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Sentenza

Una donna viene accusata di istigazione all’odio razziale per avere pubblicata una foto con l'Italia senza il sud e con la frase FORZA VESUVIO.
Una donna viene accusata di istigazione all’odio razziale per avere pubblicata una foto con l'Italia senza il sud e con la frase FORZA VESUVIO.
Cassazione penale, sezione I, sentenza 21 febbraio 2020, n. 6933
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26/11/2019) 21-02-2020, n. 6933
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SARACENO Rosa Anna - Presidente -
Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio - Consigliere -
Dott. LIUNI Teresa - Consigliere -
Dott. BINENTI Roberto - Consigliere -
Dott. CENTONZE Alessandro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) P.A., nato a (OMISSIS);
Avverso la sentenza emessa il 14/11/2018 dalla Corte di appello di Milano;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. Alessandro Centonze;
Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Dott. Paolo Canevelli, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
Sentita per la parte civile l'avv. Carolina Capaldo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza emessa il 15/03/2017 il Tribunale di Monza condannava l'imputata G.D. alla
pena di venti giorni di reclusione, giudicandola colpevole del reato ascrittole, ai sensi del D.L. 26
aprile 1993, n. 122, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 1993, n. 205,
accertato a (OMISSIS).
L'imputata, inoltre, veniva condannata al risarcimento dei danni in favore della parte civile
costituita, P.A., che venivano quantificati nella misura simbolica di 1,00 Euro.
2. Con sentenza emessa il 14/11/2018 la Corte di appello di Milano, pronunciandosi
sull'impugnazione proposta dall'imputata, in riforma della decisione appellata, assolveva G.D.
dal reato ascrittole perchè il fatto non sussiste.
3. I fatti di reato in contestazione, a fronte delle divergenti conclusioni dei Giudici di merito, sono
incontroversi nella loro materialità e riguardano l'attività di propaganda fondata sulla superiorità
razziale ed etnica degli italiani settentrionali rispetto a quelli meridionali, posta in essere
dall'imputata attraverso il social network Facebook, sul quale commentava un'immagine
satellitare dell'Italia priva delle regioni centro-meridionali, comprese il Lazio e l'Abruzzo,
accompagnata dalla dicitura "il satellite vede bene, difendiamo i confini", che commentava con
l'inserimento della frase "(OMISSIS)".
In questa, incontroversa, cornice, il Tribunale di Monza riteneva che il post inserito su Facebook,
sopra citato, possedesse connotazioni discriminatorie e propagandistiche idonee a concretizzare
la fattispecie di reato contestata a G.D., ai sensi del D.L. n. 122 del 1993, art. 1. Infatti, al
commento postato dall'imputata dovevano attribuirsi contenuti di discriminazione, accentuati
dalla diffusione virale della comunicazione nella rete telematica.
Di contrario avviso, invece, era la Corte di appello di Milano che riteneva la condotta posta in
essere dall'imputata sprovvista di quelle connotazioni discriminatorie e propagandistiche
indispensabili alla configurazione della fattispecie in contestazione, atteso che il contenuto del
commento postato da G.D. non possedeva caratteristiche tali da offendere il bene giuridico
protetto dalla norma.
Si evidenziava, al contempo, che l'attività comunicativa posta in essere dall'imputata, tenuto
conto del social network su cui veniva espressa, non poteva ritenersi finalizzata a diffondere a
un numero indiscriminato di soggetti i contenuti discriminatori sanzionati dal D.L. n. 122 del
1993, art. 1; connotazione, questa, la cui assenza impediva di configurare la fattispecie
contestata.
Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputata G.D. veniva assolta
dal reato ascrittole nei termini di cui in premessa.
3. Avverso la sentenza di appello la parte civile costituita, P.A., ricorreva per cassazione,
deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento al D.L. n. 122 del
1993, art. 1, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso
argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato contestato
all'imputata G.D., la cui insussistenza era stata affermata dalla Corte di appello di Milano in
termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali.
Si deduceva, in proposito, che il commento inserito dall'imputata sulla sua pagina personale di
Facebook possedeva connotazioni di illiceità inequivocabili, certamente idonee a concretizzare la
fattispecie di reato che le veniva contestata D.L. n. 122 del 1993, ex art. 1, non potendosi
dubitare dei contenuti discriminatori del post, accentuati dalla sua diffusione virale sulla rete
telematica. Nè era possibile dubitare della natura discriminatoria della comunicazione in
questione, che risultava connaturata al suo contenuto, che si fondava sull'assunto, tipicamente
razzista, della superiorità etnica degli abitanti dell'Italia settentrionale.
Si evidenziava, inoltre, che la Corte di appello di Milano non aveva contestualizzato la condotta
illecita in contestazione, trascurando di considerare che, all'epoca dei fatti, G.D. era un
consigliere provinciale della Lega per la provincia di Monza e Brianza, con la conseguenza che gli
eventuali lettori avrebbero potuto attribuire al commento postato connotazioni riconducibili
all'ambiente politico di cui l'imputata faceva parte. Ne conseguiva che la carica rappresentativa
rivestita dall'imputata e la sua appartenenza a un'area politica di ispirazione regionalistica
comportava un inevitabile ampliamento delle connotazioni discriminatorie del commento
postato, che non consentiva di attribuirgli quei contenuti ironici e goliardici richiamati nella
sentenza impugnata, allo scopo di ritenerlo privo di rilevanza penale.
Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
1. Il ricorso proposto da P.A. è infondato.
2. Occorre premettere che i fatti di reato contestati a G.D., ai sensi del D.L. 26 aprile 1993, n.
122, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 1993, n. 205, appaiono
incontroversi, riguardando il commento inserito dall'imputata sulla sua pagina personale di
Facebook, relativo a un'immagine satellitare dell'Italia priva delle regioni centromeridionali,
comprese il Lazio e l'Abruzzo, accompagnata dalla dicitura "il satellite vede bene, difendiamo i
confini...", che veniva commentata con la frase dal tenore manifestamente paradossale
"(OMISSIS)".
In questo contesto, la questione ermeneutica di cui ci si deve occupare, allo scopo di verificare
la fondatezza del ricorso proposto da P.A., quale parte civile costituita nel giudizio di appello,
riguarda la possibilità di attribuire connotazioni discriminatorie e propagandistiche al commento
inserito dall'imputata sul social network Facebook, sopra citato, rilevanti ai sensi del D.L. n. 122
del 1993, art. 1.
Osserva, in proposito, il Collegio che si può ritenere pacifico che il commento telematico di G.D.
costituisce una manifestazione del pensiero che, sotto il profilo ideologico, rimanda a disvalori di
discriminazione razziale e di intolleranza, che devono essere inquadrati alla luce della
giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: "Ai fini della configurabilità del reato
previsto dalla L. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3, comma 1, lett. a), prima parte, e successive
modifiche, la "propaganda di idee" consiste nella divulgazione di opinioni finalizzata ad
influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni; l'odio
razziale o etnico" è integrato da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di
comportamenti discriminatori, e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza
o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione; la
"discriminazione per motivi razziali" è quella fondata sulla qualità personale del soggetto, e non
- invece - sui suoi comportamenti" (Sez. 5, n. 32862 del 07/05/2019, Borghezio, Rv. 276857-
01; si veda in Sez. 3, n. 39606 del 23/06/2015, Salmè, Rv. 264376-01).
Tuttavia, il commento postato dall'imputata non poteva essere valutato per la sua astratta
valenza discriminatoria, ma andava contestualizzato e inserito nel contesto comunicativo,
palesemente paradossale, in cui venivano pronunciate le parole incriminate, che venivano
esternate a commento di un'immagine satellitare dell'Italia priva delle regioni centro-meridionali,
accompagnata dalla frase - contrastante con le più elementari norme del buon senso - "il satellite
vede bene, difendiamo i confini".
In questo contesto, appaiono condivisibili le conclusioni della Corte di appello di Milano che
correlava i contenuti del commento controverso alle modalità telematiche con cui veniva
trasmessa la comunicazione, postata su Facebook senza connotazioni propagandistiche,
correttamente escluse nella sentenza impugnata. Nè rilevava, in senso sfavorevole all'imputata,
la carica rappresentativa rivestita presso la Provincia di Monza e Brianza, atteso che il tono
evidentemente paradossale, escludendo le connotazioni discriminatorie e propagandistiche del
post, non consentiva di configurare l'ipotesi delittuosa di cui al D.L. n. 122 del 1993, art. 1.
In questa cornice, presupposta la natura manifestamente paradossale della comunicazione
telematica di G.D., non appaiono decisivi i riferimenti, contenuti nella sentenza di primo grado,
all'art. 4 Convenzione di New York del 7 marzo 1966, sull'eliminazione di tutte le forme di
discriminazione razziale ratificata nel nostro ordinamento dalla L. 13 ottobre 1975, n. 654 -, con
cui gli Stati sottoscrittori assumevano l'impegno a "dichiarare punibili dalla legge ogni diffusione
di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale,
nonchè ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di
individui di colore diverso o di diversa origine etnica, così come ogni aiuto apportato ad attività
razzistiche, compreso il loro finanziamento, nonchè a dichiarare illegali ed a vietare le
organizzazioni e le attività di propaganda organizzata ed ogni attività di propaganda che incitino
alla discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonchè dichiarare reato punibile dalla legge la
partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività".
Nel caso in esame, pertanto, veniva compiuto un vaglio ineccepibile del commento dell'imputata,
sulla base del quale veniva esclusa l'idoneità propagandistica dell'attività comunicativa a ledere
il bene giuridico tutelato dalla fattispecie del D.L. n. 122 del 1993, art. 1; inidoneità offensiva
che derivava dai toni - del tutto contrastanti con le più elementari regole del buon senso,
ancorchè spregevoli moralmente - utilizzati dall'imputata per manifestare il suo pensiero.
Nè potrebbe essere diversamente, atteso che la natura di reato di pericolo astratto della
fattispecie di cui al D.L. n. 122 del 1993, art. 1 imponeva che fosse accertata preliminarmente
l'idoneità della condotta illecita di G.D. a offendere il bene giuridico protetto dalla norma penale,
contestualizzando il suo comportamento attraverso la formulazione di un giudizio ex ante.
Ne discende che l'inquadramento della manifestazione del pensiero espresso da G.D. - fondato
sull'assunto della natura manifestamente paradossale del suo commento - impone di ritenere il
giudizio di irrilevanza penale formulato dalla Corte di appello di Milano rispettoso del dettato
normativo del D.L. n. 122 del 1993, art. 1 e conforme alle connotazioni di inoffensività del
comportamento comunicativo dell'imputata (Sez. 3, n. 37337 del 16/04/2013, Ciacci, Rv.
257347-01; Sez. 3, n. 38051 del 03/06/2004, Coletta, Rv. 230038-01).
3. Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020
Avv. Antonino Sugamele

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