Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 350, comma 7, del codice di procedura penale, solo se liberamente rese.
La generica sollecitazione da parte della polizia giudiziaria (nella specie, sostanziatasi nella generica frase: «che è successo?») non è idonea a tramutare la "ricezione" delle dichiarazioni spontanee del soggetto in una "assunzione" vera e propria delle stesse, sicché non sono necessari in tal caso il previo invito alla nomina del difensore, la presenza di quest'ultimo o l'avvertimento della facoltà di non rispondere
21-09-2020 11:41
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