa convenzione per l'affidamento del servizio emergerebbe chiaramente che entrambe le attività venivano attribuite alla S.O.G.E.T., mentre la Gamma Tributi s.r.l. - mai incaricata del servizio di riscossione, in precedenza svolto direttamente dagli uffici comunali - rimaneva affidataria esclusivamente del recupero dei crediti non riscossi. Inoltre la sentenza non spiegherebbe per quali ragioni M. ed A. avrebbero dovuto stipulare un contratto con un'altra società e non rinnovare quello, già in essere, con la Tetr.consulting s.r.l. per la sola attività di accertamento di tributi, se effettivamente il loro intento era quello di favorire i soci di quest'ultima. Tantomeno preciserebbe in che modo e per quali ragioni essi sarebbero venuti a conoscenza dell'intenzione della S.O.G.E.T. di assumerli, tanto più che tale assunzione sarebbe avvenuta solo successivamente alla stipula del contratto.

2.2.2 Con il secondo motivo viene dedotta erronea applicazione della legge penale in merito alla configurabilità del concorso del M. e dell' A. con il segretario comunale per l'emanazione della delibera n. 87/2013. Secondo la Corte infatti, gli imputati avrebbero istigato il C. ad emanare la delibera con la quale veniva accettata la proposta pervenuta dalla S.O.G.E.T. Conclusione non suffragata da alcuna evidenza e che si tradurrebbe in una mera congettura fondata sulla mera coincidenza tra la delibera di indirizzo (emanata dagli amministratori) e il provvedimento finale adottato (dal segretario comunale). Non di meno nel caso il contratto definitivo risultasse avere un contenuto diverso dalla delibera di indirizzo, ciò non potrebbe essere addebitato agli imputati, rimasti estranei alla stipula dello stesso.

2.2.3 Infine con il terzo motivo viene dedotta nuovamente erronea applicazione della legge penale in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte territoriale avrebbe infatti fondato tale decisione soltanto perchè gli imputati non hanno presenziato al processo e non hanno rilasciato dichiarazioni, comportamenti che non possono essere valutati negativamente in quanto rientranti nel legittimo esercizio del diritto di difesa.

3. Con memoria del 19 aprile 2021 il difensore del C. ha replicato alle conclusioni presentate dal PG, eccependo altresì che a seguito delle modifiche apportate all'art. 323 c.p., dalla L. n. 120 del 2020 (di conversione del D.L. n. 76 del 2020) il fatto di abuso d'ufficio contestato non sarebbe più previsto dalla legge come reato. Analoga eccezione è stata sollevata anche dai difensori dell' A. e del M. con le proprie conclusioni scritte.
Motivi della decisione

1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti.

2. In realtà infondate ed in parte inammissibili sono le censure proposte nell'interesse del C. in riferimento all'affermata responsabilità del medesimo per il reato di cui all'art. 479 c.p. in riferimento alla falsa attestazione della conformità al D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 125, del conferimento dell'appalto per la gestione e l'accertamento dei tributi del comune di Ogliastro Cilento a S.O.G.E.T. s.p.a. mediante il ricorso alla procedura di affidamento diretto.

2.1 Anzitutto va ribadito che quello di falsità ideologica in atto pubblico è reato di pericolo per la cui consumazione è sufficiente il dolo generico (ex multis Sez. 5, n. 12547 del 08/11/2018, dep. 2019, Sirianni, Rv. 276505). E' dunque indifferente la finalità che ha animato l'agente ed il cui accertamento può risultare necessario solo laddove dalla stessa condotta od aliunde non possano ritrarsi elementi idonei a comprovare che la falsa rappresentazione della realtà sia consapevole e volontaria, piuttosto che il frutto di errore ovvero di mera negligenza o colposa incapacità professionale.

2.2 La Corte territoriale ha fornito ampia giustificazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo tipico in capo all'imputato, ma ha anche ritenuto che il dolo nell'occasione si sia colorato di intenzionalità. Come eccepito dal ricorrente, risulta certamente apodittica l'affermazione - invero già contenuta nella pronunzia di primo grado - per cui il C. avrebbe agito allo scopo di avvantaggiare la S.O.G.E.T. per garantire in tal modo l'assunzione da parte di quest'ultima degli altri soggetti evocati dalla sentenza. Le conclusioni tratte in tal senso dai giudici del merito, infatti, si fondano in definitiva soltanto sulla sequenza cronologica degli eventi e sulla parentela di uno dei suddetti soggetti con un consigliere comunale appartenente alla maggioranza che sosteneva la giunta in carica. Circostanze indubbiamente suggestive, ma che solo con un salto logico possono ritenersi sufficienti a dimostrare la finalità del falso, non essendo stato individuato alcun elemento in grado di provare l'esistenza di un accordo in tal senso tra la società e, quantomeno, i coimputati del C. ed ancor meno che questi ultimi abbiano effettivamente istigato l'imputato, come pure ipotizzato in sentenza. Nè la circostanza che egli abbia di fatto avvallato con il suo comportamento illecito la illegittima scelta operata dall'organo politico può costituire l'evidenza dello scopo ultimo che avrebbe animato tutti i protagonisti della vicenda, poichè in tal modo si innesca un evidente cortocircuito probatorio.

Quella prospettata dalla Corte rimane dunque una mera ipotesi, certamente non inverosimile, ma che non può logicamente ritenersi provata sulla base della piattaforma indiziaria valorizzata, come del resto la stessa configurazione dell'editto imputativo da parte del titolare dell'azione penale rivela, giacchè qualora il pubblico ministero avesse ritenuto provato l'accordo ben altra sarebbe stata la qualificazione dei fatti contestati sotto il titolo dell'abuso d'ufficio.

2.3 La fondatezza delle censure svolte dalla difesa in merito a tale punto della motivazione non è però sufficiente a comprometterne la tenuta. Come ricordato, infatti, l'accertamento dello scopo prefissosi dall'agente nell'attestare il falso non è requisito essenziale ai fini del riconoscimento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Nemmeno era necessario fornire la prova dell'intenzionalità del dolo, sulla quale pertanto la Corte territoriale si è dunque inutilmente esercitata, avendo già adeguatamente dimostrato la sussistenza di quello generico richiesto per l'integrazione del delitto contestato argomentando dalla funzione svolta dal C. e dallo specifico contenuto della falsa attestazione, circostanze logicamente apprezzate come indici della volontarietà della condotta incriminata. Ancor meno rileva l'affermazione per cui C. avrebbe agito su istigazione dei suoi coimputati; affermazione che, come già accennato, è sostanzialmente apodittica, ma che non incide ancora una volta sulla tenuta della motivazione dispiegata a sostegno del dolo del reato, la cui dimostrazione prescinde da quella del movente.

Al nucleo motivazionale cui si è fatto cenno - che, si ribadisce, risulta di per sè sufficiente a giustificare la decisione impugnata - il ricorrente ha poi opposto mere congetture o paralogismi. Disancorata da qualsivoglia dato obiettivo - nemmeno evocato dal ricorso - è infatti l'ipotesi per cui l'imputato avrebbe proposto una personale interpretazione del L. n. 163 del 2006, art. 125, comma 1. Ipotesi che peraltro naufraga a fronte dell'evidenza che tale "innovativa" interpretazione del dato normativo lo stesso legislatore aveva addirittura inteso prevenire, vietando in maniera espressa, nel successivo comma 13 del medesimo articolo, la possibilità di procedere al frazionamento del valore dell'appalto per aggirare i limiti dell'affidamento sottosoglia. Disposizione questa che certamente non era ignota ad un segretario comunale. Quanto invece all'asserita macroscopica contraddittorietà tra il contenuto dell'appalto esposto nell'atto e l'attestazione di conformità, l'argomento prova troppo, alla luce della genericità dei riferimenti normativi operati - avendo l'imputato accuratamente evitato di precisare a quali commi dell'art. 125 citato abbia inteso riportarsi - e comunque del fatto che solo chi avesse avuto specifica conoscenza del quadro normativo di riferimento avrebbe potuto, dalla semplice lettura dell'atto, rilevare l'illegittimità del ricorso all'affidamento in forma diretta e, conseguentemente, la non veridicità di quanto attestato dall'imputato.

2.4 Manifestamente infondata è infine la pretesa del ricorrente di ricondurre il fatto alla dimensione del falso grossolano o di quello innocuo. Va anzitutto ribadito come tali concetti, evocati indistintamente nel ricorso del C. quasi ad identificarli, identifichino invece distinte ipotesi di inoffensività del fatto. Il falso grossolano è infatti quello privo di idoneità ingannatoria in quanto riconoscibile ictu oculi dalla generalità dei consociati e non soltanto da chi è dotato di specifiche competenze tecniche in grado di consentirgli l'immediata rilevazione del medesimo. Il falso innocuo o inutile, per superfluità o irrilevanza, ricorre invece quando la falsità cade su di un profilo estraneo ovvero ininfluente alla funzione dell'atto, ossia su di un profilo ultroneo rispetto al contenuto tipico di quest'ultimo ed in relazione al quale è predisposta la tutela della pubblica fede. Quanto alla prima ipotesi è allora evidente, per le ragioni già illustrate trattando delle obiezioni sollevate in riferimento all'elemento soggettivo del reato, che la falsa attestazione del C. si rivela tutt'altro che grossolana. Parimenti è da escludere l'inutilità della falsificazione, posto che questa ha riguardato proprio il contenuto tipico assegnato dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 74, alla determina del responsabile della procedura.

3. Prima di esaminare le censure avanzate da tutti i ricorrenti in merito alla sussistenza dei reati di abuso d'atti d'ufficio per i quali sono stati rispettivamente condannati, è in realtà necessario affrontare - stante l'evidente pregiudizialità della questione l'eccezione formulata da tutti i difensori con le conclusioni scritte o con le memorie di replica a quelle del PG in merito alla ritenuta sopravvenuta irrilevanza penale dei fatti contestati a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 76 del 2020, art. 23 (convertito nella L. n. 120 del 2020), il quale ha modificato il comma 1 dell'art. 323 c.p. sostituendo la frase: "di norme di legge o di regolamento" con la seguente: "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità".

La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di sottolineare come la novella abbia ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 c.p., determinando una parziale abolitio criminis in relazione alle condotte commesse prima dell'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte, dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o,che lascino residuare margini di discrezionalità (Sez. 6, n. 442 del 09/12/2020, Garau, Rv. 280296). Non è peraltro ultroneo osservare come gli esatti confini di tale abolitio siano tutt'altro che evidenti. Se infatti non può esservi dubbio sulla limitazione della tipicità della condotta alla violazione delle sole fonti primarie, va invece rilevato che l'apparente intenzione del legislatore di escludere la rilevanza penale anche delle decisioni assunte dall'agente in forza di un potere discrezionale è stata tradotta dalla norma in una formula che sconta l'incertezza sulla esatta portata concettuale della nozione di "discrezionalità" e sulla residua sindacabilità dei limiti entro i quali tale potere può essere esercitato. Ed a testimonianza della problematicità delle questioni interpretative che la riforma pone, è sufficiente evidenziare come la stessa sentenza Garau testè evocata finisca per riproporre, sebbene in via meramente incidentale, i principi affermati da Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251498 in relazione alla previgente formulazione della norma incriminatrice, ribadendo in tal senso la tipicità delle condotte che si risolvono nella violazione dei limiti esterni della discrezionalità (il c.d. sviamento di potere) in quanto l'esercizio del potere discrezionale si traduce in una vera e propria distorsione funzionale dai fini pubblici, perseguendosi, nel concreto svolgimento delle funzioni o del servizio, "interessi oggettivamente difformi e collidenti con quelli per i quali soltanto il potere discrezionale è attribuito".

L'eccezione, per come formulata, risulta pertanto generica, in quanto non viene precisato in che termini e per quali ragioni i fatti imputati sarebbero effettivamente esclusi dal fuoco della norma incriminatrice per come novellata nel 2020. Ma anzitutto la stessa è manifestamente infondata, in quanto, anche accogliendo l'interpretazione più restrittiva del testo novellato, le condotte contestate agli imputati corrispondono comunque a quelle tipizzate dall'art. 323 c.p. anche come riformulato. Non è in dubbio, infatti, non solo che quelle violate siano norme promananti da una fonte primaria, ma altresì che le stesse pongono precisi ed ineludibili vincoli all'agente pubblico in merito alla selezione della specifica procedura di affidamento dei pubblici appalti, vietandogli altresì - come si è già illustrato - di frammentarli allo scopo di aggirare il limite di valore stabilito dal legislatore quale soglia superata la quale il ricorso ad una gara con evidenza pubblica non può essere evitato. E' dunque evidente che sul punto - la selezione dell'affidamento diretto di un appalto con valore superiore alla soglia - agli imputati non residuava alcun margine di discrezionalità, quale che sia l'ampiezza della relativa nozione. L'alternativa loro lasciata dalle norme era in definitiva o quella di rispettarne la lettera - adottando la procedura di cottimo fiduciario ovvero conferendo l'appalto per una sola annualità - o di violarle, come indubitabilmente hanno fatto.

Per mero desiderio di completezza, giacchè su tale profilo non si sono appuntate le censure dei ricorrenti, va infine ricordato che D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 125 è stato successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 50 del 2016. La circostanza è però irrilevante. Va infatti anzitutto ribadito che nell'abuso di ufficio connesso ad una violazione di legge, questa si pone come mero presupposto di fatto per l'integrazione del delitto e la sussistenza di tale requisito deve essere ricercata e valutata con riferimento al tempo in cui il reato è stato commesso, con la conseguenza che ai fini della sussistenza del reato irrilevante l'abrogazione sopravvenuta della disposizione di legge violata (Sez. 6, n. 18149 del 07/04/2005, Fabbri, Rv. 231342). Non di meno deve ricordarsi che il citato D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 35 e 36, hanno riproposto nei medesimi termini le disposizioni già contenute negli abrogati art. 125, commi 11 e 13 vigente all'epoca dei fatti in contestazione.

4. Venendo dunque ai motivi di ricorso relativi ai fatti di abuso d'ufficio rispettivamente contestati agli odierni imputati, manifestamente infondato è anzitutto il terzo del ricorso del C.. Il ricorrente ripropone rilievi già svolti con il gravame di merito e debitamente confutati dalla Corte territoriale, la quale ha correttamente escluso l'assorbimento del reato di abuso d'ufficio in quello di falso ideologico in atto pubblico alla luce della accertata cronologia dei fatti.

Non è infatti in dubbio che i due reati siano stati consumati in tempi diversi attraverso condotte autonome per contenuto ed oggetto, dovendosi escludere che la condotta di abuso coincida con quella di falso. Ne consegue che, essendo stati realizzati fatti diversi ed autonomi, si versa in una ipotesi di concorso materiale di reati e non già di concorso apparente di norme incriminatrici, presupposto ineludibile per l'applicazione della invocata clausola di riserva prevista dall'art. 323 c.p.. Priva di giuridico fondamento è infine la tesi del ricorrente per cui, in definitiva, l'abuso consumato dall'imputato stipulando la convenzione con S.O.G.E.T. costituirebbe una sorta di post fatto non punibile, quasi si trattasse di una sorta di appendice della condotta di falso atteso il collegamento teleologico esistente tra le due condotte per come contestate. A tacer d'altro, se dovesse accogliersi l'impostazione difensiva risulterebbe sempre inapplicabile la previsione di cui all'art. 61 c.p., n. 2, in quanto il nesso teleologico che avvince il reato "mezzo" e quello "fine" dovrebbe comunque determinare l'elisione di quest'ultimo, comportandone in ogni caso - e non solo in quello di specie l'assorbimento nel primo.

Infondate sono poi le critiche mosse dal C. alla motivazione della sentenza impugnata in merito alla prova dell'evento del reato. E' infatti irrilevante ai fini della sua sussistenza la mancata dimostrazione del danno subito dall'amministrazione comunale una volta che sia stato provato l'evento alternativo costituito dall'aver procurato un vantaggio ingiusto. E non è dubbio che quantomeno l'aver garantito a S.O.G.E.T. di conseguire l'appalto per la durata di un triennio senza procedere ad una gara e nonostante il contesto normativo di riferimento non lo consentisse abbia procurato a quest'ultima un vantaggio ingiusto (cfr. Sez. 2, n. 10224 del 23/01/2019, pc in proc. Ioverno, Rv. 276094). In tal senso va infatti ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte per cui il requisito del vantaggio patrimoniale va riferito al complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale e sussiste non solo quando la condotta procura beni materiali o altro, a favore di colui nel cui interesse l'atto è stato posto in essere, ma anche quando la stessa arrechi un accrescimento della situazione giuridica soggettiva (ex multis Sez. 3, n. 4140 del 13/12/2017, dep. 2018, Giugliano, Rv. 272113).

5. Colgono invece nel segno le censure del C. in merito alla dimostrazione del dolo dell'abuso d'ufficio.

Sul punto è anzitutto opportuno ribadire l'insegnamento di questa Corte per cui l'elemento soggettivo del suddetto reato ha struttura complessa, essendo integrato dalla coscienza e volontà della condotta e dall'intenzionalità dell'evento, nel senso che il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto devono costituire l'obiettivo perseguito e non solo genericamente incluso nella sfera di volontà dell'agente (ex multis Sez. 6, n. 12974 del 8/1/2020, Zanola, Rv. 279264).

Come già illustrato, con il primo motivo il.ricorrente ha eccepito come la sentenza sarebbe del tutto apodittica laddove attribuisce all'imputato di aver sempre agito al fine e con l'intenzione di procurare un vantaggio agli ex soci della Tetrconsulting, poi assunti da S.O.G.E.S.T. Già si è detto in precedenza della fondatezza di tale rilievo (v. supra p. 2.2) ed anche della sua irrilevanza ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di falso in atto pubblico. Diversamente deve concludersi però con riguardo a quello di abuso d'ufficio, per il quale, come testè ricordato, il dolo nei confronti dell'evento si atteggia come intenzionale. In proposito le affermazioni del giudice dell'appello (e prima ancora quelle di segno analogo del giudice di primo grado) si rivelano, per le ragioni già esposte, prive di una valida base giustificativa. Nè tale lacuna può essere giudicata irrilevante alla luce del fatto che i giudici del merito abbiano fondatamente ritenuto, come già ricordato, che la condotta del C. abbia procurato un ingiusto vantaggio anche alla S.O.G.E.T., giacchè la sentenza non precisa se anche con riferimento a tale evento il dolo dell'imputato abbia assunto o meno la coloritura richiesta per la sussistenza del reato ed, ovviamente, da quali indici tale conclusione sia stata eventualmente desunta.

6. Fondate appaiono altresì le doglianze articolate nel primo motivo del ricorso dell' A. e di quello del M., appuntatesi anche in questo caso sulla sussistenza del dolo dell'abuso d'ufficio loro contestato in riferimento all'adozione della delibera di indirizzo che ha innescato il procedimento amministrativo conclusosi con la stipula da parte del C. della convenzione con la S.O.G.E.T..

6.1 Anche in questo caso è opportuno richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'intenzionalità del dolo nell'abuso d'ufficio non è esclusa dalla compresenza di una finalità pubblicistica nella condotta del pubblico ufficiale, dovendosi ritenere necessario, perchè venga meno la configurabilità dell'elemento soggettivo, che il perseguimento del pubblico interesse costituisca l'obiettivo principale dell'agente, con conseguente degradazione del dolo di danno o di vantaggio da dolo di tipo intenzionale a mero dolo diretto od eventuale (ex multis Sez. 6, n. 51127 del 17/09/2019, Camastra, Rv. 278938).

6.2 Rifacendosi a tali consolidati principi, gli imputati, con i motivi d'appello, avevano eccepito che, attraverso l'adozione della delibera loro contestata, avevano in realtà perseguito uno specifico interesse dell'amministrazione comunale, costituito dall'assunzione da parte della società assegnataria dell'appalto, verso il medesimo compenso annuale versato in passato a EDG s.r.l. ed a Tetrconsulting, non solo del servizio di accertamento dei tributi, ma altresì di quello di riscossione ordinaria dei medesimi, in passato svolto direttamente dagli uffici comunali, con effettivo risparmio di spesa per l'ente locale.

6.3 L'obiezione difensiva è stata invero confutata dalla sentenza in maniera sostanzialmente apodittica, essendosi la Corte limitata ad evidenziare come in realtà, almeno fino a tutto il 2014, il servizio di riscossione fosse rimasto affidato a Gamma Tributi s.r.l., ma evitando di confrontarsi con il contenuto della delibera, nella quale veniva fatto specifico riferimento al servizio di riscossione, ed degli stessi atti redatti dal C., dove, sebbene in maniera più sfumata, viene evocato il servizio di "gestione" dei tributi accanto a quello di accertamento. La Corte nemmeno precisa da quale risultanza abbia desunto che il servizio di riscossione affidato alla citata Gamma Tributi riguardasse l'attività di riscossione in tutte le sue articolazioni considerata e non, come eccepito dai ricorrenti, solo quella di recupero degli insoluti. In definitiva la motivazione del provvedimento impugnato ha contestato in maniera solo apparente la tesi difensiva, pur suffragata da risultanze documentali che imponevano una ben più approfondita giustificazione dell'assunto relativo all'insussistenza di una finalità pubblicistica concorrente, il cui eventuale riscontro avrebbe inoltre comportato di argomentare sulle ragioni per cui la stessa non era stata il motore principale dell'azione degli imputati.

6.4 Fondate sono altresì le doglianze svolte sempre con i motivi in esame in merito all'affermata intenzione degli imputati di favorire gli ex soci della Tetrconsulting, giacchè il ragionamento posto a sostegno di tali conclusioni presenta i medesimi vizi logici già evidenziati trattando delle analoghe obiezioni articolate con il ricorso del C. (v. supra p. 2.2).

6.5 Fondate ma non vizianti sono altresì le censure svolte nel secondo motivo dei due ricorsi in trattazione. Come già illustrato anche in questo caso nell'esaminare le analoghe doglianze del C., alcuna effettiva giustificazione viene fornita in merito al ritenuto concorso di tutti e tre gli imputati, affermazione che ha portato la Corte territoriale ad operare una sorta di crasi tra le due imputazioni di abuso d'ufficio elevate e che invece il giudice di primo grado - come prima il titolare dell'azione penale -aveva invece tenuto ben distinte. Il tutto si è risolto in una superfetazione argomentativa che però non ha compromesso la tenuta dell'impianto motivazionale, dal quale comunque emerge l'autonomia dei fatti addebitati ai diversi imputati.

7. In conclusione, alla luce dei rilevati vizi motivazionali, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di tutti gli imputati relativamente ai delitti di abuso di atti d'ufficio per come loro contestati, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli, rimanendo assorbiti i motivi relativi al trattamento sanzionatorio proposti da tutti i ricorrenti. Il ricorso del C. deve invece essere rigettato limitatamente al delitto di falso ideologico in atto pubblico, con conseguente definitività dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per tale reato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di tutti gli imputati relativamente ai delitti di abuso di atti d'ufficio con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli. Rigetta il ricorso di C.N. limitatamente al contestato delitto di falso.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021
Avv. Antonino Sugamele

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