Trapani. Misure di prevenzione. Respinto l'appello del Ministero dell'Interno.Il pericolo di infiltrazione mafiosa può essere desunto anche da sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa, nelle multiformi espressioni con le quali la continua evoluzione dei metodi mafiosi si manifesta.
Cons. giust. amm. Sicilia, Sent., (ud. 14-10-2020) 26-10-2020, n. 986
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 942 del 2019, proposto da Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale è domiciliata per legge, in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
Ufficio territoriale del Governo - Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale è domiciliata per legge, in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
contro
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Rocco Mauro Todero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Catania (sez. I) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2020 il Cons. Giuseppe Verde; udito l'avv Rocco Mauro Todero; vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione da parte dell'Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato, risultante da nota a carattere generale a firma dell'Avvocato distrettuale di Palermo;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Le Amministrazioni appellanti considerano ingiusta la sentenza meglio indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso introduttivo promosso dalla società -OMISSIS- per l'annullamento
- del decreto interdittivo antimafia prot. n. (...) emesso dal Prefetto di Catania il 13 ottobre 2015;
- del parere del Gruppo informativo antimafia del 27 aprile 2015;
-del verbale della riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia del 2 ottobre 2015.
2.È bene rammentare che con il provvedimento interdittivo gravato, la Prefettura, dopo aver dato atto che la società al tempo ricorrente risultava detenuta da due congiunti (i fratelli -OMISSIS-, rispettivamente con il 66,67% ed il 33,33% del capitale sociale), evidenziava che:
- entrambi i fratelli erano stati coinvolti nell'ambito di un procedimento penale (risalente all'anno 2003) per turbata libertà degli incanti, associazione a delinquere e truffa; in data 22 gennaio 2010 erano stati assolti dai reati di cui agli articoli 416 e 640 c.p. per insussistenza dei fatti e dal reato di cui all'articolo 353 c.p. per prescrizione;
- -OMISSIS-, alla data di adozione degli atti impugnati, risultava liquidatore della società consortile "-OMISSIS-" il cui capitale sociale era suddiviso tra altre due società, la-OMISSIS- Srl (con capitale sociale detenuto dalla stessa -OMISSIS- e da altre congiunte) e la -OMISSIS-, i cui titolari di cariche e qualifiche erano stati sottoposti nel 2014 a misure di prevenzione personali e patrimoniali (tra queste il sequestro della quota di partecipazione della -OMISSIS- nella consortile "-OMISSIS-") in quanto contigui con i vertici della cosca mafiosa locale;
- -OMISSIS- era stato coinvolto nel 2003 insieme con la sorella nel procedimento penale di cui si è detto sopra, e, nel 2000, in altro procedimento penale, istruito dalla locale Procura Distrettuale Antimafia, che aveva visto coinvolti diversi imprenditori ritenuti contigui alla criminalità organizzata di tipo mafioso; la posizione di -OMISSIS- era stata stralciata in due distinti filoni processuali, definiti con sentenze di non luogo a procedere per estinzione dei reati per prescrizione emesse il 9 luglio 2009 ed il 23 febbraio 2011.
La Prefettura dalla lettura degli atti di indagine deduceva il coinvolgimento del titolare dell'impresa in attività di cartello volto ad alterare l'esito di gare d'appalto pubbliche.
Inoltre, l'Autorità Prefettizia valorizzava la circostanza che gli interessati non si fossero opposti alla declaratoria di estinzione per prescrizione.
3. Con il ricorso introduttivo la -OMISSIS- deduceva vizi di 1) violazione degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159 del 2011. Eccesso di potere per insufficiente e carente istruttoria, mancanza del requisiti dell'attualità, illogicità manifesta. Violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990. Insufficiente motivazione; 2) violazione degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 192 del 2011. Eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti. Difetto d'istruttoria. Violazione dell'articolo 3 della L. n. 241 del 1990. Motivazione insufficiente;3) eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà con precedenti determinazioni dell'amministrazione.
3.1. Dinanzi al Tar la società allora ricorrente contestava la legittimità dei provvedimenti gravati asserendo che dagli elementi posti a fondamento dell'interdittiva non risultava alcun pericolo di infiltrazione mafiosa atteso che i fratelli -OMISSIS- erano stati assolti in via definitiva per insussistenza dei fatti, peraltro risalenti all'anno 2002; quanto ai fatti per i quali il signor -OMISSIS-- era stato assolto in via definitiva nel 2009 e nel 2011, gli stessi risalivano addirittura all'anno 2000, e comunque non risultava alcuna prova di eventuali tentativi attuali di infiltrazione mafiosa; quanto alla società consortile, la stessa era stata costituita nell'anno 2003 per l'esecuzione di un singolo lavoro, dopodiché la stessa era rimasta inattiva e non era più intercorso alcun rapporto commerciale tra i -OMISSIS- e detta impresa, fin quando, nell'anno 2009, quindi in tempi ben anteriori all'adozione delle misure di prevenzione del tribunale di Trapani a carico dei legali rappresentanti della F., la consortile era stata posta in liquidazione.
3.2. Con riferimento al II motivo la ricorrente argomentava, sotto diverso profilo, come l'atto impugnato non avesse evidenziato alcun fatto specifico a carico dei -OMISSIS-, limitandosi ad affermazioni generiche e prive di alcun riferimento a fatti oggettivamente riscontrabili.
Erroneo, poi, risultava il rinvio (da parte della Prefettura al fine di trarre elementi rilevanti a carico della ricorrente) al contenuto della CNR dei Carabinieri di Paternò numero 66/155-2000, che aveva fatto riferimento ad un -OMISSIS-- diverso dal -OMISSIS-- titolare di quote societarie e di cariche nell'ambito della società ricorrente.
La ricorrente stigmatizzava altresì il riferimento, contenuto nell'atto impugnato, alla mancata rinuncia alla prescrizione dei reati, facoltà processuale garantita dal codice di procedura penale, con conseguente inversione dell'onere della prova e della presunzione d'innocenza garantita dall'articolo 27 della Costituzione.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamentava ulteriormente l'illegittimità dell'informativa negativa impugnata in quanto motivata con riferimento a fatti risalenti agli anni 2001 e 2003, evidenziando che successivamente alle sentenze penali di assoluzione erano state emesse, per anni, comunicazioni antimafia positive, e ciò fino al febbraio 2015, risultando, quindi, incomprensibile l'adozione di un provvedimento di segno opposto solo pochi mesi dopo, peraltro con motivazione riferita ai medesimi fatti risalenti agli anni 2001 e 2003 ed evidentemente già valutati reiteratamente in occasione delle precedenti comunicazioni positive.
4. Le Amministrazioni intimate si costituivano dinanzi al Tar e con memoria esponevano le ragioni per le quali il provvedimento interdittivo dovesse ritenersi legittimo. Secondo la tesi dell'Avvocatura, in buona sostanza, sarebbe emerso un reticolo di legami e cointeressenze tra tutti i soggetti uniti da vincoli di carattere imprenditoriale e di reciproca conoscenza.
5. Il Tar con ordinanza istruttoria numero -OMISSIS- disponeva l'acquisizione degli atti presupposti.
5.1. L'Amministrazione provvedeva al conseguente adempimento con il deposito della documentazione ritenuta utile, tra cui il verbale della riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia tenutasi il 2 ottobre 2015.
6. I primi giudici - con ordinanza n.-OMISSIS-- rigettavano la domanda cautelare, ritenendo ipotizzabile (in disparte l'esito del processo citato nel provvedimento impugnato) anche una contiguità recente dato il rapporto della ricorrente con le imprese in liquidazione.
7. Il CGA, in sede di appello cautelare, dapprima con ordinanza numero -OMISSIS- chiedeva di conoscere le sopravvenienze rispetto alla certificazione in precedenza rilasciata dalla stessa Prefettura di Catania, in particolare la prot. n. (...) del 10.2.2015; quindi, con ordinanza n.-OMISSIS-, accoglieva il ricorso in appello proposto dalla -OMISSIS-, sospendendo il provvedimento impugnato, avendo ritenuto che le nuove allegazioni istruttorie fossero limitate a ribadire le risultanze investigative già evocate nel provvedimento impugnato e ritenendo che il periculum prospettato dall'appellante deve considerarsi - in considerazione della genericità dei fatti contestati - prevalente.
8. Il Tar ha accolto il ricorso introduttivo affermando che
- nel caso in questione, però, la motivazione del provvedimento impugnato risulta generica, oltre che fondata su vicende lontane nel tempo, per le quali in sede penale gli interessati risultano essere stati assolti o con formula piena ovvero per estinzione dei reati a seguito di prescrizione;
- ingiustificato risulta l'operato dell'Amministrazione se si tiene conto del fatto che ... come lamentato da parte ricorrente, inoltre, l'interdittiva si basa su fatti estremamente risalenti nel tempo, per i quali i procedimenti penali si erano parimenti conclusi da anni;
- non sono state, quindi, come necessario, rappresentate nel provvedimento impugnato le circostanze che hanno indotto l'Amministrazione a rivalutare, pochi mesi dopo, i medesimi fatti e le medesime risultanze processuali già poste a base di precedenti informative antimafia positive;
- non si vede quale rilevanza potesse trarsi dalla circostanza che oltre 10 anni prima (non la ricorrente ma) altra società (pur appartenente alla signora -OMISSIS-- e ad altri suoi congiunti) avesse costituito, in esito alla aggiudicazione di una gara pubblica, una società consortile; tanto meno potevano trarsi elementi sfavorevoli dalla perdurante pendenza dello stato di liquidazione della società consortile, che, come noto, costituisce atto obbligato;
- va esclusa qualsiasi automatica considerazione della sussistenza di rischio di infiltrazione mafiosa a carico di un'impresa per il solo fatto che si sia associata ad altra impresa ritenuta controindicata.
9. L'Avvocatura dello Stato affida le ragioni dell'appello all'esposizione articolata di motivi non rubricati (pagg. 2 - 10) che così possono essere sintetizzati:
a - erroneità della sentenza gravata per la parte in cui ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato fosse generica, oltre che fondata su vicende lontane nel tempo, per le quali in sede penale gli interessati risultano essere stati assolti o con formula piena ovvero per estinzione dei reati a seguito di prescrizione;
b - con riguardo alla presunte genericità dei dati contenuti nel provvedimento interdittivo gravato in esso sono stati indicati gli estremi delle relative sentenze emesse dalla competente Autorità Giudiziaria che, ovviamente si intendevano integralmente richiamate nel loro contenuto;
c - trattasi di vicende non immediatamente ostative ma che, come dice la stessa normativa di riferimento, risultano essere "sintomatiche" della contiguità dell'impresa in questione con ambienti legati alla criminalità organizzata di tipo mafioso;
d - nella prospettiva indiziaria in cui si muove tipicamente l'azione di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata affidata al peculiare strumento dell'informativa prefettizia, i singoli elementi di riscontro non devono essere intesi in senso atomistico, ma valutati nel loro insieme, come tasselli di un unico quadro indiziario sintomatico di una situazione di esposizione, per vicinanza o contiguità, al fenomeno mafioso;
e - priva di pregio è anche la considerazione secondo cui l'interdittiva si basa su fatti estremamente risalenti nel tempo, per i quali i procedimenti penali si erano parimenti conclusi da anni, e dopo che la ricorrente, si ribadisce, era stata destinataria di precedenti comunicazioni antimafia favorevoli, fino allo stesso anno 2015;
f - il sequestro dei beni avvenuto nel mese di agosto 2014 e che ha interessato i beni del gruppo imprenditoriale riconducibile alla famiglia -OMISSIS- costituisce la conclusione di un'attività investigativa complessa che ricostruisce i rapporti intrattenuti nel tempo da sodalizi economico-imprenditoriali anche di una certa rilevanza e la criminalità organizzata di tipo mafioso. Senza voler entrare nel merito delle vicende giudiziarie che hanno riguardato i citati -OMISSIS-. Trattasi di soggetti ritenuti contigui alle famiglie mafiose del trapanese e, quindi, direttamente riferibili al noto boss latitante -OMISSIS-.
10. La società appellata si è costituita in appello con la memoria del 25 ottobre 2019 con allegati documenti ora acquisiti al fascicolo.
La difesa della -OMISSIS- risponde alle ragioni delle Amministrazioni appellanti con gli argomenti in diritto esposti a partire dalla pag. 7 della memoria:
- sulla base di alcuni precedenti espressamente richiamati emergerebbe che il provvedimento gravato reca affermazioni del tutto generiche e prive dei requisiti della serietà, della precisione, che non riescono a definire fatti, soggetti o episodi oggettivamente riscontrabili;
- la prefettura non avrebbe indicato quali parti degli atti dei procedimenti penali avrebbero disvelato le condotte imputabili ai -OMISSIS-;
- l'Amministrazione appellante non sarebbe riuscita a dare coerenza alla propria condotta, con la quale ha fatto sì che fino all'anno 2015 la -OMISSIS- abbia goduto di informative antimafia positive e che in quello stesso anno sorgessero fatti risalenti a dieci anni prima in grado di sconfessare tutte le valutazioni "attuali" e "positive" compiute sulla stessa società oggi appellata;
- la sentenza gravata è corretta in quanto ha messo in rilievo l'assoluta mancanza di qualsiasi indicazione circa la sussistenza del requisito della attualità, per come richiesto dalla giurisprudenza citata;
- per quel che attiene ai rapporti fra la -OMISSIS- e la -OMISSIS- parte appellata sostiene che - anche a seguire l'impostazione prospettata dalla parte appellante- la -OMISSIS- sarebbe stata contigua alla mafia trapanese e questa contiguità si sarebbe ripercossa sulla -OMISSIS- Si tratterebbe, cioè, di un'influenza di secondo grado che secondo il Consiglio di Stato non può potere supportare la legittimità dell'interdittiva nei confronti della impresa estranea all'influenza "diretta" della criminalità mafiosa.
10.1. La società appellata ripropone (ex art. 102, comma 2 c.p.a.) nel presente grado del giudizio le ulteriori censure dedotte in primo grado e non trattate dal Tra in quanto assorbite, specificando che le suddette doglianze devono valere sia come censure nei confronti del ricorso in appello sia come riproposizione dei motivi di primo grado.
11. La -OMISSIS- ha curato il deposito nel fascicolo dell'odierno processo di appello, in data 8 luglio 2020, del decreto della Corte di Appello di Palermo di revoca delle misure di prevenzione a favore della -OMISSIS-
12. Parte appellante non ha depositato altri scritti difensivi né ha inteso replicare alle tesi esposte dalla difesa della società appellata.
13. Nel corso dell'udienza pubblica del 14 ottobre 2020 la difesa della società appellata ha precisato che la -OMISSIS- non risulta attinta dal alcun provvedimento ostativo come risulterebbe dalla nota valida fino al 9 settembre 2020 della quale chiede di essere autorizzato al deposito. Ciò detto la causa è stata posta in decisione.
L'appello è infondato.
14. I poteri prefettizi qui in discussione sono disciplinati da diverse disposizioni del D.Lgs. n. 159 del 2001 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136), tra cui:
- l'art. 84 comma 4 D.Lgs. n. 159 del 2011 secondo cui l'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese; tali tentativi possono essere desunti dal prefetto in ragione di quanto previsto dalle lettere a), b), c), d), e) f) del comma 4 del citato articolo 84 D.Lgs. n. 159 del 2011 e dal comma 6 dell'art. 91;
- l'art. 93 comma 4, secondo cui "il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 3, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e nei confronti dei soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6. In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze, l'informazione interdittiva, previa eventuale audizione dell'interessato secondo le modalità individuate dal successivo comma 7".
- l'art. 91 comma 6 secondo cui "Il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della L. 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva".
15. La giurisprudenza (Cons. St., sez. III, anno 2017 nn. 565, 1156, 1312, 1559, 1560 e 1638; Id., sez. III, anno 2019 nn. 758, 5678, 6105; CGA n. 1104/2019) , ritiene che i provvedimenti prefettizi interdittivi possano essere adeguatamente motivati con riferimento a riscontri che danno vita a valutazioni "espressione di ampia discrezionalità" valutabili in termini di ragionevolezza in relazione ai fatti accertati e che non devono "necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazioni malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergono sufficienti elementi di pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell'attività imprenditoriale della criminalità organizzata" (Cons. St., III, n. 2211 del 2019; Id., n. 5623 del 2017).
15.1. Il pericolo di infiltrazione mafiosa può essere desunto anche da sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa, nelle multiformi espressioni con le quali la continua evoluzione dei metodi mafiosi si manifesta (così, Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743).
15.2. Il giudice amministrativo, nello scrutinare la "tenuta" del quadro indiziario posto a base dell'informativa antimafia, deve valutare integralmente le motivazioni di tutti i provvedimenti giurisdizionali (v., sul punto, Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743), anche ad effetto "scagionante", per appurare se effettivamente essi abbiano privato funditus di rilevanza gli elementi fattuali, se e nella misura in cui l'apprezzamento dell'autorità amministrativa, come nella vicenda in esame, si sia correttamente svincolata dalla pedissequa recezione delle risultanze penali (Cons. St., sez. III, 26 gennaio 2017, n. 319; Id., sez. III, 29 marzo 2017, n. 1441).
15.3. In merito poi al decorso del tempo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato il principio di diritto secondo cui l'interdittiva può fondarsi, oltre che su fatti recenti, anche su fatti più risalenti nel tempo, quando tuttavia dal complesso delle vicende esaminate, e sulla base degli indizi (anche più risalenti) raccolti, possa ritenersi sussistente un condizionamento attuale dell'attività dell'impresa (cfr. Cons. St., sez. III, 23 gennaio 2015, n. 305; Id., III, 5 febbraio 2016, n. 463; Id., sez. III, 16 maggio 2017; CGA sentenze nn. 355 e 361 del 2018; n. 357 del 2019), precisando poi che se dall'esame dei fatti più recenti non esce confermata l'attualità del condizionamento, pur ipotizzabile sulla base dei fatti più risalenti, l'informativa deve essere annullata (Cons. St., sez. III, 13 marzo 2015, n. 1345; Id., sez. III, 7 ottobre 2015, n. 4657; CGA sentenza n. 337 del 2018).
15.4. In tale contesto l'ampia discrezionalità di apprezzamento del Prefetto in tema di tentativo di infiltrazione mafiosa comporta che tale valutazione sia sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (CGA, sentenza n. 337/2018).
15.5. E che il sistema del codice antimafia non richieda né la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la infiltrazione sia in atto, né in quale misura essa condizioni le scelte dell'impresa, lo si desume, da ultimo, da Cons. St., III, nn. 758 e 6105 del 2019, alle quali si fa rinvio anche ai sensi degli articoli 60, 74 e 88, comma 2, lett. d) del c.p.a., anche nella parte in cui, al p. 11.5. di tale ultima decisione, si rimarca, in modo corretto, come il criterio del "più probabile che non" non sia stato mai smentito da questo CGA.
16. Una volta richiamati i princìpi di diritto applicabili nel caso in esame il Collegio ritiene di poter passare alle questioni che agitano la presente controversia.
17. Il Collegio ritiene che argomentazioni spese dall'Avvocatura dello Stato non sono tali da mettere in dubbio la correttezza del ragionamento seguito dal Tar.
18. Le doglianze di cui al ricorso introduttivo (motivi 1 e 2) per come positivamente scrutinate dal Tar hanno colto nel segno in quanto hanno dimostrato l'illegittimità del provvedimento gravato in quanto lo stesso risulta adottato sulla base di riscontri generici e risalenti nel tempo dai quali non è possibile dedurre che la società ricorrente corra il rischio di essere permeabile alla malavita organizzata.
19. Nel provvedimento impugnato manca l'indicazione di elementi sintomatici e indiziari da cui emergono sufficienti elementi di pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell'attività imprenditoriale della criminalità organizzata. In aggiunta a ciò, nel caso di specie, i riscontri utilizzati dall'Autorità prefettizia non sono tali da confermare l'attualità del condizionamento, pur ipotizzabile sulla base dei fatti più risalenti. Tutto ciò è frutto di una istruttoria deficitaria e determina una lacunosità del profilo motivazionale dell'interdittiva che non è in grado di spiegare il perché l'Autorità Prefettizia si sia determinata in termini negativi rispetto al profilo vantato dalla società appellata.
20. Il ricorso in appello non offre l'occasione di mettere in dubbio la correttezza della sentenza gravata anche per quel che concerne il rapporto fra la -OMISSIS- e la -OMISSIS-: il Collegio sul punto condivide le conclusioni alle quali è pervenuto il Tar secondo cui va esclusa qualsiasi automatica considerazione della sussistenza di rischio di infiltrazione mafiosa a carico di un'impresa per il solo fatto che si sia associata ad altra impresa ritenuta controindicata.
21. In ragione di quanto è stato fin qui detto il Collegio ritiene l'appello infondato il che solleva il Collegio dal dover prendere in esame le ulteriori doglianze della originaria ricorrente (motivo 3) per come riproposte nel presente giudizio.
22. Le spese di lite possono essere compensate ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c., come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società appellata e comunque le persone e gli atri soggetti comunque menzionati in sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Giuseppe Verde, Consigliere, Estensore
Maria Immordino, Consigliere
14-11-2020 22:15
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