Spacciatore palermitano chiede alla Corte Suprema di annullare l'ordinanza del Tribunale di Palermo con la quale aveva rigettato l'istanza di rideterminazione della pena nei minimi edittali a seguito della sentenza della corte Costituzionale n. 40 del 23 gennaio 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, nella parte in cui prevede un minimo edittale di otto anziché sei anni di reclusione.
Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 10902 Anno 2020Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: BIANCHI MICHELEData Udienza: 19/02/2020 SENTENZA sul ricorso proposto da: M.A. nato a P. il ............. avverso l'ordinanza del 12/07/2019 del TRIBUNALE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Tomaso Epidendio che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 12.7.2019 il Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, proposta da M.A. , di rideterminazione, a seguito della declaratoria, pronunciata con sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale, di incostituzionalità dell'art. 73 d.P.R. 309/90 nella parte in cui stabilisce il minimo edittale in anni otto di reclusione invece che in anni sei di reclusione, della pena inflitta con sentenza pronunciata, in data 6.2.2017, dalla medesima autorità giudiziaria. M.A. è stato ritenuto responsabile della cessione a terzi di cocaina, fatto commesso in data 15.12.2016. E' stata inflitta la pena di anni tre, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed € 13.333 di multa, così determinata: pena base anni 8 di reclusione ed C 26.000 di multa; diminuita per le attenuanti generiche aalla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed C 17.333 di multa, aumentata per la continuazione ed infine ridotta per il rito abbreviato alla pena sopra indicata. L'ordinanza ha rilevato che la pena inflitta risultava legale e congrua anche alla luce della nuova cornice edittale, tenuto conto del quantitativo della sostanza stupefacente. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di M.A. , chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione di legge. L'ordinanza aveva, senza adeguata motivazione, ritenuto congrua pena commisurata in misura pari al minimo edittale ritenuto incostituzionale. CONSIDERATO IN DIRITTO . Il ricorso è fondato, e va perciò annullata, con rinvio, l'ordinanza impugnata. 1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, nella parte in cui prevede un minimo edittale di otto anziché sei anni di reclusione. Questa sezione ha già ripetutamente esaminato le questioni giuridiche poste dalla richiesta di rideterminazione, in executivis, della pena inflitta (sentenze 19.7.2019, n. 41933; 12.11.2019, n. 3280/20; 14.11.2019, n. 1805/20; 19.11.2019, n. 50135; 20.11.2019, n. 51085; 26.11.2019, n. 4088/2020; 4.12.2019, n. 6183/20; 6.12.2019, n. 5550/20; 10.12.2019, n. 3301/20; 17.12.2019, n. 1814/20). Con riguardo al rapporto tra il giudicato e la dichiarazione di incostituzionalità della norma, attinente il trattamento sanzionatorio, applicata dalla sentenza di condanna divenuta irrevocabile, è consolidato l'orientamento secondo il quale, nel caso in cui la pena inflitta non sia stata interamente espiata, va compiuta la rideterminazione della pena, da parte del giudice dell'esecuzione, applicando la normativa risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità ( Sez. Un. 18.10.2013, n. 18821/2014, Ercolano; Sez. Un. 29.5.2014, Gatto). Anche con riferimento agli effetti della menzionata pronuncia costituzionale vengono in rilievo i principi già affermati dalla giurisprudenza ( Sez. Un. 26.2.2015, Marcon; Sez. Un. 26.2.2015, Jazouli; Sez. Un. 26.2.2015, Sebbar) in relazione alla vicenda che, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, aveva riguardato il trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le così dette droghe leggere, fattispecie pure interessate da una modifica in melius del minimo edittale ( "tornato" ad anni due di reclusione invece che ad anni sei di reclusione). In particolare, si è affermata la illegalità della pena commisurata sulla base di una cornice edittale incostituzionale, a prescindere dal fatto che la pena sia stata determinata in termini conformi alla cornice edittale costituzionale. La pronuncia n. 40/2019 ha mantenuto inalterato il massimo edittale ( anni venti di reclusione), limitando l'intervento innovativo al minimo edittale, che è stato ritenuto costituzionale in misura ridotta di quasi un terzo ( sei anni invece che otto anni). La rideterminazione in melius della pena inflitta, da parte del giudice dell'esecuzione, è dunque necessaria tutte le volte in cui il giudice della cognizione ha commisurato la pena in misura prossima a quel minimo edittale, poi dichiarato incostituzionale. In tali casi è evidente che il giudizio compiuto in sede di cognizione, parametrato su un dato normativo incostituzionale, non assicura la necessaria proporzione tra gravità del fatto e profilo soggettivo del reo, da una parte, e misura della pena, dall'altra. Quanto alla natura del giudizio riservato, in tali fattispecie, al giudice dell'esecuzione si è precisato che non si tratta di una operazione di mera trasposizione matematica di quel giudizio ( formulato in sede di cognizione) entro la nuova cornice edittale, bensì di un nuovo giudizio commisurativo, da operare alla stregua dei principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. e con i limiti che, di seguito, si indicano. Innanzitutto, la discrezionalità del giudice dell'esecuzione opera, laddove il giudizio formulato nella cognizione era stata parametrato con riferimento al minimo edittale incostituzionale e non, invece, al massimo edittale, nell'ambito del giudizio di riduzione della pena, e dunque non può essere inteso come autonoma commisurazione della pena. Inoltre, il giudice dell'esecuzione deve tener conto delle componenti, attinenti il trattamento sanzionatorio, già riconosciute in sede di cognizione, e anche ove frutto, nell'an, di una valutazione discrezionale, come è il caso delle attenuanti generiche e del giudizio di bilanciamento tra circostanze. Con riferimento, infine, al quantum di pena, anche nei diversi passaggi della determinazione del trattamento sanzionatorio - individuazione della pena base, applicazione delle circostanze, aumento per la continuazione, eventuale riduzione ai sensi dell'art. 444 ovvero 442 cod. proc. pen. - il giudice dell'esecuzione è vincolato quanto al risultato finale, che deve pervenire ad una pena più mite, ed opera con discrezionalità ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Il limite costituito dalla necessità che il risultato del rinnovato giudizio commisurativo sia in favorem rei deriva dalla ratio del particolare istituto processuale, finalizzato ad eliminare gli effetti, sfavorevoli per il condannato, della applicazione di una norma dichiarata incostituziona le. Con specifico riguardo al caso in cui la illegalità della pena riguardi, anche ovvero esclusivamente, un aumento di pena nella continuazione, essendo la fattispecie in tema di stupefacenti un così detto reato satellite, è stato chiarito ( Sez. Un. 26.2.2015, Sebbar) che si deve procedere a una rivalutazione del complessivo trattamento sanzionatorio, alla luce della più favorevole cornice edittale determinata dalla pronuncia costituzionale. Infatti, anche nella determinazione in concreto del quantum di aumento da apportare per i singoli reati satellite, deve comunque procedersi a una preliminare valutazione di gravità, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., in rapporto al parametro sanzionatorio legale. Dunque, anche tale porzione di pena, ove commisurata in relazione ad una cornice edittale incostituzionale, deve essere rideterminata in melius. 2. Nel caso in esame, si deve procedere alla rideterminazione, in executivis, della pena già inflitta all'esito del giudizio di cognizione, nel quale il giudice, conoscendo di reato concernente le così dette droghe pesanti commesso in data 15.12.2016, aveva applicato la norma dichiarata incostituzionale fissando la pena base in anni otto di reclusione ed C 26.000 di multa. La decisione di non procedere alla rideterminazione in me/ius della pena inflitta nel giudizio di cognizione costituisce violazione dell'art. 30 legge n. 87/1953 che impone la rideterminazione, anche in esecuzione, della pena, non interamente espiata, che sia stata inflitta applicando una norma dichiarata incostituzionale. Si è ricordato che il giudice dell'esecuzione è tenuto alla rideterminazione della pena per eliminare il ( sopravvenuto) carattere di illegalità della pena inflitta, e gli è riconosciuta discrezionalità nel determinazione del quantum della riduzione di pena. 3. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Palermo, perché proceda a nuovo esame dell'istanza proposta, facendo applicazione dei pi di diritto supra esposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo così deciso il 19 febbraio 2020.
01-04-2020 20:54
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