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Sentenza

Trapanese condannata per falsa attestazione a pubblico ufficiale.
Trapanese condannata per falsa attestazione a pubblico ufficiale.
Penale Sent. Sez. 5   Num. 5390  Anno 2020Presidente: SABEONE GERARDORelatore: CAPUTO ANGELOData Udienza: 23/01/2020
SENTENZA sul ricorso proposto da: I.A. nato a E. il ...........avverso la sentenza del 04/12/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, per la ricorrente, l'Avv. Donatella Buscaino, anche in sostituzione dell'Avv. Franco Campo, che si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 04/12/2018, la Corte di appello di Palermo - sostituita la pena detentiva con quella pecuniaria e disposta la non menzione - ha nel resto confermato la sentenza del 18/09/2015 con la quale il Tribunale di Trapani aveva dichiarato I.I.i responsabile del reato di cuiall'art. 483 cod. pen., perché, quale legale rappresentante della ditta "S.P.i di I.I. & C." s.a.s., nella dichiarazione sostitutiva del 25/01/2013 presentata al Comune di Erice nell'ambito della partecipazione alla procedura negoziata relativa alla fornitura del servizio mense per alcune scuole, dichiarando di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori in contrasto con quanto risultante dal documento unico di regolarità contributiva (dal quale emergeva che la ditta non era in regola con il pagamento dei contributi, pagamento regolarizzato solo il 21/02/2013), attestava falsamente a un pubblico ufficiale fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione I.I., attraverso il difensore Avv. Donatella Buscaino, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 in relazione all'art. 7 d.m. 24/10/2007 e all'art. 38 d. Igs. n. 163 del 2006. La Corte di appello ha erroneamente applicato l'art. 38, comma 1, lett. i), d. Igs. n. 163 del 2006, in tema di gravità delle violazioni, laddove la procedura di evidenza pubblica in relazione alla quale fu prodotta la dichiarazione era svolta sotto la vigenza dell'art. 7 del decreto ministeriale 24/10/2007, che aveva introdotto il cd. "preavviso di DURC negativo", che invitava l'interessato a regolarizzare la posizione contributiva entro 15 giorni, sicché alla data del successivo DURC del 07/03/2013 non poteva dirsi definitivamente accertata la mancata attivazione, da parte della stazione appaltante, del procedimento di cui all'art. 7 cit. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'art. 483 cod. pen., nonché dell'art. 42 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Erroneamente la Corte di appello ha considerato il DURC del 10/12/2012 come relativo a situazioni pregresse, posto che, a norma dell'art. 39-septies, d.l. 20/12/2005, n. 273, esso ha validità di tre mesi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo non merita accoglimento. Anche a prescindere dal tenore confuso e scarsamente perspicuo di alcune argomentazioni, che rende particolarmente disagevole la lettura, esulando dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063), le doglianze relative alla "gravità della violazione" sono prospettate dalla ricorrente senza dar conto di averle già compiutamente devolute al giudice di appello. Quanto al "preavviso di DURC", la censura non coglie nel segno, perché essendo riferita - come il tenore dell'impugnazione lascia intendere -al DURC del 07/03/2013 (ossia al documento valorizzato dai giudici di merito come prova della posizione contributiva dell'imputata all'atto della dichiarazione e, dunque, ad una data anteriore), la doglianza non inficia l'indicata valenza del documento. 3. Anche il secondo motivo non è fondato. Le - peraltro generiche - censure relative all'inosservanza dell'art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'art. 483 cod. pen. trovano smentita nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di falso documentale, integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la presentazione di una dichiarazione sostitutiva che attesti falsamente la regolarità contributiva (c.d. DURC), stante l'obbligo di dichiarare il vero, ex art. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Sez. 5, n. 32859 del 24/04/2019, Carosso, Rv. 276902; conf. Sez. 5, n. 17921 del 18/12/2017, dep. 2018, Montini, Rv. 273584, in tema di falsa attestazione del legale rappresentante di una società circa il possesso, da parte di quest'ultima, di un requisito indispensabile per la partecipazione alla gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico). Né colgono nel segno, le doglianze relative all'elemento psicologico del reato. Sul punto, la motivazione del giudice di appello si affida, in primo luogo, al rilievo che, quanto al precedente DURC del 10/12/2012, sulla scorta del quale era stata presentata la domanda, il documento faceva riferimento a situazioni pregresse, che non potevano attestare la regolarità contributiva della società al momento, successivo, della domanda di partecipazione alla gara (25/01/2013). Il rilievo è immune da vizi logico-argomentativi e non è inficiato dal dato, invocato dalla ricorrente, della validità del DURC del 10/12/2012 (pari a 90 giorni), che, invero, non esclude la valenza solo, per così dire, "retrospettiva" di tale DURC, ossia la circostanza - sottolineata dal giudice di appello - che al momento della domanda la posizione contributiva della società non era in regola: a fronte della necessità, ai fini della partecipazione alla gara, di una dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità della posizione contributiva dell'istante al momento della domanda stessa, la durata della validità del DURC non può tener luogo di quella dichiarazione e dell'attestazione - falsa, nel caso di specie - ad essa associata. Il che - unito alla considerazione della successiva regolarizzazione della posizione contributiva dell'imputata - rende ragione, nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, con motivazione in linea con i dati probatori richiamati ed immune da vizi logici. 4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/01/2020.
Avv. Antonino Sugamele

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