Trapani. Vende 20 bottiglie di vino senza mai averle consegnate all'acquirente, nonostante quest'ultimo gli avesse corrisposto il prezzo pattuito. Sulla necessità di una motivazione "rafforzata" della seconda decisione in appello in caso di riforma.
Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 30897 Anno 2020Presidente: CAMMINO MATILDERelatore: MESSINI D'AGOSTINI PIEROData Udienza: 30/09/2020
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di B.M. nato il a P. avverso la sentenza del 08/04/2019 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe LOCATELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/2/2018 il Tribunale di Trapani condannava M.B. alla pena di sei mesi di reclusione e 200,00 euro di multa
condizionalmente sospesa, in quanto ritenuto colpevole del reato di truffa, avendo promesso in vendita online venti bottiglie di vino, mai consegnate all'acquirente, nonostante quest'ultimo gli avesse corrisposto il prezzo pattuito. Con sentenza emessa in data 8/4/2019 la Corte di appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, assolveva l'imputato dal reato ascrittogli per insussistenza del fatto, ravvisando nella condotta dallo stesso tenuta, un semplice inadempimento civilistico.
2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Vizio della motivazione, non avendo la Corte adempiuto l'obbligo di una motivazione rafforzata. La sentenza ha effettuato una ricostruzione lacunosa ed imprecisa dei fatti di causa, non facendo buon governo delle prove emerse nel dibattimento e non motivando l'implicito giudizio di inattendibilità della persona offesa. 2.2. Nullità della sentenza per vizio della motivazione, consistito nell'omesso esame di fatti decisivi risultanti dagli atti processuali, quali l'omesso funzionamento del sistema di pagamento "paypal", le differenti versioni fornite da B. per giustificare il proprio inadempimento, la spedizione di alcuni vini diversi e meno pregiati avvenuta solo a seguito dell'intervento di un legale, la mancata restituzione della maggior somma incassata, l'assenza di prova circa l'invio di altre due bottiglie mai ricevute dall'acquirente, il prezzo particolarmente vantaggioso proposto per l'acquisto delle bottiglie di quella etichetta e annata, le pregresse analoghe condotte tenute dall'imputato. 2.3. Nullità della sentenza per vizio della motivazione sub specie di travisamento della prova. La sentenza impugnata ha sostenuto che due colli spediti, in ipotesi contenenti le bottiglie di Passo Pisciaro, verosimilmente sparirono o furono trafugati da ignoti, facendo propria la versione proposta dall'imputato per la prima volta con l'appello, contrastante con le precedenti giustificazioni dallo stesso fornite. La Corte di appello ha valorizzato la circostanza che inizialmente la persona offesa si rivolse ad un avvocato civilista, trascurando il fatto che, resasi conto di essere stata vittima di artifici e raggiri, consultò un avvocato penalista e sporse querela. La sentenza ha trascurato numerose prove documentali, quali la mail inviata dallo stesso imputato con l'indicazione di un numero di tracciabilità falso, le doglianze di vari utenti che sui siti web lamentavano analoghe truffe perpetrate da B., nei confronti del quale sono in corso varie procedure giudiziarie. La Corte di appello, in contrasto con prove documentali, ha poi sostenuto che l'imputato fosse un mero intermediario fra il cliente e il produttore, giustificando in tal modo l'invio di vini di una diversa annata, assai meno pregiati, ed ha pure trascurato di valutare le dichiarazioni del teste-persona offesa, ritenute decisive dal primo giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nell'affermazione di un principio fondamentale in tema di totale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello: quello della necessità di una motivazione "rafforzata" della seconda decisione. Già nel 1992, le Sezioni unite della Suprema Corte (sent. n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229) affermarono che, quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo. Nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e/o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice d'appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte da quello di primo grado, non può allora risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa della sentenza impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti. E' necessario, invece, che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni, delineando le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio. Con la sentenza Troise (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272430), le Sezioni unite hanno statuito che, nella ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, «il giudice di appello non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado». 3. Nel caso di specie tale razionale giustificazione non vi è stata, in ragione dei travisamenti e delle omissioni denunciate dal ricorrente. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, integra una condotta truffaldina la messa in vendita di un bene su un sito internet, accompagnata dalla mancata consegna del bene stesso all'acquirente e posta in essere da parte di chi falsamente si presenta come alienante con il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e a conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231; Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018, Omnis, Rv. 273900; Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450). Nella truffa contrattuale, «l'elemento che imprime alla condotta di inadempimento una connotazione penalmente rilevante è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 7812 del 20/12/2019, dep. 2020, Tacci, Rv. 278087, in motivazione). Va altresì ribadito che la condotta fraudolenta consistente negli artifizi e raggiri deve necessariamente precedere l'induzione in errore ed il conseguimento dell'ingiusto profitto, cosicché, nei contratti ad esecuzione istantanea, l'attività decettiva commessa solo successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, a meno che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva (Sez. 2, n. 9197 del 15/02/2017, Favero, Rv. 269099; Sez. 2 n 29853 del 23/06/2016, Prattichizzo, Rv. 268073; Sez. 6, n. 12604 del 11/12/2012, dep. 2013, Donini, Rv. 256000). Tuttavia, è ben possibile dedurre l'esistenza del dolo iniziale (della mala fede) dalla condotta successiva, nella fase della esecuzione (non già perché rilevino gli ulteriori raggiri commessi in tale fase). L'indagine sulla sussistenza del dolo specifico va compiuta avvalendosi di un procedimento logico inferenziale fondato sull'esame di fatti esterni e certi, aventi un sicuro valore sintomatico del fine perseguito dall'agente e (Sez. 2, n. 49311 del 27/11/2018, dep. 2019, Timpanaro, Rv. 275525; Sez. 3, n. 13996 del 25/10/2017, dep. 2018, C., Rv. 273170; da ultimo v. Sez. 2, n. 21935 del 03/07/2020, R., non mass.). A tale principio si è attenuto il giudice di primo grado (pag. 7 sentenza), con richiami a circostanze, in gran parte documentate, sintomatiche del dolo iniziale dell'imputato, denunciato da numerosi altri clienti per analoghe condotte. Dette circostanze sono state ignorate o travisate dal giudice di appello. In particolare, la sentenza impugnata non ha considerato che quattro colli furono inviati solo dopo la diffida del legale della parte civile ed ha apoditticamente affermato che altri due colli erano stati "verosimilmente dispersi"; ha ignorato che il numero di tracciabilità della spedizione era falso; ha omesso di valutare una serie di giustificazioni contrastanti fornite dall'imputato; ha obliterato che il diverso valore dell'annata, oltre che dalle dichiarazioni della persona offesa, era confermato da prove documentali, attestanti anche che Bongiovanni si presentava quale titolare di una enoteca ed offriva ad un prezzo assai vantaggioso bottiglie di vino delle quali evidentemente egli non aveva la disponibilità. Il primo giudice, dunque, ha svolto argomentazioni a fronte delle quali sono mancate da parte della Corte territoriale «una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria» ed una «razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado». 4. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio avanti altra sezione penale della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 30 settembre 2020.
08-11-2020 20:15
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