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Sentenza

Truffa dei diamanti. La banca è responsabile per omessa informazione .
Truffa dei diamanti. La banca è responsabile per omessa informazione .
Tribunale di Lucca - Sezione I civile - Sentenza 22 novembre 2019 n. 1674 
 la banca, in qualità di consulente, aveva determinati obblighi di informazione in merito all'affare proposto, tanto sulle caratteristiche del prodotto acquisito, quanto in relazione alla rischiosità dell'investimento stesso. Nella fattispecie, le informazioni che la banca avrebbe dovuto fornire riguardavano proprio gli elementi su cui si è poi perpetrata la truffa: l'andamento del prezzo dei diamanti, l'obbligo di riacquisto degli stessi da parte della società venditrice; il meccanismo di formazione del prezzo dei diamanti. Ebbene, in concreto la banca intermediatrice ha fornito informazioni non veritiere sull'andamento del prezzo, ritenendolo, in maniera erronea, costantemente crescente sulla base di informazioni ricevute dalla società venditrice; ha prospettato un obbligo di riacquisto in realtà contrattualmente inesistente; e non ha fornito alcuna spiegazione in merito alla complessa e aleatoria determinazione del prezzo di vendita dei diamanti. Tali omissioni , conclude il giudice, integrano pienamente un inadempimento contrattuale da parte della banca con conseguente responsabilità a suo carico.



Tribunale di Lucca -Sezione Icivile -Sentenza 22 novembre 2019n. 1674Data udienza 22 novembre 2019 
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
II  Tribunale  di  Lucca,  Sezione  I  civile,  in  composizione  monocratica,  nella  persona  del  dott. Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguenteSENTENZAnella causa civile di primo grado n. 891/19 RG, fra le seguenti parti:-parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):(...)-parte convenuta (meglio identificata, rappresentata edifesa come in atti):(...) S.p.A.Materia del contendereLa  causa  appartiene  al  filone  di  quelle  relative  alla  nota  vicenda  dell'acquisto  di  diamanti  a scopo di investimento.Il (...) ha dedotto: che I'8,8.13 aveva acquistato dalla (...), tramite la (...) Livorno (oggi (...)) ed a scopo  di  investimento,  un  diamante  al  prezzo  di  Euro  (...);  che,  a  seguito  delle  notizie giornalistiche  in  merito  a  questo  tipo  di  operazioni,  aveva  appurato  che  il  valore  della  pietra era  in  realtà  notevolmente  inferiore  a  quello  pagato;  che,  più  in  generale,  l'operazione presentava svariati profili fraudolenti, consistenti, fondamentalmente, da un lato nel suddetto prezzo  esorbitantemente  superiore  al  valore  reale,  dall'altro  nel  fatto  che  le  informazioni fornitegli al momento dell'acquisto erano, per più versi, false e fuorvianti.L'attore   ha   quindi   convenuto   la   banca,   sostenendone   il   determinante   apporto   causale all'operazione,  con  conseguente  responsabilità  a   titolo  alternativamente   precontrattuale, contrattuale   o   extracontrattuale,   e   chiedendone   la   condanna   al   risarcimento   in   forma specifica,  in  misura  pari  al  prezzo  pagato,  previo  trasferimento  della  proprietà  del  diamante alla banca, oppure quello per equivalente, in misura pari alla differenza fra il prezzo pagato ed il valore della pietra.Il  (...)  ha  controdedotto:  di  non  avere  avuto  altro  ruolo,  se  non  quello  di  mero  segnalatore dell'affare  e  di  tramite  dell'ordine  di  acquisto,  per  il  resto  essendosi  limitata  a  mettere  a disposizione  del  cliente  il  materiale  informativo predisposto  dalla  IDB  ed  a  rinviare  il  cliente medesimo a quest'ultima per ogni ulteriore aspetto e chiarimento; che nessuna responsabilità poteva   conseguentemente   esserle   ascritta;   che   il   diritto,   nella   prospettiva   pre -o extracontrattuale, era prescritto.
La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda.Motivi della decisione1. -Occorre innanzitutto inquadrare il rapporto per il quale è causa.A  tale  proposito,  va  premesso  che  quelli  del  tipo  in  questione  sono  senz'altro,  a  pieno  titolo, contratti  di  investimento.  Si tratta  infatti  di  operazioni  assolutamente  fungibili  con  l'acquisto di titoli, veicolate nel medesimo modo, prospettate come alternative a tale acquisto e poste in essere al medesimo scopo di messa a frutto del risparmio o di collocazione di capitali.La  contraria  tesi,  che  fa  leva  sul  fatto  che  la  vendita  di  diamanti  a  scopo  di  investimento  non sarebbe  in  linea  con  la  normativa  di  settore,  esprime  un'impostazione  che  non  può  essere condivisa.La  violazione  di  tale  normativa  implicherà  infatti,  se  del  caso,  l'invalidità  del  contratto,  così come,  su  altro  piano,  legittimerà  l'irrogazione  di  sanzioni,  ma  ciò  non  toglie  che  quello  in questione  sia,  a  tutti  gli  effetti"  un  contratto  di  investimento,  al  pari  di  come,  per  portare  un esempiobanale,  la  compravendita  di  un  bene  fuori  commercio  è  a  tutti  gli  effetti  una compravendita, bensì invalida, ma comunque compravendita, e non altro.Ciò  detto,  va  poi  chiarito  che  in  relazione  ai  contratti  in  discorso  la  banca  ha  indubbiamente svolto un'attività di consulenza, non diversa da quella svolta in ogni altro tipo di investimento.La  contraria  tesi  della  convenuta,  secondo  la  quale,  come  riferito,  essa  si  sarebbe  limitata  ad una mera segnalazione, risulta decisamente inverosimile, alla luce dellaaltissime commissioni percepite dalla convenuta medesima, che nell'ottica in questione risulterebbero del tutto privi di  giustificazione.  In  realtà  è  del  tutto  evidente  che,  in  relazione  all'acquisto  dei  diamanti,  la banca svolgeva esattamente il medesimoruolo svolto in relazione a qualunque altra forma di investimento,  vale  a  dire  quello  di  termine  di  riferimento  del  cliente,  al  fine  di  orientare  le scelte di quest'ultimo.2. -Alla  luce  di  quanto  precede,  ne  consegue  che  il  rapporto  del  (...)  con  la  (...)  è  diverso  da quello con la banca e che del pari diversamente si pongono i termini del problema in relazione a tali due rapporti.Per  ciò  che  concerne  la  IDB,  questa  è  la  controparte  contrattuale  del  (...)  l'altro  contraente della  compravendita  del  diamante,  il  venditore  di  quest'ultimo.  In  relazione  ad  essa,  il problema  si  pone  dunque  sul  piano  di  tale  contratto  e  segnatamente  nella  prospettiva  delle patologie   negoziali   (segnatamente   l'annullabilità   per   dolo),   in   ipotesi   scaturenti   dalle asseritamente false e fuorvianti informazioni fornite al (...).Per  ciò  che  concerne  la  banca,  questa  è  invece,  al  pari  di  ciò  che  accade  per  altre  forme  di investimento,  il  consulente  del  cliente.  In  relazione  ad  essa,  il  problema  si  pone  dunque  sul piano del rapporto diconsulenza e segnatamente nella prospettiva dell'adempimento/inadempimento  dei  relativi  obblighi  di  informazione  in  merito  all'affare proposto,  con  la  conseguenza  che,  in  caso  di  inadempimento,  la  sanzione  consisterà  nel risarcimento  del  danno.  Nei  rapporti  con  la  banca,  detto  altrimenti,  le  vicende  del  contratto 
rimangono  estranee  e  rilevano  solo  indirettamente,  in  particolare  nel  senso  di  fornire  il parametro di riferimento del danno.3. -Chiarito  quanto  precede,  e  venendo  alla  valutazione  in  merito  alla  fondatezza  della domanda, il problema è ad avviso di questo Giudice è male impostato in termini puramente e semplicemente di valore dei diamanti.Chi  acquistava  diamanti,  come  detto,  lo  faceva  infatti  a  scopo  di  investimento,  in  alternativa alle forme più tradizionali di quest'ultimo, quali l'acquisto di titoli. Analogo era dunque il tipo di approccio all'acquisto, nel senso che segue.A  chi  acquista  un'azione,  non  interessa  realmente  diventare  socio  di  quella  certa  società.  E neppure  gii  importa  del valore  reale  dell'azione.  Anzi,  rappresenta  un  fatto  assolutamente notorio  e  pacifico  che  il  prezzo  delle  azioni  non  rispecchia  in  alcun  modo  il  loro  reale  valore. Chi  acquista  un'azione  lo  fa  molto  semplicemente  sperando  di  rivenderla  ad  un  prezzo  più alto.Ciò  che  rileva,  per  quanto  concerne  il  rapporto  con  la  banca-consulente,  è  dunque  non  il suddetto  valore,  ma  l'informazione  in  merito  all'investimento.  La  banca,  allorché  propone l'acquisto di quel certo titolo, deve cioè fornire un'informazione corretta e completa in merito alle sue caratteristiche ed in particolare alla sua maggiore o minore rischiosità ed alle ragioni di quest'ultima.Con riferimento ai diamanti, le cose stanno nei medesimi termini.A chi acquistava diamanti a scopo di investimento, non interessava il diamante in quanto tale. Anziché  diamanti,  avrebbe  potuto  trattarsi  di  qualunque  altro  tipo  di  bene.  Ciò  che  gli interessava  era  unicamente  la  prospettiva  di  rivendita  ad  un  prezzo  più  alto.  In  tale  ottica,  è dunque evidente che, anche per i diamanti, non diversamente che per le azioni, il valore reale era irrilevante.E  parimenti  evidente  è  che  anche  qui,  al  pari  che  per  le  azioni,  ciò  che  rileva,  per  quanto concerne  il  rapporto  con  la  banca-consulente,  non  è  il  suddetto  valore,  ma  l'informazione  in merito   all'investimento,   Ciò   che   è   in   questione   è   cioè   se   la   banca,   al   momento   della prospettazione, quale possibile forma di investimento, dell'acquisto di diamanti, abbia fornito o meno un'informazione corretta e compieta in merito alle caratteristiche del relativo mercato ed ai fattori di rischio insiti in tale acquisto.5. -Da questo punto di vista, i punti rilevanti sono 3:1) l'andamento costantemente crescente del prezzo dei diamanti; 2) l'obbligo di riacquisto degli stessi da parte di (...); 3) il meccanismo di formazione del prezzo dei diamanti.Ciò che alla banca viene imputato è cioè: -in primo luogo di avere prospettato un andamento costantemente crescente, nel tempo, del prezzo dei diamanti, sulla base di un grafico che non era una rilevazione oggettiva del prezzo di mercato, bensì uno schema di provenienza di IDB; -in secondo luogo di avere prospettato al cliente un obbligo di riacquisto dei diamanti da parte di   quest'ultima,   in   realtà   inesistente,   in   questione   essendo   unicamente   un   mandato   a 
ricollocare  gli stessi sul mercato; -in terzo luogo di non avere chiaramente spiegato la realtà del meccanismo di formazione del prezzo dei diamanti.6. -L'andamento costantemente crescente del prezzo dei diamanti.Con   riferimento   al   punto   inquestione,   il   fatto   che   il   grafico   mostrato   ai   clienti   non rappresentasse  una  rilevazione  oggettiva  ma  fosse  di  provenienza  della  IDB  è  in  realtà irrilevante. Posto che l'informazione fornita consiste nell'andamento costantemente crescente del  prezzo  dei diamanti,  il  punto  rilevante  consiste  unicamente  in  questo:  se  tale  andamento fosse  vero  oppure  no.  Qualora  lo  fosse,  l'informazione  risulta  infatti  senz'altro  veritiera,  a prescindere  dalla  provenienza  del  grafico  (che  in  realtà  avrebbe  potuto  anche  non  esistere affatto:  quando  si  propone  al  cliente  l'acquisto  di  un  certo  tipo  di  azioni  e  si  forniscono  le relative  informazioni,  normalmente  non  si  fa  vedere  alcun  grafico),  mentre,  per  converso, qualora  non  lo  fosse,  essa  risulterebbe  all'opposto  non  veritiera  anche  qualora  il  grafico  non provenisse da (...).Questi essendo i termini del problema, in atti non sussiste alcuna prova in merito al fatto che l'andamento del prezzo dei diamanti fosse in effetti costantemente crescente.Da questo punto di vista, sussiste dunque, senza dubbio, un primo profilo di inadempimento, da  parte  della  banca,  al  proprio  obbligo  di  fornire  al  cliente  un'informazione  corretta  e completa in merito all'investimento proposto.7. -L'obbligo di riacquisto dei diamanti da parte di (...).Con riferimento al punto in questione, l'inadempimento va invece escluso.A  fronte  del  chiaro  testo  contrattuale  in  merito  al  fatto  che  (...)  non  aveva  alcun  obbligo  di riacquisto, in questione essendo unicamente un mandato a ricollocare i diamanti, inatti non vi è infatti prova in merito al fatto che all'attore  la banca avesse fatto credere che quello  di IDB fosse invece un obbligo di riacquisto.8. -Il meccanismo di formazione del prezzo dei diamanti.Con riferimento al punto in questione, la questione è più complessa.Il  dato  certo  consiste  in  questo,  che  il  prezzo  dei  diamanti  non  era  frutto  dello  spontaneo andamento  del  mercato,  bensì  dell'unilaterale  fissazione  di  tale  prezzo  da  parte  di  (...).  In questione  non  era,  cioè,  un  normale  meccanismo  didomanda  ed  offerta:  i  diamanti  venivano collocati  ad  un  prezzo  che  era  unilateralmente  fissato  da  (...).  Né,  per  altro  verso,  sussiste  in atti  alcuna  prova  in  merito  al  fatto  che  la  banca  abbia  fornito  al  (...)  alcuna  informazione  in merito a tale meccanismo.Questo  essendo  il  dato  certo,  occorre  peraltro  chiarire  con  precisione  quale  sia  il  problema che esso genera in punto di non corretta informazione.Da   un   certo   punto   di   vista,   la   riferita   modalità   di   formazione   del   prezzo   è   infatti sostanzialmente irrilevante, per le ragioni che seguono.
L'interesse di acquista diamanti, così come quello di chi acquista azioni, è, come detto, quello di rivendere i diamanti, o le azioni, ad un prezzo più alto, ed in entrambi i casi la realizzazione o  meno  di  tale  aspettativa  dipende  dal  fatto  che  si  trovino,  sul  mercato,  altri  investitori disposti a sborsare la relativa somma. In questa prospettiva, non fa dunque differenza il fatto che,  con  riferimento  ai  diamanti,  quest'ultima  sia  il  risultato  non  del  libero  andamento del mercato,   ma   della   sua   unilaterale   fissazione   da   parte   della   società   che   ne   gestisce   la collocazione.  Per  quanto  quest'ultima  possa  aumentare  il  prezzo,  in  tanto  il  diamante  potrà infatti essere rivenduto, in quanto si trovino acquirenti disposti a pagare tale maggior prezzo, non  diversamente  da  quanto  avviene  per  le  azioni,  che  in  tanto  possono  essere  rivendute  ad un  prezzo  più  alto  di  quello  di  acquisto,  in  quanto  vi  siano  acquirenti  disposti  a  pagarlo.  Chi decide,  in  un  caso  come  nell'altro,  è  cioè  comunque  il  mercato:  in  mancanza  di  acquirenti disposti  a  pagare  il  prezzo  più  alto,  così  come  il  prezzo  delle  azioni  scende,  parimenti,  per  i diamanti, la società che ne gestisce la collocazione sarà costretta ad abbassarlo.E certo nessuno può ragionevolmente ritenere, per i diamanti come per le azioni, che il prezzo possa  crescere  all'infinito,  per  cui  l'andamento  in  ipotesi  costantemente  crescente  in  passato non dà in realtà nessuna garanzia che esso continuerà a crescere anche in futuro.Da  questo  punto di  vista,  come  detto,  il  meccanismo  di  determinazione  del  prezzo  dei diamanti  risulta  dunque  pressoché  irrilevante,  ed  altrettanto  irrilevante  risulta  dunque  la scarsa, per non dire nulla, od ingannevole, informazione sul punto fornita al cliente.Questa  descrizione  del  fenomeno  trascura  tuttavia  un  aspetto,  che  assume  invece,  ed  ha concretamente assunto, nella vicenda per la quale è causa, una rilevanza fondamentale.Tale  aspetto  consiste  in  ciò,  che  la  non esplicitata  fissazione  unilaterale  del  prezzo  dà vita  ad un   rischio   aggiuntivo,   rispetto   a   quello   insito   in   qualunque   forma   di   investimento   e segnatamente dell'acquisto di azioni, rischio altissimo e del quale l'acquirente non è in grado di  rendersi  conto,  vale  a  dire  quello  del  crollo  del  mercato -non per  nulla  puntualmente verificatosi -una volta che tale modalità di fissazione del prezzo venga conosciuta.Per  rendersi  conto  della  cosa  occorre  partire  da  una  considerazione  di  carattere  generale: quella   per   la   quale,   in   materia   di   investimenti,   gioca   un   ruolo   determinante   l'aspetto psicologico.  E'  notorio  che  il  valore  delle  azioni  dipende  spesso  non  dall'effettiva  solidità  o redditività delle società, ma da semplici voci, e comunque da elementi che non hanno niente a che vedere con i suddetti parametri. Il mondo finanziario è cioè fortemente influenzato da una componente  psicologica,  che  gioca  non  di  rado  un  ruolo  determinante  nell'andamento  del mercato.Nel  valutare  il  maggiore  o  minore  rischio  di  un  investimento  non  si  può  dunque  non  tenere conto  di  tale  componente  psicologica.  Occorre  cioè  mettere  in  conto  le  possibili  reazioni emotive degli investitori.Ciò premesso, e tornando all'investimento in diamanti, il punto è che la fissazione unilaterale del  prezzo  determina  un'inversione  del  rapporto  fra  mercato  e  determinazione  del  prezzo, che, quando non chiaramente esplicitata, come nella fattispecie, pone le basi psicologiche per 
il suddetto crollo del mercato. E' vero, infetti, che, come detto sopra, alla fine era comunque il mercato  a  decidere  se  acquistare  o  meno  i  diamanti  al  prezzo  progressivamente  crescente fissato  da  (...).  Nondimeno,  sussiste  una  profonda  differenza  fra  il  caso  in  cui  il  prezzo  sia effettivamente  frutto  dello  spontaneo  andamento  del  mercato  e  quello  in  questione,  e  tale differenza si apprezza proprio mettendo in campo la componente psicologica.Il  punto  è  che,  per  quanto  il  mercato  andasse  dietro  alla  determinazione  al  rialzo  di  (...),  lo faceva  in  ragione  di  un  falso  presupposto,  ingannevolmente  ingenerato  dalle  reticenti -per non dire suggestive tout court -modalità di presentazione del prodotto. Vale a dire che quello in questione fosse (non il prezzo unilateralmente fissato da (...), ma) il prezzo di mercato. Qui non  era  cioè  il  mercato  a  fare  il  prezzo,  ma  il  venditore  a  creare  il  mercato,  facendo  credere nell'esistenza di quest'ultimo.Ecco  dunque  perché,  come  anticipato,  l'investimento  in  discorso  aveva  in  sé  un  rischio aggiuntivo, rispetto ad un normale investimento: perché, in un contesto di questo tipo, al di là della  normale  alea,  consistente  nella  possibile diminuzione  di  valore  del  bene  acquistato,  era fatalmente  insita  anche  quella,  altissima,  del  crollo  del  mercato,  una  volta  scoperta  la  realtà del  fenomeno.  Rischio  aggiuntivo  del  quale,  come  parimenti  detto,  l'investitore,  proprio  in ragione  delle  suddette  modalità  di  presentazione  del  prodotto,  non  era  in  grado  di  rendersi conto.Tali  modalità,  insomma,  da  un  lato  ponevano  i  presupposti  del  possibile -per  non  dire inevitabile -crollo del mercato, dall'altro nascondevano agli investitori il relativo rischio.Non v'è dunque dubbio che anche con riferimento al punto in questione sussista, in capo alla banca,  un  profilo  di  inadempimento  al  proprie  obbligo  di  fornire  al  cliente  un'informazione corretta e completa in merito all'investimento proposto.9. -Chiarito quanto precede, va poi senz'altro respinta l'eccezione della convenuta in merito al concorso  dell'attore  nella  determinazione  del  danno,  per  gli  effetti  di  cui  all'art.  12271  c.c. Dato  che  in  questione  era,  come  detto,  sotto  un  duplice  profilo,  un  difetto  di  informazione  in merito ad aspetti tecnici sicuramente al di fuori della possibilità di autonomo apprezzamento da  parte  del  cliente,  non  si  vede  infatti  per  quale  via,  diversa  dall'informazione  del  proprio consulente (la banca), egli avrebbe potuto altrimenti procurarsi la conoscenza in merito a tali aspetti.10. -Parimenti va poi respinta l'eccezione di prescrizione.In  questione,  come  detto,  è  infatti  l'inadempimento,  da  parte  della  banca,  agli  obblighi  che  le incombevano   in   quanto   consulente   dell'attore,   e   pertanto   una   responsabilità   senz'altro contrattuale  (riferita,  sia  chiaro,  non  al  contratto  di  acquisto  del  diamante,  ma  a  quello  di consulenza).  La  prescrizione  in  materia  è  dunque  decennale,  per  cui,  essendo  l'acquisto  del 2013, non c'è dubbio che essa non sia maturata.11. -La banca, in quanto inadempiente, è tenuta al risarcimento del danno.
Per quanto concerne la quantificazione di quest'ultimo, e posto che esso consiste nella perdita subita  dall'attore  a  seguito  dell'investimento  operato  in  conseguenza  delle  non  adeguate informazioni fornite dalla banca, vale in sostanza a dire nella differenza fra il prezzo pagato ed il  reale  valore  del  diamante,  va  rilevato  che,  per  quanto  concerne  quest'ultimo,  la  convenuta non  ha  specificamente  contestato  l'allegazione  dell'attore,  secondo  la  quale  il  diamante avrebbe un valore di Euro (...).La  predetta  differenza  ammonta  dunque  ad  Euro  (...),  al  cui  pagamento,  oltre  interessi  legali dalla data dell'acquistoal saldo, la banca va conseguentemente condannata.Va  invece  respinta  la  domanda  principale  formulata  dall'attore,  consistente  nel  rimborso dell'intero prezzo sborsato, previo trasferimento alla banca della proprietà del diamante.Premesso   che   tale   ipotetica   modalità   risarcitoria   non   ha   niente   a   che   vedere   con   il risarcimento  in  forma  specifica  (l'alternativa  risarcimento  per  equivalente -risarcimento  in forma specifica attiene alla differenza fra la corresponsione del valore dei bene danneggiato e la  corresponsione  del  prezzo  della  sua  riparazione),  il  punto  è  infatti  che  il  danno  subito dall'attore  consiste,  come  detto,  nella  differenza  fra  il  prezzo  pagato  per  l'acquisto  del diamante  ed  il  suo  valore  reale.  Il  risarcimento  non  può  dunque  consistere  se  non  nella corresponsione di tale differenza, ferma restando la proprietà del diamante in capo all'attore.12. -Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.P. Q. M.Il Tribunalecondanna  la  convenuta  a  versare  all'attore,  per  il  titolo  di  cui  in  motivazione,  la  somma  di Euro (...) oltre interessi come indicato;condanna  la  convenuta  a  rifondere  all'attore  le  spese  di  lite,  che  liquida  in  Euro  (...)  per compenso del difensore ed Euro (...) per spese di iscrizione, oltre spese generali, cap ed iva di legge.Così deciso in Lucca il 22 novembre 2019.Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2019
Avv. Antonino Sugamele

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