Un detenuto con il regime del 41 bis si può abbonare a quali giornali?
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22/06/2020) 21-07-2020, n. 21803
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente -
Dott. TARDIO Angela - Consigliere -
Dott. TALERICO Palma - Consigliere -
Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere -
Dott. RENOLDI Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.S., nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari in data 26/9/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Romano Giulio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. M.S., detenuto nella Casa circondariale di Sassari e sottoposto al regime differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., aveva presentato reclamo al Magistrato di sorveglianza di Sassari avverso il diniego, opposto da parte della Direzione della Casa circondariale di Sassari, di consentirgli di sottoscrivere, a titolo gratuito, l'abbonamento del quotidiano "(OMISSIS)" e di poter avere una copia gratuita del quotidiano "(OMISSIS)".
1.1. Il Magistrato di sorveglianza, qualificando il reclamo come generico ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., lo aveva respinto de plano, ritenendo che non vi fosse alcun pregiudizio all'esercizio di diritti del detenuto.
1.2. Avverso tale decisione, M. aveva, quindi, proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza di Sassari, il quale, con ordinanza 26/9/2019, dichiarò "non luogo a deliberare" sull'impugnazione. Secondo il Collegio, invero: la qualificazione del reclamo come generico da parte del Magistrato di sorveglianza era corretta; era legittima la mancata fissazione dell'udienza di trattazione e la conseguente ordinanza adottata de plano; l'ordinamento penitenziario non prevedeva, avverso la decisione assunta ex art. 35 Ord. pen., alcun mezzo di impugnazione (nè reclamo, nè ricorso per cassazione); il detenuto non aveva subito alcun pregiudizio nell'esercizio dei suoi diritti, atteso che, da un lato, la. locale Curia vescovile non consentiva più la consegna del quotidiano "(OMISSIS)" a titolo gratuito e che, dall'altro lato, anche la possibilità di ricevere "(OMISSIS)" era condizionata alla sottoscrizione dell'abbonamento a titolo oneroso, rispetto alla quale nessun impedimento era stato opposto dalla Direzione del carcere; di tal che non si versava in un caso di attuale e grave pregiudizio all'esercizio di diritti determinato da condotte illegittime da parte della Amministrazione penitenziaria che avrebbe imposto di ricondurre il reclamo nell'alveo dell'art. 35-bis Ord. pen. e delle sue forme giurisdizionali e garantite, bensì di un semplice reclamo generico rivolto al Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35 della legge penitenziaria.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso M., per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Valerio Vianello Accorretti, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35 e 35-bis, Ord. pen., in relazione agli artt. 21 e 24 Cost., nonchè la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), che il Collegio sassarese non abbia considerato che il Tribunale di sorveglianza di Roma, adito in relazione a un analogo diniego espresso dalla Direzione della Casa circondariale di Viterbo, avesse accolto, con ordinanza in data 14/6/2019, debitamente prodotta dal Difensore, il reclamo proposto da M. ex art. 35-bis Ord. pen., sul presupposto che la mancata consegna dei giornali richiesti sostanziasse un ingiusto pregiudizio al diritto all'informazione e alla formazione culturale e personale del detenuto, ordinando alla Direzione della Casa circondariale di Sassari, ove M. era stato nel frattempo trasferito, la consegna delle testate richieste (in relazione alle quali era stato accertato che la direzione del quotidiano "(OMISSIS)" aveva istituito un fondo apposito per la sottoscrizione di abbonamenti a titolo gratuito e che il giornale "(OMISSIS)" veniva distribuito gratuitamente agli istituti penitenziari); ordine rimasto inottemperato dall'Istituto penitenziario sardo, nonostante la documentata possibilità di sottoscrivere un abbonamento a titolo gratuito del "(OMISSIS)" e nonostante che il responsabile della Direzione vendite del quotidiano "(OMISSIS)" si fosse reso disponibile a riattivare la distribuzione gratuita del quotidiano precedentemente interrotta dalla Curia locale, cosicchè il detenuto aveva presentato reclamo anche al Magistrato di sorveglianza di Sassari.
Inoltre, il ricorso denunzia l'illegittima esclusione del reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza di Sassari avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza. In proposito, si osserva che l'originario reclamo proposto davanti al Giudice monocratico non avrebbe dovuto essere qualificato come reclamo generico ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., quanto piuttosto come reclamo giurisdizionale ai sensi degli artt. 35-bis e 69 Ord. pen.. Conseguentemente, il Magistrato di sorveglianza di Sassari avrebbe dovuto fissare l'udienza per la trattazione in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti (non ricorrendo l'ipotesi di una manifesta inammissibilità della richiesta e le condizioni di una decisione de plano); e avverso la relativa decisione sarebbe stato esperibile il reclamo al Tribunale. Secondo il ricorrente, infatti, ragionando diversamente si finirebbe per lasciare al magistrato di sorveglianza un margine di discrezionalità eccessivamente ampio, impedendo, attraverso la qualificazione del reclamo come generico, qualsiasi controllo da parte del tribunale di sorveglianza.
3. In data 20/12/2019, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dei provvedimenti di primo e secondo grado.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Il provvedimento impugnato si fonda su due argomentazioni fondamentali.
La prima riguarda il fatto che il Magistrato di sorveglianza di Sassari abbia correttamente qualificato come "generico", ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., il reclamo proposto da M. avverso il diniego opposto dalla Direzione del carcere in ordine alla ricezione gratuita di due quotidiani nazionali.
La seconda concerne l'affermazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui avverso la relativa decisione non sarebbe previsto alcun "rimedio"; ciò che, in tesi, avrebbe giustificato la decisione di "non luogo a deliberare" avverso il successivo reclamo al Collegio.
3. Entrambi tali assunti sono, tuttavia, errati.
Sotto un primo profilo, deve condividersi il rilievo difensivo secondo cui il reclamo proposto dal detenuto avrebbe dovuto essere ricondotto nell'ambito dell'art. 35-bis Ord. pen..
In argomento, va, infatti, osservato che mentre il reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen. è rivolto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. ha, invece, ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'Amministrazione penitenziaria lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, Costa, Rv. 271905).
In questa prospettiva, il magistrato di sorveglianza è chiamato, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra la tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; e in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (così ancora Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, paragrafi 3.5 e ss.).
Viceversa, quando la suddetta verifica consenta di configurare un diritto soggettivo, il quale sia, secondo la prospettazione difensiva, rimasto inciso da un atto o un comportamento dell'Amministrazione penitenziaria, il rimedio esperibile è quello dell'art. 35-bis Ord. pen.; e il provvedimento emesso ò risulta, conseguentemente, pienamente impugnabile.
4. Tanto premesso, osserva il Collegio che in materia di quotidiani nazionali è stato condivisibilmente affermato che "il diritto a ricevere pubblicazioni della stampa periodica costituisce declinazione del più generale diritto a essere informati, a sua volta riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero, di cui costituisce una sorta di precondizione; sicchè esso trova una diretta copertura costituzionale negli artt. 2 e 21 Cost. (così Corte Cost., n. 112/1993; Corte Cost., n. 826/1988; Corte Cost., n. 148/1981) e, a livello convenzionale, nell'art. 10 Cedu" (Sez. 1, n. 35766 del 13/6/2019, Rao, non massimata, par. 2, pag. 3).
Pertanto, il Magistrato di sorveglianza e il Tribunale di sorveglianza di Sassari, secondo quanto condivisibilmente ritenuto, in ipotesi analoga, dal Tribunale di sorveglianza di Roma con l'ordinanza del 14/6/2019, avrebbero dovuto, in primo luogo, qualificare il reclamo ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen.; e in seconda battuta, dal momento che il Magistrato di sorveglianza aveva deciso de plano fuori dai casi di cui all'art. 666 c.p.p., comma 2, il Collegio sassarese avrebbe dovuto qualificarlo come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione a questa Corte di legittimità sempre ai sensi dell'art. 666 c.p.p., citato comma 2 a mente del quale avverso il decreto di inammissibilità reso senza contraddittorio è esperibile soltanto il ricorso in sede di legittimità; mentre l'eventuale annullamento impone che la richiesta venga esaminata, nel merito, dal magistrato nel giudizio partecipato di primo grado, recuperando il contraddittorio espressamente previsto, e non dinanzi al tribunale, saltando un grado di merito.
5. Peraltro, una volta qualificato il reclamo come presentato ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto verificare, al fine di scrutinare la fondatezza o meno della doglianza, se i due quotidiani, "(OMISSIS)" e "(OMISSIS)", ancorchè non indicati nell'apposito elenco di cui al modello 72, concernente i quotidiani nazionali acquistabili al cd. sopravvitto in base all'art. 19 della circolare n. 3676/6126 del 2/10/2017 del DAP, potessero essere agli stessi assimilabili in ragione della loro qualità di quotidiani aventi tiratura nazionale e con una "significativa tradizione editoriale"; nonchè, se la Direzione del primo quotidiano avesse realmente previsto un fondo per l'acquisto di abbonamenti da parte di soggetti detenuti e se il responsabile della Direzione vendite del quotidiano "(OMISSIS)" si fosse reso effettivamente disponibile a riattivare la distribuzione gratuita del quotidiano (cfr. e-mail del 19/6/2019).
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.
Al fine di consentire il nuovo giudizio, garantendo il contraddittorio sul merito, impregiudicato, delle questioni poste con l'iniziale reclamo, deve disporsi, (alla stregua di una interpretazione estensiva dell'art. 604 cod. proc. pen.) l'annullamento sia del provvedimento collegiale, sia di quello monocratico, con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Sassari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e quella del Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 3/4/2019 e rinvia per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Sassari.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020
25-09-2020 20:01
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