Truffa dei diamanti. La banca è responsabile per omessa informazione .
Tribunale di Lucca - Sezione I civile - Sentenza 22 novembre 2019 n. 1674
la banca, in qualità di consulente, aveva determinati obblighi di informazione in merito all'affare proposto, tanto sulle caratteristiche del prodotto acquisito, quanto in relazione alla rischiosità dell'investimento stesso. Nella fattispecie, le informazioni che la banca avrebbe dovuto fornire riguardavano proprio gli elementi su cui si è poi perpetrata la truffa: l'andamento del prezzo dei diamanti, l'obbligo di riacquisto degli stessi da parte della società venditrice; il meccanismo di formazione del prezzo dei diamanti. Ebbene, in concreto la banca intermediatrice ha fornito informazioni non veritiere sull'andamento del prezzo, ritenendolo, in maniera erronea, costantemente crescente sulla base di informazioni ricevute dalla società venditrice; ha prospettato un obbligo di riacquisto in realtà contrattualmente inesistente; e non ha fornito alcuna spiegazione in merito alla complessa e aleatoria determinazione del prezzo di vendita dei diamanti. Tali omissioni , conclude il giudice, integrano pienamente un inadempimento contrattuale da parte della banca con conseguente responsabilità a suo carico.
Tribunale di Lucca -Sezione Icivile -Sentenza 22 novembre 2019n. 1674Data udienza 22 novembre 2019
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II Tribunale di Lucca, Sezione I civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguenteSENTENZAnella causa civile di primo grado n. 891/19 RG, fra le seguenti parti:-parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):(...)-parte convenuta (meglio identificata, rappresentata edifesa come in atti):(...) S.p.A.Materia del contendereLa causa appartiene al filone di quelle relative alla nota vicenda dell'acquisto di diamanti a scopo di investimento.Il (...) ha dedotto: che I'8,8.13 aveva acquistato dalla (...), tramite la (...) Livorno (oggi (...)) ed a scopo di investimento, un diamante al prezzo di Euro (...); che, a seguito delle notizie giornalistiche in merito a questo tipo di operazioni, aveva appurato che il valore della pietra era in realtà notevolmente inferiore a quello pagato; che, più in generale, l'operazione presentava svariati profili fraudolenti, consistenti, fondamentalmente, da un lato nel suddetto prezzo esorbitantemente superiore al valore reale, dall'altro nel fatto che le informazioni fornitegli al momento dell'acquisto erano, per più versi, false e fuorvianti.L'attore ha quindi convenuto la banca, sostenendone il determinante apporto causale all'operazione, con conseguente responsabilità a titolo alternativamente precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale, e chiedendone la condanna al risarcimento in forma specifica, in misura pari al prezzo pagato, previo trasferimento della proprietà del diamante alla banca, oppure quello per equivalente, in misura pari alla differenza fra il prezzo pagato ed il valore della pietra.Il (...) ha controdedotto: di non avere avuto altro ruolo, se non quello di mero segnalatore dell'affare e di tramite dell'ordine di acquisto, per il resto essendosi limitata a mettere a disposizione del cliente il materiale informativo predisposto dalla IDB ed a rinviare il cliente medesimo a quest'ultima per ogni ulteriore aspetto e chiarimento; che nessuna responsabilità poteva conseguentemente esserle ascritta; che il diritto, nella prospettiva pre -o extracontrattuale, era prescritto.
La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda.Motivi della decisione1. -Occorre innanzitutto inquadrare il rapporto per il quale è causa.A tale proposito, va premesso che quelli del tipo in questione sono senz'altro, a pieno titolo, contratti di investimento. Si tratta infatti di operazioni assolutamente fungibili con l'acquisto di titoli, veicolate nel medesimo modo, prospettate come alternative a tale acquisto e poste in essere al medesimo scopo di messa a frutto del risparmio o di collocazione di capitali.La contraria tesi, che fa leva sul fatto che la vendita di diamanti a scopo di investimento non sarebbe in linea con la normativa di settore, esprime un'impostazione che non può essere condivisa.La violazione di tale normativa implicherà infatti, se del caso, l'invalidità del contratto, così come, su altro piano, legittimerà l'irrogazione di sanzioni, ma ciò non toglie che quello in questione sia, a tutti gli effetti" un contratto di investimento, al pari di come, per portare un esempiobanale, la compravendita di un bene fuori commercio è a tutti gli effetti una compravendita, bensì invalida, ma comunque compravendita, e non altro.Ciò detto, va poi chiarito che in relazione ai contratti in discorso la banca ha indubbiamente svolto un'attività di consulenza, non diversa da quella svolta in ogni altro tipo di investimento.La contraria tesi della convenuta, secondo la quale, come riferito, essa si sarebbe limitata ad una mera segnalazione, risulta decisamente inverosimile, alla luce dellaaltissime commissioni percepite dalla convenuta medesima, che nell'ottica in questione risulterebbero del tutto privi di giustificazione. In realtà è del tutto evidente che, in relazione all'acquisto dei diamanti, la banca svolgeva esattamente il medesimoruolo svolto in relazione a qualunque altra forma di investimento, vale a dire quello di termine di riferimento del cliente, al fine di orientare le scelte di quest'ultimo.2. -Alla luce di quanto precede, ne consegue che il rapporto del (...) con la (...) è diverso da quello con la banca e che del pari diversamente si pongono i termini del problema in relazione a tali due rapporti.Per ciò che concerne la IDB, questa è la controparte contrattuale del (...) l'altro contraente della compravendita del diamante, il venditore di quest'ultimo. In relazione ad essa, il problema si pone dunque sul piano di tale contratto e segnatamente nella prospettiva delle patologie negoziali (segnatamente l'annullabilità per dolo), in ipotesi scaturenti dalle asseritamente false e fuorvianti informazioni fornite al (...).Per ciò che concerne la banca, questa è invece, al pari di ciò che accade per altre forme di investimento, il consulente del cliente. In relazione ad essa, il problema si pone dunque sul piano del rapporto diconsulenza e segnatamente nella prospettiva dell'adempimento/inadempimento dei relativi obblighi di informazione in merito all'affare proposto, con la conseguenza che, in caso di inadempimento, la sanzione consisterà nel risarcimento del danno. Nei rapporti con la banca, detto altrimenti, le vicende del contratto
rimangono estranee e rilevano solo indirettamente, in particolare nel senso di fornire il parametro di riferimento del danno.3. -Chiarito quanto precede, e venendo alla valutazione in merito alla fondatezza della domanda, il problema è ad avviso di questo Giudice è male impostato in termini puramente e semplicemente di valore dei diamanti.Chi acquistava diamanti, come detto, lo faceva infatti a scopo di investimento, in alternativa alle forme più tradizionali di quest'ultimo, quali l'acquisto di titoli. Analogo era dunque il tipo di approccio all'acquisto, nel senso che segue.A chi acquista un'azione, non interessa realmente diventare socio di quella certa società. E neppure gii importa del valore reale dell'azione. Anzi, rappresenta un fatto assolutamente notorio e pacifico che il prezzo delle azioni non rispecchia in alcun modo il loro reale valore. Chi acquista un'azione lo fa molto semplicemente sperando di rivenderla ad un prezzo più alto.Ciò che rileva, per quanto concerne il rapporto con la banca-consulente, è dunque non il suddetto valore, ma l'informazione in merito all'investimento. La banca, allorché propone l'acquisto di quel certo titolo, deve cioè fornire un'informazione corretta e completa in merito alle sue caratteristiche ed in particolare alla sua maggiore o minore rischiosità ed alle ragioni di quest'ultima.Con riferimento ai diamanti, le cose stanno nei medesimi termini.A chi acquistava diamanti a scopo di investimento, non interessava il diamante in quanto tale. Anziché diamanti, avrebbe potuto trattarsi di qualunque altro tipo di bene. Ciò che gli interessava era unicamente la prospettiva di rivendita ad un prezzo più alto. In tale ottica, è dunque evidente che, anche per i diamanti, non diversamente che per le azioni, il valore reale era irrilevante.E parimenti evidente è che anche qui, al pari che per le azioni, ciò che rileva, per quanto concerne il rapporto con la banca-consulente, non è il suddetto valore, ma l'informazione in merito all'investimento, Ciò che è in questione è cioè se la banca, al momento della prospettazione, quale possibile forma di investimento, dell'acquisto di diamanti, abbia fornito o meno un'informazione corretta e compieta in merito alle caratteristiche del relativo mercato ed ai fattori di rischio insiti in tale acquisto.5. -Da questo punto di vista, i punti rilevanti sono 3:1) l'andamento costantemente crescente del prezzo dei diamanti; 2) l'obbligo di riacquisto degli stessi da parte di (...); 3) il meccanismo di formazione del prezzo dei diamanti.Ciò che alla banca viene imputato è cioè: -in primo luogo di avere prospettato un andamento costantemente crescente, nel tempo, del prezzo dei diamanti, sulla base di un grafico che non era una rilevazione oggettiva del prezzo di mercato, bensì uno schema di provenienza di IDB; -in secondo luogo di avere prospettato al cliente un obbligo di riacquisto dei diamanti da parte di quest'ultima, in realtà inesistente, in questione essendo unicamente un mandato a
ricollocare gli stessi sul mercato; -in terzo luogo di non avere chiaramente spiegato la realtà del meccanismo di formazione del prezzo dei diamanti.6. -L'andamento costantemente crescente del prezzo dei diamanti.Con riferimento al punto inquestione, il fatto che il grafico mostrato ai clienti non rappresentasse una rilevazione oggettiva ma fosse di provenienza della IDB è in realtà irrilevante. Posto che l'informazione fornita consiste nell'andamento costantemente crescente del prezzo dei diamanti, il punto rilevante consiste unicamente in questo: se tale andamento fosse vero oppure no. Qualora lo fosse, l'informazione risulta infatti senz'altro veritiera, a prescindere dalla provenienza del grafico (che in realtà avrebbe potuto anche non esistere affatto: quando si propone al cliente l'acquisto di un certo tipo di azioni e si forniscono le relative informazioni, normalmente non si fa vedere alcun grafico), mentre, per converso, qualora non lo fosse, essa risulterebbe all'opposto non veritiera anche qualora il grafico non provenisse da (...).Questi essendo i termini del problema, in atti non sussiste alcuna prova in merito al fatto che l'andamento del prezzo dei diamanti fosse in effetti costantemente crescente.Da questo punto di vista, sussiste dunque, senza dubbio, un primo profilo di inadempimento, da parte della banca, al proprio obbligo di fornire al cliente un'informazione corretta e completa in merito all'investimento proposto.7. -L'obbligo di riacquisto dei diamanti da parte di (...).Con riferimento al punto in questione, l'inadempimento va invece escluso.A fronte del chiaro testo contrattuale in merito al fatto che (...) non aveva alcun obbligo di riacquisto, in questione essendo unicamente un mandato a ricollocare i diamanti, inatti non vi è infatti prova in merito al fatto che all'attore la banca avesse fatto credere che quello di IDB fosse invece un obbligo di riacquisto.8. -Il meccanismo di formazione del prezzo dei diamanti.Con riferimento al punto in questione, la questione è più complessa.Il dato certo consiste in questo, che il prezzo dei diamanti non era frutto dello spontaneo andamento del mercato, bensì dell'unilaterale fissazione di tale prezzo da parte di (...). In questione non era, cioè, un normale meccanismo didomanda ed offerta: i diamanti venivano collocati ad un prezzo che era unilateralmente fissato da (...). Né, per altro verso, sussiste in atti alcuna prova in merito al fatto che la banca abbia fornito al (...) alcuna informazione in merito a tale meccanismo.Questo essendo il dato certo, occorre peraltro chiarire con precisione quale sia il problema che esso genera in punto di non corretta informazione.Da un certo punto di vista, la riferita modalità di formazione del prezzo è infatti sostanzialmente irrilevante, per le ragioni che seguono.
L'interesse di acquista diamanti, così come quello di chi acquista azioni, è, come detto, quello di rivendere i diamanti, o le azioni, ad un prezzo più alto, ed in entrambi i casi la realizzazione o meno di tale aspettativa dipende dal fatto che si trovino, sul mercato, altri investitori disposti a sborsare la relativa somma. In questa prospettiva, non fa dunque differenza il fatto che, con riferimento ai diamanti, quest'ultima sia il risultato non del libero andamento del mercato, ma della sua unilaterale fissazione da parte della società che ne gestisce la collocazione. Per quanto quest'ultima possa aumentare il prezzo, in tanto il diamante potrà infatti essere rivenduto, in quanto si trovino acquirenti disposti a pagare tale maggior prezzo, non diversamente da quanto avviene per le azioni, che in tanto possono essere rivendute ad un prezzo più alto di quello di acquisto, in quanto vi siano acquirenti disposti a pagarlo. Chi decide, in un caso come nell'altro, è cioè comunque il mercato: in mancanza di acquirenti disposti a pagare il prezzo più alto, così come il prezzo delle azioni scende, parimenti, per i diamanti, la società che ne gestisce la collocazione sarà costretta ad abbassarlo.E certo nessuno può ragionevolmente ritenere, per i diamanti come per le azioni, che il prezzo possa crescere all'infinito, per cui l'andamento in ipotesi costantemente crescente in passato non dà in realtà nessuna garanzia che esso continuerà a crescere anche in futuro.Da questo punto di vista, come detto, il meccanismo di determinazione del prezzo dei diamanti risulta dunque pressoché irrilevante, ed altrettanto irrilevante risulta dunque la scarsa, per non dire nulla, od ingannevole, informazione sul punto fornita al cliente.Questa descrizione del fenomeno trascura tuttavia un aspetto, che assume invece, ed ha concretamente assunto, nella vicenda per la quale è causa, una rilevanza fondamentale.Tale aspetto consiste in ciò, che la non esplicitata fissazione unilaterale del prezzo dà vita ad un rischio aggiuntivo, rispetto a quello insito in qualunque forma di investimento e segnatamente dell'acquisto di azioni, rischio altissimo e del quale l'acquirente non è in grado di rendersi conto, vale a dire quello del crollo del mercato -non per nulla puntualmente verificatosi -una volta che tale modalità di fissazione del prezzo venga conosciuta.Per rendersi conto della cosa occorre partire da una considerazione di carattere generale: quella per la quale, in materia di investimenti, gioca un ruolo determinante l'aspetto psicologico. E' notorio che il valore delle azioni dipende spesso non dall'effettiva solidità o redditività delle società, ma da semplici voci, e comunque da elementi che non hanno niente a che vedere con i suddetti parametri. Il mondo finanziario è cioè fortemente influenzato da una componente psicologica, che gioca non di rado un ruolo determinante nell'andamento del mercato.Nel valutare il maggiore o minore rischio di un investimento non si può dunque non tenere conto di tale componente psicologica. Occorre cioè mettere in conto le possibili reazioni emotive degli investitori.Ciò premesso, e tornando all'investimento in diamanti, il punto è che la fissazione unilaterale del prezzo determina un'inversione del rapporto fra mercato e determinazione del prezzo, che, quando non chiaramente esplicitata, come nella fattispecie, pone le basi psicologiche per
il suddetto crollo del mercato. E' vero, infetti, che, come detto sopra, alla fine era comunque il mercato a decidere se acquistare o meno i diamanti al prezzo progressivamente crescente fissato da (...). Nondimeno, sussiste una profonda differenza fra il caso in cui il prezzo sia effettivamente frutto dello spontaneo andamento del mercato e quello in questione, e tale differenza si apprezza proprio mettendo in campo la componente psicologica.Il punto è che, per quanto il mercato andasse dietro alla determinazione al rialzo di (...), lo faceva in ragione di un falso presupposto, ingannevolmente ingenerato dalle reticenti -per non dire suggestive tout court -modalità di presentazione del prodotto. Vale a dire che quello in questione fosse (non il prezzo unilateralmente fissato da (...), ma) il prezzo di mercato. Qui non era cioè il mercato a fare il prezzo, ma il venditore a creare il mercato, facendo credere nell'esistenza di quest'ultimo.Ecco dunque perché, come anticipato, l'investimento in discorso aveva in sé un rischio aggiuntivo, rispetto ad un normale investimento: perché, in un contesto di questo tipo, al di là della normale alea, consistente nella possibile diminuzione di valore del bene acquistato, era fatalmente insita anche quella, altissima, del crollo del mercato, una volta scoperta la realtà del fenomeno. Rischio aggiuntivo del quale, come parimenti detto, l'investitore, proprio in ragione delle suddette modalità di presentazione del prodotto, non era in grado di rendersi conto.Tali modalità, insomma, da un lato ponevano i presupposti del possibile -per non dire inevitabile -crollo del mercato, dall'altro nascondevano agli investitori il relativo rischio.Non v'è dunque dubbio che anche con riferimento al punto in questione sussista, in capo alla banca, un profilo di inadempimento al proprie obbligo di fornire al cliente un'informazione corretta e completa in merito all'investimento proposto.9. -Chiarito quanto precede, va poi senz'altro respinta l'eccezione della convenuta in merito al concorso dell'attore nella determinazione del danno, per gli effetti di cui all'art. 12271 c.c. Dato che in questione era, come detto, sotto un duplice profilo, un difetto di informazione in merito ad aspetti tecnici sicuramente al di fuori della possibilità di autonomo apprezzamento da parte del cliente, non si vede infatti per quale via, diversa dall'informazione del proprio consulente (la banca), egli avrebbe potuto altrimenti procurarsi la conoscenza in merito a tali aspetti.10. -Parimenti va poi respinta l'eccezione di prescrizione.In questione, come detto, è infatti l'inadempimento, da parte della banca, agli obblighi che le incombevano in quanto consulente dell'attore, e pertanto una responsabilità senz'altro contrattuale (riferita, sia chiaro, non al contratto di acquisto del diamante, ma a quello di consulenza). La prescrizione in materia è dunque decennale, per cui, essendo l'acquisto del 2013, non c'è dubbio che essa non sia maturata.11. -La banca, in quanto inadempiente, è tenuta al risarcimento del danno.
Per quanto concerne la quantificazione di quest'ultimo, e posto che esso consiste nella perdita subita dall'attore a seguito dell'investimento operato in conseguenza delle non adeguate informazioni fornite dalla banca, vale in sostanza a dire nella differenza fra il prezzo pagato ed il reale valore del diamante, va rilevato che, per quanto concerne quest'ultimo, la convenuta non ha specificamente contestato l'allegazione dell'attore, secondo la quale il diamante avrebbe un valore di Euro (...).La predetta differenza ammonta dunque ad Euro (...), al cui pagamento, oltre interessi legali dalla data dell'acquistoal saldo, la banca va conseguentemente condannata.Va invece respinta la domanda principale formulata dall'attore, consistente nel rimborso dell'intero prezzo sborsato, previo trasferimento alla banca della proprietà del diamante.Premesso che tale ipotetica modalità risarcitoria non ha niente a che vedere con il risarcimento in forma specifica (l'alternativa risarcimento per equivalente -risarcimento in forma specifica attiene alla differenza fra la corresponsione del valore dei bene danneggiato e la corresponsione del prezzo della sua riparazione), il punto è infatti che il danno subito dall'attore consiste, come detto, nella differenza fra il prezzo pagato per l'acquisto del diamante ed il suo valore reale. Il risarcimento non può dunque consistere se non nella corresponsione di tale differenza, ferma restando la proprietà del diamante in capo all'attore.12. -Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.P. Q. M.Il Tribunalecondanna la convenuta a versare all'attore, per il titolo di cui in motivazione, la somma di Euro (...) oltre interessi come indicato;condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in Euro (...) per compenso del difensore ed Euro (...) per spese di iscrizione, oltre spese generali, cap ed iva di legge.Così deciso in Lucca il 22 novembre 2019.Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2019
08-07-2020 23:03
Richiedi una Consulenza