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Sentenza

Trapani. Condannato in primo grado datore di lavoro  per violenza sessuale nei confronti di una dipendente a 5 anni e mesi 4 di reclusione . La Corte di Appello di Palermo lo assolve perche il fatto non sussiste. La Procura impugna la sentenza ma per la Cassazione il ricorso è inammissibile.
Trapani. Condannato in primo grado datore di lavoro per violenza sessuale nei confronti di una dipendente a 5 anni e mesi 4 di reclusione . La Corte di Appello di Palermo lo assolve perche il fatto non sussiste. La Procura impugna la sentenza ma per la Cassazione il ricorso è inammissibile.
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-10-2020) 16-11-2020, n. 32158


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito - Presidente -

Dott. GALTERIO Donatella - Consigliere -

Dott. RAMACCI Luca - Consigliere -

Dott. DI STASI Antonella - rel. Consigliere -

Dott. ZUNICA Fabio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo;

nei confronti di;

L.G., nato ad (OMISSIS);

avverso la sentenza del 05/06/2019 della Corte di appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Di Stasi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Fimiani Pasquale, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

udito per l'imputato l'avv. Sebastiano Dara che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del P.G..
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 05/06/2019, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Trapani del 29/06/2015 - con la quale L.G. era stato dichiarato responsabile del reato di violenza sessuale commesso in danno di P.E., profittando ed abusando della qualità di datore di lavoro della predetta, e condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione - assolveva L.G. dal reato ascrittogli con la formula perchè il fatto non sussiste.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione, lamentando che la motivazione della sentenza di assoluzione risulta mancante in ordine a due atti probatori, totalmente ignorati dalla Corte di appello.

Espone che la Corte territoriale era pervenuta ad una diversa valutazione di attendibilità della persona offesa sulle prove assunte nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; in particolare, aveva valorizzato le dichiarazioni rese dal teste della difesa O.G. (collega di lavoro della persona offesa presso il bar (OMISSIS) di (OMISSIS)) per giungere alla conclusione che la persona offesa aveva posto in essere una falsa denuncia nei confronti dell'imputato per vendicarsi del licenziamento subito; non aveva, però, valutato due prove a carico dell'imputato che avrebbero condotto alla conferma della sentenza di primo grado e, cioè le dichiarazioni rese dalla teste S. (altra dipendente dell'impresa di pulizie gestita dall'imputato) e la documentazione prodotta dal Procuratore generale ed ammessa dalla Corte di appello, documentazione, il cui compiuto esame avrebbe dovuto condurre ad una valutazione più ponderata in merito alla attendibilità del teste O..

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

1. 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Costituisce ius receptum il principio secondo il quale la motivazione della sentenza di appello riformatrice della pronuncia di primo grado si caratterizza per un obbligo giustificativo ulteriore, rispetto a quello generale della non manifesta illogicità e non contraddittorietà, enucleabile dal testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Le diverse pronunce sul tema fanno ricorso alla locuzione "motivazione rafforzata", che denota il più intenso obbligo di diligenza richiesto al giudice di secondo grado, che deve farsi carico di confutare, specificamente, i principali argomenti addotti dal primo giudice, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza od incoerenza (Sez. U. 12.7.2005, n. 33748, Marinino, Rv. 231679; cfr. Sez. feriale, n. 53562 dell'11/09/2014, Lembo, Rv. 261541; Sez. 5 n. 35762 del 05/05/2008, Aleksì, Rv. 241169).

Il giudice di appello, quindi, non può limitarsi ad una motivazione, - pur conforme ai canoni della logica e dell'intrinseca coerenza- che dia plausibile giustificazione dell'alternativa lettura delle emergenze processuali, ma deve anche spiegare perchè non possano essere condivisi gli argomenti addotti in prime cure a sostegno della pronuncia assolutoria (tra le altre, Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 251066; Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012 dep 2013, Berlingieri, Rv.254725; Sez.5, n. 54300 del 14/09/2017, Rv.272082, con riferimento all'impugnazione proposta dalla parte civile per le sole statuizioni civili.).

Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 14800 del 21/12/2017, dep.03/04/2018, Rv.272430 - 01 hanno chiarito che il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva, precisando anche che il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte.

3. Nella specie, la sentenza impugnata si è ampiamente confrontata con le argomentazioni di segno contrario esposte nella decisione di primo grado ed ha compiutamente analizzato ciascuno degli elementi di fatto ivi ritenuti dimostrativi della colpevolezza dell'imputato, confutandolo sulla base di un percorso motivazionale, basato sull'esame complessivo del materiale probatorio formatosi in primo grado- costituito da plurimi apporti dichiarativi - e delle ulteriori prove assunte in sede di rinnovazione dell'istruzione, congruamente articolato ed immune da vizi logico-giuridici (cfr da 3 a 21 della sentenza impugnata).

4. A fronte di un quadro argomentativo compiutamente illustrato e logicamente articolato nelle premesse come nelle relative conclusioni, i profili di doglianza dedotti dal ricorrente risultano aspecificamente orientati a riprodurre una serie di obiezioni già coerentemente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, ovvero a sollecitare una inammissibile rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poichè imperniata sul presupposto di una diversa valutazione delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile nel giudizio di legittimità, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano le argomentazioni poste a base dell'impianto motivazionale dell'impugnata decisione.

5. Quanto alle prove delle quale il ricorrente lamenta la mancata specifica valutazione, va ricordato che il vizio di travisamento della prova è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (così, per tutte, Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499), ed è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato distorto o pretermesso (cfr., tra le tante, Sez. 6, 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774, e Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Rv. 237207).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto all'onere di allegazione a suo carico, essendosi limitato solo ad indicare quale atti oggetto di travisamento probatorio le dichiarazioni rese dalla teste S. e la documentazione prodotta in grado di appello senza integrale riproduzione nel testo del ricorso o allegazione in copia o individuazione precisa della collocazione degli atti nel fascicolo processuale di merito.

Nè il ricorrente ha spiegato la decisività di tali prove ai fini della pronuncia e perchè, conseguentemente la valutazione delle stesse disarticolerebbe l'intero ragionamento probatorio della Corte di appello.

Va, infatti, rimarcato che le dichiarazioni rese dalla teste S. afferiscono a fatti diversi da quelli oggetto del presente procedimento e che, quindi, non appare di immediata evidenza la rilevanza decisiva delle stesse.

Inoltre, la documentazione prodotta in grado di appello è richiamata al fine precipuo di indurre ad una nuova ed inammissibile valutazione di attendibilità del teste della difesa.

Va ribadito che la valutazione di attendibilità di un teste si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (cfr., Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006, Agnelli e altro, Rv. 235578). Invero, l'attendibilità di un teste è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, ipotesi che qui non ricorre.

Ne consegue, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'inammissibilità del motivo proposto (Sez.6, n. 29263 del 08/07/2010, Rv.248192; Sez.2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv.256723; Sez.3, n. 43322 del 02/07/2014, Rv.260994; Sez.4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv.265053; Sez.2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv.270071).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020
Avv. Antonino Sugamele

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