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Sentenza

Trapani. Venditore di pesce al dettaglio condannato dal Tribunale di Trapani. Cassette con tracce di ruggine e mancanza di ghiaccio sul pesce in vendita.
Trapani. Venditore di pesce al dettaglio condannato dal Tribunale di Trapani. Cassette con tracce di ruggine e mancanza di ghiaccio sul pesce in vendita.
SENTENZA sul ricorso proposto da F.F.P. nato a E.  il ...........; avverso la sentenza del 07/02/2019 del tribunale di Trapani; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni scritte presentate nell'interesse dell'imputato dall'avv. E.D.F.  lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 
RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale di Trapani, con sentenza del 7 febbraio 2019 condannava F.F.P. alla pena di euro 600,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 5 L. 283/62. Contro la predetta sentenza, F.P.F. proponeva appello che la Corte di Appello di Palermo qualificava quale ricorso trasmettendolo a questa Corte. 
2. In particolare, F.F.P. avverso la predetta sentenza prospetta, mediante il proprio difensore, quattro motivi di impugnazione. 3. Eccepisce, con il primo, la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e 5 L. 283/1962. Si osserva come il ricorrente fosse dedito alla vendita al dettaglio di piccole quantità di pesce per cui, diversamente da quanto riportato nella contestazione, non potrebbe essere destinatario della normativa comunitaria di cui al Regolamento 852/2004 inerente caratteristiche dei contenitori alimentari presso le strutture mobili o temporanee. Ben potendo il ricorrente, al contrario, utilizzare materiali monouso, come accaduto. Il giudice inoltre, mostrando di non conoscere le basilari cognizioni sulla vita di mare, laddove ha ritenuto incompatibile con il racconto del F. la circostanza per cui le cassette recavano tracce di ruggine che, secondo il medesimo, non potevano comparire "dall'oggi al domani", non avrebbe creduto al ricorrente secondo il quale egli era da poco sopraggiunto in loco, dopo la pesca, così appoggiando momentaneamente le cassette di legno - solitamente acquistate dalla cooperativa di appartenenza - contenenti il pesce, aspettando un collega che portasse il ghiaccio su cui poi esporre il pescato. In realtà, le cassette, siccome stivate in barca, sarebbero suscettibili di recare in breve tempo segni di ruggine ove, per il maltempo, la barca resti in porto una settimana. Senza che, quindi, si possa ritenere che esse siano già state usate e non siano monouso, come dovrebbe essere. Quanto all'assenza di ghiaccio rilevata dagli operanti, essa dipendeva dalla circostanza sopra indicata in ordine al collega che stava per procurarlo immediatamente dopo l'arrivo al mercato. Anche l'orario del verbale redatto dalla p.g. confermerebbe le circostanze temporali suindicate. Alla luce di talune dichiarazioni inoltre, risulterebbe che stante anche la temperatura ambientale si poteva attendere un po', prima di applicare il ghiaccio, anche perché il pesce ancora si muoveva. Quanto alla contestata esposizione alle polveri del pesce, si osserva come il pesce fosse collocato in una struttura coperta, per cui esso non poteva venire a contatto con lo smog. Si aggiunge come nel caso di specie e tenendo conto di indirizzi giurisprudenziali citati, non sarebbe emersa alcuna nocività degli alimenti né sarebbe stata violata alcuna norma igienica. Il tribunale avrebbe considerato solo la tesi degli operanti, senza valutare le dichiarazioni dei testi a discarico.
4. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. d) proc. pen. per mancata assunzione di prova decisiva, avendo il giudice congedato un teste senza esaminarlo, pur avendolo precedentemente ammesso, sebbene lo stesso avrebbe potuto fornire, quale dirigente del dipartimento veterinario, utili indicazioni sulla gestione del mercato ittico, sull'utilizzo dei contenitori da parte dei pescatori, e avrebbe potuto indicare il nome del responsabile dell'unità operativa territoriale di Trapani - Pantelleria del servizio di igiene e alimenti di origine animale, controllante il mercato ittico di Trapani. 5. Con il terzo e quarto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e ) cod. proc. pen. in relazione all'art. 131 bis cod. pen.. Il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., rientrando il fatto nei relativi canoni di riferimento. E non avrebbe formulato sul punto alcuna motivazione, neppure in ordine alla valutazione della prova a discarico, spiegando i motivi per cui avrebbe ritenuto inattendibile la stessa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Come noto, l'impugnazione proposta come appello e riqualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinnanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione, secondo le norme processuali; permangono, inoltre, le regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato, con la conseguenza per cui l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini dell'impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (v., tra le tante: Sez. 1", n. 2846 del 08/04/1999 - dep. 09/07/1999, Annibaldi R, Rv. 213835). Nel caso in esame, l'impugnazione "de qua" deve essere dichiarata ammissibile integrando nella sostanza la tipologia del ricorso in cassazione. Essa è stata proposta, in forma d'appello, il 14.06.2019. Secondo il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997 (dep. 26/01/1998 ) Rv. 209336 - 01 Nexhi; in tal senso, tra le altre, anche sez. 3, n. 21640 del 18/12/2017 (dep. 16/05/2018) Rv. 273149 - 01 Lomagistro; sez. 2, n. 47051 del 25/09/2013 Rv. 257481 - 01 Ercolano.), «in tema di impugnazioni, il precetto di cui al 5" comma dell'art. 568 c.p.p., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del nomen iuris non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta 'etichetta', abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando, rispetto alla formale apparenza, la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica ope iudicis, ma di una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità». In altri termini, la conversione è ammessa quando il mezzo di impugnazione corrisponda, ad onta dell'erronea indicazione del nomen iuris, alla effettiva volontà dell'interessato e non anche quando quest'ultimo abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, dovendo in quest'ultimo caso dichiararsi inammissibile l'impugnazione. Nel caso in esame, l'intenzione indiscutibile dell'interessato è stata appunto quella di proporre ricorso per cassazione, come si evince dal tenore dei prospettati motivi di gravame, che deducono vizi corrispondenti a quelli consentiti dalla legge, e dal richiamo formale alle disposizioni ex art. 606 cod. proc. pen. di riferimento. 2. Quanto al primo motivo, esso è manifestamente infondato. Pur deducendosi formalmente vizi di violazione di legge, il ricorrente si è addentrato nella personale ricostruzione delle risultanze dibattimentali e alla luce della stessa ha quindi ritenuto di valutare l'applicabilità o meno della fattispecie di cui all'art. 5 L. 283/62, così proponendo, in sostanza, una nuova valutazione del fatto, inammissibile in questa sede. Come noto infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). 
3. Inammissibile è anche il secondo motivo, che rivendica la mancata assunzione di una prova decisiva al di fuori dei relativi canoni di configurabilità, facendo esso riferimento semplicemente alla mancata audizione di un teste ammesso e poi non esaminato, sul rilievo della riferita qualità professionale, ritenuta dal ricorrente invece idonea, ai fini difensivi. In proposito infatti, rileva il principio, non applicabile al caso così prospettato, per cui il vizio dedotto di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) (mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 495 c.p.p., comma 2), consiste in una sorta di error in procedendo, ravvisabile solamente quando la prova richiesta, e non ammessa, confrontata con le argomentazioni formulate in motivazione a sostegno ed illustrazione della decisione, risulti tale che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia: perché si configuri deve cioè necessariamente sussistere la certezza della decisività della prova ai fini del giudizio e dell'idoneità dei fatti che ne sono oggetto ad inficiare le ragioni poste a base del convincimento manifestato dal giudice (cfr. in motivazione, Sez. 6, n. 14916 del 25/03/2010 Rv. 246667 - 01 Brustenghi; sez. 2", 16354/2006, rv. 234752, Maio; 2380/1995 rv. 200980). Laddove nel caso di specie, anche a voler seguire la tesi difensiva per cui era possibile per il ricorrente utilizzare cassette monouso in legno, come avrebbe potuto confermare il predetto teste, emerge che la duplice motivazione determinante la condanna è da rinvenirsi, piuttosto, nella considerazione del giudice per cui quelle cassette di legno non potevano reputarsi monouso, bensì oggetto di plurimi utilizzi, in ragione della presenza di tracce di ruggine, e che la cattiva conservazione degli alimenti era altresì correlata al mancato utilizzo di ghiaccio. Cosicchè la prova richiesta e non ammessa, non appare tale che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia. 4. Vanno considerati unitariamente il terzo e quarto motivo, siccome omogenei quanto al riferimento all'art. 131 bis e al vizio di motivazione. Emerge effettivamente che il tribunale, a fronte della specifica richiesta avanzata in sede di conclusioni, come emergente dall'epigrafe della sentenza impugnata, non ha motivato in ordine alla scelta di non applicare la fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen.. Tale vizio, sussistente, assorbe quello ulteriore pure dedotto, circa la mancata motivazione in ordine alla scelta di disattendere prove contrarie. 5. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all' art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Trapani, e la dichiarazione di irrevocabilità ex art. 624 cod. proc. pen. della sentenza impugnata quanto all'affermazione di responsabilità penale. Invero va rammentato che qualora la Corte di Cassazione annulli con rinvio limitatamente all'accertamento dell'esistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio è tenuto a verificare esclusivamente l'applicabilità in fatto di tale causa di esclusione della punibilità, ma non può rilevare l'eventuale decorso del termine di prescrizione, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016 Rv. 267590 - 01 Mazzoccoli; Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015 Rv. 264796 - 01 Ferraiuolo). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all' art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Trapani. Dichiara irrevocabile la sentenza impugnata quanto all'affermazione di responsabilità penale. Così deciso il 23/07/2020. Il Consigliere estensore. Il Presidente.
Avv. Antonino Sugamele

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