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Sentenza

Trapanese trovato con 5.000 dosi di hashish (11 panetti), bilancino e un coltello con lama recante tracce di sostanza stupefacente.
Trapanese trovato con 5.000 dosi di hashish (11 panetti), bilancino e un coltello con lama recante tracce di sostanza stupefacente.
Cassazione Penale Sent. Sez. 3   Num. 8985  Anno 2020Presidente: LAPALORCIA GRAZIARelatore: CORBO ANTONIOData Udienza: 10/12/2019
SENTENZA sul ricorso proposto da V.F.P. , nato a T. il ......  avverso la sentenza del 10/07/2019 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberta Maria Barberini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 10 luglio 2019, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trapani che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di V.F.P.e per il reato di detenzione illecita di 1.048,00 grammi di hashish, accertato il 18 agosto 2018, e aveva condannato il medesimo alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e di 10.000 euro di multa, ritenuta la recidiva reiterata specifica ed applicata la diminuente per il rito. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'avvocato Agatino Scaringi, quale difensore di fiducia dell'imputato, articolando tre motivi. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata applicazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che la sentenza impugnata ha escluso l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 omettendo di apprezzare tutti gli elementi indicati questa disposizione, e si è limitata a valorizzare il dato ponderale, senza considerare ad esempio l'inserimento dell'imputato in un sistema di spaccio. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Si deduce che erroneamente è stato valorizzato esclusivamente l'elevato quantitativo di sostanza in sequestro, senza un complessivo apprezzamento di tutti gli elementi qualificanti a norma dell'art. 131-bis cod. pen. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta applicazione della recidiva. Si deduce che manca una effettiva motivazione sulla idoneità della nuova condotta criminosa a rilevare una maggiore capacità a delinquere del reo. 3. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo che constano la mancata applicazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Invero, le Sezioni Unite insegnano che, ai fini dell'esclusione della lieve entità del fatto, il dato ponderale può «assumere comunque valore negativo assorbente», salvo che la sua incidenza possa «ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività» (così Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01, in motivazione § 7, nonché § 6 per la precisazione che gli altri elementi rilevanti debbono essere individuati sulla base del catalogo di indicatori esposto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990). Nella specie, dalla sentenza impugnata si evince che l'imputato è stato colto nel possesso di undici panetti di hashish occultati in diverse parti della sua camera da letto, per un peso complessivo di kg. 1.048,00, da cui, secondo la perizia tossicologica, sarebbero ricavabili 5.042,00 dosi medie singole, oltre ad un bilancino di precisione, ad un coltello con lama recante tracce di sostanza stupefacente, ed a denaro liquido per un importo totale di 2.035,00 euro; inoltre, non sono indicati in sentenza, né sono segnalati dal ricorrente, elementi utili ad affermare una valenza degli altri indicatori richiamati dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, che criticano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Ed infatti, l'art. 131-bis, comma 1, cod. pen. riserva l'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto esclusivamente ai reati «per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni», mentre, nella specie, la fattispecie criminosa rilevante, quella di cui al comma 4 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contempla, come pena detentiva massima, quella di sei anni di reclusione. Manifestamente infondate, ancora, sono le censure enunciate nel terzo motivo, che lamentano l'assenza di una effettiva motivazione in ordine all'applicazione della recidiva. La Corte d'appello, infatti, con valutazione non censurabile in questa sede, ha precisato che il fatto oggetto del presente processo deve ritenersi espressione di maggiore colpevolezza e pericolosità del ricorrente in considerazione del precedente specifico relativo ad un episodio accertato nel 2012. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro duemila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2019
Avv. Antonino Sugamele

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