Titolare di una discoteca, nel trapanese, condannato per schiamazzi e disturbo della quiete pubblica. Provvisionale per le parti civili.
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 01-07-2020) 03-08-2020, n. 23487
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACETO Aldo - Presidente -
Dott. SEMERARO Luca - Consigliere -
Dott. GAI Emanuela - Consigliere -
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.O., nato ad (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/06/2019 del TRIBUNALE di TRAPANI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSIO SCARCELLA;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. PRATOLA GIANLUIGI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e dell'istanza ex art. 612 c.p.p..
lette le conclusioni scritte e la nota spese, allegate alla nuova nomina del difensore delle parti civili costituite, Avv. MARIO RISPOLI, con cui si insiste per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica depositata dal difensore del ricorrente, Avv. ANGELO PASSALACQUA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza 5.06.2019, il tribunale di Trapani dichiarava il F. colpevole del reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1, contestato come commesso secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nell'imputazione dal luglio 2015 alla fine di settembre dello stesso anno e dal giugno 2016 al settembre 2016, condannandolo alla pena condizionalmente sospesa di 200,00 Euro di ammenda, con il concorso di attenuanti generiche, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, assegnando una provvisionale di 3500Euro ed alle spese relative all'azione civile.
2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613 c.p.p., articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
In sintesi, la difesa del ricorrente sostiene che il giudice avrebbe erroneamente qualificato giuridicamente i fatti, così ignorando del tutto e travisato le prove addotte in dibattimento, che, se correttamente valutate, avrebbero dovuto condurre a diverso esito. Sarebbe emerso, infatti, secondo la difesa, l'esercizio da parte della società di cui il ricorrente era amministratore, di una professione o di un mestiere rumoroso e legittimamente autorizzato dalle istituzioni preposte per un periodo di 365 giorni l'anno, e fino alle ore 3 del mattino, con regolare deroga per tutti i sabato notte fino alle ore 4. Il giudice avrebbe erroneamente affermato che la discoteca fosse stata aperta di giovedì dopo le ore 1 e che in più occasioni gli intrattenimenti musicali si sarebbero svolti anche in orario successivo alle 1 e in giorni diversi dal WE e che, pertanto, l'attività rumorosa sarebbe stata svolta con un uso smodato dei mezzi tipici della stessa ed in violazione delle prescrizioni imposte nel provvedimento autorizzativo. Si sarebbe così voluto sostenere erroneamente la tesi, che le prove a discarico avrebbero smentito, di un uso smodato dell'attività ed una presunta violazione di quanto prescritto dalle autorità. Quanto sopra non risponderebbe al vero in quanto, sostiene la difesa, la discoteca non sarebbe mai stata aperta di giovedì e quand'anche lo fosse stata, avrebbe avuto regolare autorizzazione fino alle ore 3 del mattino.
Dunque, solo 20 giorni di apertura in 2 anni di attività sarebbero stati inequivocabilmente certificati dai corrispettivi e dalla SIAE, rilevandosi come, a differenza di quanto affermato in sentenza, il provvedimento autorizzativo non è stato rilasciato dal comune di Trapani ma da quello di Custonaci e dalla Questura. Le prescrizioni dell'autorità peraltro sarebbero state rispettate in maniera certosina, come provati dagli elementi in atti, che sarebbero invece stati ignorati dal giudice che, anzi, avrebbe valorizzato come a prova "regina" a carico gli accertamenti ARPA di Trapani, che invece costituirebbe la principale prova a discarico della difesa, in quanto il mero superamento dei limiti previsti dalla Legge Quadro n. 447 del 1995, in assenza di un uso "smodato", non determinerebbe la configurabilità del reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 659 c.p., comma 2.
In sintesi, richiamando quanto esposto nella parte finale del primo motivo, il ricorrente sostiene che i fatti andrebbero inquadrati nell'art. 659 c.p., comma 2, in quanto il mero superamento dei decibel imposti dalla Legge Quadro n. 447 del 1995, per come sarebbe provato dal verbale ARPA che aveva irrogata la sanzione amministrativa, regolarmente pagata, il fatto non avrebbe rilevanza penale. La difesa, in particolare, nell'operare una rassegna giurisprudenziale di massime di questa Corte che hanno affrontato il tema del rapporto tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria, sostiene che debba trovare applicazione il disposto della Legge Quadro n. 447 del 1995, art. 10, comma 2, che sanziona solo amministrativamente il fatto contestato, essendosi verificato solo il superamento dei limiti di rumore previsti dalla citata legge, evidenziandosi altresì che la già corrisposta sanzione amministrativa cui è seguita la condanna penale determinerebbero la violazione del principio del ne bis in idem.
3. In calce al ricorso è stata poi formalizzata l'istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna civile ex art. 612 c.p.p., motivata dalla circostanza che la società di cui era titolare il ricorrente, è ormai inattiva da oltre due anni e che, pertanto, il F., non potendo giovarsi dalla preventiva escussione del patrimonio sociale, attesa l'inattività della società, dovrebbe, quale socio accomandatario, rifondere personalmente la cifra accordata dal giudice a titolo di provvisionale, pari ad Euro 3.500, salvo poi rivalersi sugli altra soci. Ciò comporterebbe, secondo l'istante, un danno grave ed irreparabile in considerazione delle scarse disponibilità economiche del ricorrente, attualmente disoccupato, con rischio di essere privato di beni necessari per le sue esigenze "esistenziali", anche in considerazione del fatto che egli deve far fronte ad obbligazioni derivanti da rapporti di mutuo, il cui mancato pagamento comporterebbe conseguenze difficilmente ristorabili, quali pignoramenti e procedure esecutive di vario genere.
4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta in data 3 giugno 2020, ha chiesto dichiararsi inammissibile sia il ricorso che l'istanza ex art. 612 c.p.p..
5. In data 23.06.2020 è pervenuta memoria del difensore di fiducia del ricorrente, mentre in data 26.06.2020 è pervenuta nuova nomina fiduciaria rilasciata al legale di parte civile, con allegate conclusioni scritte e nota spese.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
2. E' anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive svolte nel primo motivo di ricorso (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.
Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
3. Lo stesso è inoltre da ritenersi manifestamente infondato, atteso che il tribunale ha, con motivazione adeguata e del tutto immune dai denunciati vizi, spiegato le ragioni per le quali ha disatteso le identiche doglianze difensive esposte nel primo motivo di impugnazione.
4. Ed invero, quanto al primo motivo, la compiuta integrazione della fattispecie penale di cui all'art. 659 c.p., comma 1, discende dalla chiara e logicamente ineccepibile motivazione della sentenza impugnata, di cui è opportuno richiamare i passaggi fondamentali.
In particolare, si legge in sentenza, dagli atti utilizzabili per la decisione emerge che nei periodo oggetto di contestazione il ricorrente, quale legale rappresentante della società "Take Time di F.O. & C. S.a.s.", gestore della discoteca "(OMISSIS)" sita in località di (OMISSIS), mediante schiamazzi e rumori, abusando di strumenti sonori, utilizzati per gestire l'attività di intrattenimento musicale, disturbava il riposo delle persone residenti nelle abitazioni circostanti.
La genesi della vicenda era originata da un esposto firmato da numerosi abitanti della locale (OMISSIS) che lamentavano di non riuscire più a dormire per il rumore causato dagli spettacoli musicali tenuti all'esterno dell'esercizio commerciale "(OMISSIS)", spettacoli che spesso si erano protratti fino oltre alle 3 di notte.
A seguito dell'istruzione dibattimentale, il giudice ha tratto la "prova regina" dagli accertamenti dell'ARPA di Trapani, i quali avevano rilevato attraverso strumenti in dotazione, uno sforamento oltrcla soglia prevista di immissioni sonore che superava la normale soglia di tollerabilità. Sotto questo punto di vista, l'istruzione dibattimentale, precisa la sentenza impugnata, aveva trovato ulteriore riscontro nell'esame di tutti i testi, comprese le parti civili, abitanti nella vicina (OMISSIS), ove aveva sede la discoteca, i quali avevano confermato quanto riferito nell'esposto e in particolare dalla relazione tecnica dell'ARPA di Trapani.
Personale della Questura di Trapani procedeva ad escutere alcuni dei firmatari dell'esposto i quali, confermando quanto denunciato, avevano riferito che gli spettacoli si svolgevano prevalentemente nel fine settimana, ma che sovente si tenevano anche il giovedì e che la musica, tenuta ad altissimo volume fino alle 2/3 di notte, impediva loro di riposare. Alla luce delle emergenze istruttorie, dunque, il giudice di merito è pervenuto a ritenere come sussistenti elementi sicuramente idonei per potersi ritenere dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'attuale ricorrente in ordine al reato a lui contestato, apparendo dimostrato che le condotte rubricate -così come descritte dai denuncianti- avessero cagionato la lesione o comunque la messa in pericolo della quiete pubblica riferita alla media sensibilità delle persone. In particolare, puntualizza il giudice, i sopraindicati elementi probatori utilizzabili per la decisione avevano dimostrato che in più occasioni gli intrattenimenti musicali si erano svolti anche in orario successivo alle ore 01,00 e in giorni diversi dal fine settimana e che, pertanto, l'attività rumorosa era stata svolta con un uso smodato" dei mezzi tipici di essa ed in violazione delle prescrizioni imposte nel provvedimento autorizzativo.
5. Orbene, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano manifestamente infondate, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dal giudice di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per un presunto vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.
Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745).
Non può certo ritenersi che la sentenza si esponga a vizi motivazionali, avendo dato puntuale ed adeguata spiegazione delle ragioni della configurabilità del reato ipotizzato, non potendo certo ritenersi "contraddittoria o manifestamente illogica" la decisione nel punto - come invece sostenuto dalla difesa del ricorrente - in cui si sostiene che il giudizio di penale responsabilità sarebbe stato fondato sulla prova regina, costituita dalla relazione dell'ARPA attestante il superamento della soglia prevista di immissioni sonore che supera la normale soglia di tollerabilità.
Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, infatti, oltre alla predetta "prova regina", richiamata dal giudice in sentenza, vi è tutta quella serie di elementi probatori, costituiti dalle dichiarazioni dei vicini, firmatari dell'esposto, che avevano confermato che gli spettacoli si svolgevano prevalentemente nel fine settimana, ma sovente si tenevano anche il giovedì e che la musica, tenuta ad altissimo volume fino alle 2/3 di notte, impediva loro di riposare.
La soluzione fornita dai giudici di merito, del resto, si appalesa anche corretta in diritto, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che integra il reato previsto dall'art. 659 c.p., comma 1, l'esercizio di una discoteca i cui rumori, in ora notturna, provocano disturbo al riposo delle sole persone abitanti nell'edificio in cui è ubicato il locale, se il fastidio non è limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa, in quanto la propagazione delle emissioni sonore estesa all'intero fabbricato è sintomatica di una diffusa attitudine offensiva e della idoneità a turbare la pubblica quiete (tra le tante: Sez. 3, n. 23529 del 13/05/2014 - dep. 05/06/2014, Ioniez, Rv. 259194).
6. Nè, peraltro, ha pregio l'eccezione sollevata nel secondo motivo, secondo cui avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto dell'art. 659 c.p., comma 2, trattandosi di attività autorizzata con mero superamento dei limiti di emissione previsti dalla Legge Quadro n. 447 del 1995 (e, nel caso di specie, l'esercizio di una professione rumorosa, qual è appunto una discoteca all'aperto, deve essere subordinato al rispetto dei valori limiti assoluti, emissione ed immissione indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale nel quale sono insediati i recettori disturbati dal rumore, e di quelli differenziali, misurati all'interno degli ambienti abitativi esposti al rumore, definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 4, comma 1, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore").
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel ritenere che in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l'illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1, qualora il mestiere o l'attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui all'art. 659 c.p., comma 2, qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relative ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla L. n. 447 del 1995 (Sez. 3, n. 56430 del 18/07/2017 - dep. 19/12/2017, Vazzana, Rv. 273605).
Orbene, è evidente, nel caso di specie, come non si sia assistito nè ad un mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia, nè alla violazione di specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relative ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla L. n. 447 del 1995, quanto, piuttosto, si sia ecceduto dalle normali modalità di esercizio dell'attività autorizzata, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete, come confermato dalle emergenze processuali, che hanno dato atto di come sovente si sforassero nei fine settimana gli orari autorizzati, ossia dopo le 3 di notte (si noti che solo per il sabato era consentito arrivare fino alle 4 del mattino, ma non anche il giovedì o la domenica).
Trova pertanto applicazione il principio, correttamente richiamato dal giudice di merito, secondo cui il reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1, resta assorbito in quello previsto dal comma successivo, avente medesima obiettività giuridica e natura di reato di pericolo concreto, se il disturbo sia arrecato nel normale esercizio di un mestiere rumoroso, mentre risulta integrato in via autonoma se l'esercizio del predetto mestiere eccede le sue normali modalità o ne costituisce uso smodato (Fattispecie relativa all'esercizio di una tipografia, senza rispetto degli orari e dei giorni di chiusura e quindi con disturbo del riposo delle persone abitanti nei pressi del laboratorio, in ordine alla quale la Corte ha ritenuto configurabile l'ipotesi prevista dall'art. 659 c.p., comma 1: Sez. 1, n. 46083 del 06/11/2007 - dep. 11/12/2007, P.G. in proc. Cerrito e altro, Rv. 238168).
7. L'inammissibilità del ricorso determina l'assorbimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna civile ex art. 612 c.p.p., che, si noti, sarebbe comunque priva di pregio.
La giurisprudenza di questa Corte ha infatti a più riprese chiarito che ai fini dell'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale è necessaria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna (da ultimo: Sez. 5, n. 19351 del 18/12/2017 - dep. 04/05/2018, Zambrelli, Rv. 273202).
Nella specie, il ricorrente ha esposto genericamente le ragioni a sostegno della richiesta di sospensione, lamentando l'esistenza di un danno grave ed irreparabile in ragione del dichiarato - ma non provato - stato di disoccupazione in cui si troverebbe attualmente, documentando solo l'esistenza di concomitanti contratti di mutuo, non adempiendo all'onere probatorio richiesto. E, infatti, rimasto senza spiegazione come, a fronte del dichiarato stato di disoccupazione, egli tragga le risorse finanziarie per far fronte alle obbligazioni contratte con i mutui documentati, che, invece non gli consentirebbero di adempiere all'obbligo di versamento della invero modesta somma accordata a titolo di provvisionale.
Il mancato assolvimento di tale onere probatorio (mancata prova dello stato di attuale disoccupazione; mancata indicazione delle fonti reddituali alternative con cui questi fronteggia le obbligazioni derivanti dai contratti di mutuo), fermo restando l'assorbimento della questione per la già rilevata inammissibilità del ricorso, avrebbe giustificato comunque il rigetto dell'istanza ex art. 612 c.p.p..
8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
9. Segue, infine, la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili pari T.G. e M.D., pari ad Euro 3.400,00, oltre accessori di legge, liquidate in misura media ex D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, T.G. e M.D., che liquida in complessivi Euro 3.400,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2020
03-09-2020 06:57
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