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Sentenza

Tribunale di Trapani: errato il calcolo della pena base, l'applicazione dell'aggravante e poi dell'attenuante.-
Tribunale di Trapani: errato il calcolo della pena base, l'applicazione dell'aggravante e poi dell'attenuante.-
Penale Sent. Sez. 6   Num. 1648  Anno 2020Presidente: PETRUZZELLIS ANNARelatore: VILLONI ORLANDOData Udienza: 12/11/2019

SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo avverso la sentenza n. 1008/18 Tribunale di Trapani in composizione monocra-tica del 12/09/2018 nel procedimento nei confronti di A.A.  esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato; udita la relazione del consigliere, O. Villoni; udito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. R. Aniello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio; sentito il difensore (d'ufficio) del resistente, avv. Simone Capalbo che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Trapani in composizione mono-cratica ha ritenuto A.A. colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 337 e 651 cod. pen., condannandolo alla pena di quattro mesi di reclusio-ne, determinata previa concessione delle attenuanti generiche ed applicazione della continuazione tra i concorrenti reati. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Gene-rale distrettuale, che deduce come la sanzione sia stata erroneamente determi-nata, avendo il Tribunale indicato la pena base del reato di cui all'art. 337 cod. pen. in cinque mesi di reclusione, aumentandola di un mese ex art. 81 cod. pen. e poi riducendola di un terzo per la concessione delle attenuanti generiche, laddove la pena finale avrebbe dovuto essere in ogni caso superiore a quella in-flitta di quattro mesi di reclusione, ove il computo fosse correttamente partito da quella minima di sei mesi di reclusione prevista per il delitto di resistenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. Dalla sentenza emerge che il Tribunale di Trapani ha compiuto un doppio errore nel computo della pena, il primo quando ha assunto come pena base minima del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. quella di cinque mesi anziché correttamente quella di sei mesi di reclusione, il secondo quando ha alterato la sequenza delle modifiche da apportare alla pena base, applicando prima l'au-mento per continuazione e poi la diminuzione a titolo di attenuanti generiche. Il rilievo del P.G. ricorrente appare, dunque, corretto: il procedimento si è svolto con le forme dei rito ordinario e ove fosse stata indicata la pena base minima e rispettata la corretta sequenza di computo, la pena finale avrebbe dovuto essere necessariamente superiore a quella di quattro mesi di reclusione in concreto irrogata (per la corretta sequenza in tema di determinazione della pena v. Sez. 6, sent. n. 44368 del 15/10/2014, P.G. in proc. Piccirillo, Rv. 260625 in fattispecie in cui è stata annullata senza rinvio la sentenza di patteg-giamento in cui l'aumento per la continuazione aveva preceduto la riduzione relativa alla concessione delle attenuanti generiche; conf. Sez. 3, sent. n. 225 del 28/06/2017, dep. 2018, Ahlal e altri, Rv. 272211).
3. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limita-tamente alla misura della pena che, tenuta ferma l'opzione del Tribunale di individuare la misura della riduzione per art. 62 bis cod. pen. in due mesi di re-clusione e l'aumento a titolo di continuazione in un mese, può essere ridetermi-nata ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen. in cinque mesi di reclusione (pe-na base per art. 337 cod. pen.: sei mesi di reclusione; riduzione per art. 62 bis cod. pen.: due mesi; aumento per art. 81 cod. pen.: un mese). P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla misura della pena, che ridetermina in mesi cinque di reclusione. Così decise; 12 novembre 2019
Avv. Antonino Sugamele

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