Sindaco trovandosi di passaggio, si avvicina ad un carabiniere intento a controllare un passante, e, nel prendere le difese di quest'ultimo si rivolge al milite, tacciandolo di abusare del suo potere e che avrebbe riferito il fatto al Prefetto e Questore.
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10/09/2020) 21-10-2020, n. 29111 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PALLA Stefano - Presidente - Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - Dott. SCARLINI Enrico V.S. - Consigliere - Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: D.A., nato a (OMISSIS); D.T.N., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 23/04/2019 del TRIBUNALE di TRANI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIGNOLA FERDINANDO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. L'Avv. LAZZARO DI TRANI si riporta ai motivi di ricorso. Svolgimento del processo1. Il Tribunale di Trani, quale giudice d'appello, ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato D.B.A. a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 612 c.p. per avere, nel corso di un controllo su strada, minacciato il carabiniere M.G. - che, vestito con l'uniforme d'ordinanza, gli aveva chiesto i documenti - dicendogli, dopo averlo ingiuriato: "stai attento a quello che fai perchè stai solo abusando della divisa che indossi...adesso ti faccio vedere chi sono io". Con la stessa sentenza è stata confermata la condanna, anche in questo caso per minaccia, di D.T.N., sindaco di (OMISSIS), il quale, trovandosi di passaggio e avvicinatosi, nel contesto sopra descritto, a D.B. e M., aveva preso le difese del primo e detto al carabiniere: "Tu non sai chi sono io; lo sono il sindaco di (OMISSIS) e tu non prendi i documenti da nessuno. Tu non sei in servizio e stai solo facendo abuso della divisa che indossi. Devi vergognarti e se non la smetti di farmi perdere tempo adesso ti arresto; sono nelle possibilità di farti arrestare perchè stai abusando della divisa. Riferirò tutto al prefetto S. e al Questore di come ti sei comportato. Stai scherzando col fuoco. Il tuo è un abuso e se non la finisci ti arresto. Arresto te e ho il potere di arrestare altri dieci carabinieri". 2. Contro la sentenza suddetta ha presentato ricorso per Cassazione il difensore di D.B.A. dolendosi - sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale - del fatto che il Tribunale di Trani abbia sovrapposto la propria valutazione a quella del primo giudice, invece "di accertare se questi abbia esaminato tutti gli elementi a disposizione, se abbia fornito una corretta interpretazione di stessi, dando una convincente risposta alle deduzioni delle parti"; inoltre, del fatto che il Tribunale abbia travisato la prova, "facendo dire a D.B. che M. avrebbe dovuto temere il potere politico e le conseguenze personali da esse vantate". Con altro motivo si duole della ritenuta sussistenza del fatto, dacchè l'espressione attribuita all'imputato sarebbe priva di efficacia minatoria, come già statuito in plurime pronunce di questa Corte. 3. Ricorso per cassazione è stato proposto anche da D.T., attraverso il medesimo difensore, dolendosi anch'egli del fatto che il Tribunale avrebbe illegittimamente - sovrapposto la propria valutazione a quella del primo giudice ed avrebbe travisato la prova, attribuendo a D.T. fatti da
questi mai commessi: il D.T., infatti, non si era mai rifiutato di esibire i documenti (che non gli erano mai stati richiesti) e "non ha mai intimato a M. di avere timore del potere politico". Con altro motivo contesta anch'egli il tenore minatorio delle frasi a lui attribuite, che erano stata pronunciate con "tono disinvolto e scherzoso", al fine di "ridimensionare i fatti". Si sarebbe trattato, oltretutto, di reato impossibile, posto che il sindaco di (OMISSIS) non era e non è ufficiale di polizia giudiziaria e non ha il potere di arrestare nessuno. Motivi della decisioneEntrambi i ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo di entrambi i ricorrenti è manifestamente infondato. Il giudizio di appello - proprio perchè costituisce revisio prioris instantiae - attribuisce al giudice d'appello il compito di riesaminare l'intero materiale probatorio e di sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di primo grado, senza doversi limitare ad accertare se la motivazione offerta da quest'ultimo sia corretta e se questi abbia compiutamente e razionalmente utilizzato il materiale probatorio a sua disposizione. La diversa opinione dei ricorrenti si riferisce, all'evidenza, al giudizio di cassazione ed è, pertanto, totalmente errata. 2. Il Tribunale non ha - in nessun passo della motivazione - attribuito a D.B. o a D.T. frasi diverse da quelle riportate in imputazione, nè alcuna della frasi riportate in ricorso. Riferendosi al fatto che M. "avrebbe dovuto temere il potere politico e le conoscenze personali da essi (imputati, ndr) vantate" il Tribunale ha, all'evidenza, esplicitato il senso delle parole pronunciate da D.B. e D.T., al fine di chiarire quale fosse il contenuto della minaccia giuridicamente rilevante; non ha "travisato i fatti" nè la prova, avendo elaborato il proprio giudizio sulla base di quanto effettivamente detto, nell'occasione, dagli imputati. Anche questo motivo di ricorso è, pertanto, manifestamente infondato. 3. E' vero che il carattere minatorio di un'espressione va valutato in relazione al contesto in cui è stata proferita. Tanto è stato correttamente fatto dai giudici di merito, avendo essi apprezzato tutte le circostanze del fatto e le qualità personali degli interessati, giungendo ad una conclusione che non ha niente di illogico o di illegittimo. a) D.B. non si è affatto limitato alla pronuncia dell'espressione riportata in ricorso ("adesso ti faccio vedere chi sono io"). La frase a lui attribuita, e per cui è stata pronunciata condanna, è più articolata e assai meno vaga: "stai attento a quello che fai perchè stai solo abusando della divisa che indossi...adesso ti faccio vedere chi sono io". Con tale espressione D.B., oltre ad attribuire a M. un indebito uso della divisa, preannunciava azioni nei suoi confronti, dal contenuto vago e indistinto, ma non per questo indifferente per il diritto, perchè lasciava intravedere ritorsioni certamente illegittime, atteso che M. non stava affatto abusando del suo ruolo (anzi, stava facendo il suo dovere); il che rappresenta, per qualsiasi persona, la prospettazione di un male idoneo a suscitare apprensione più o meno intensa, a seconda della impressionabilità o ricettività del destinatario, ma comunque reale per la carica di violenza in essa insita. Inconferente, pertanto, è la giurisprudenza richiamata dal ricorrente, che non ha affatto escluso il rilievo penale dell'espressione - peraltro amputata riportata in ricorso, essendosi limitata a rappresentare la necessità di contestualizzarla e di interpretarla in relazione alle effettive intenzioni dell'agente. b) Il tono "disinvolto" e il carattere "scherzoso" delle espressioni di D.T. sono caratteristiche assertive e congetturali delle frasi a lui addebitate, che la Corte di appello ha disatteso attraverso una diversa ricostruzione dell'accaduto e col valutare negativamente il comportamento dell'imputato, il quale non si era limitato a minacciare di "arresto" il carabiniere, ma aveva rappresentato la possibilità di far intervenire, contro di lui, il sindaco di (OMISSIS) e il prefetto di Barletta, con i quali "aveva un appuntamento". Trattasi di rappresentazione che, secondo ogni logica, non aveva nulla di scherzoso o di burlesco, ma, date le circostanze, prefigurava effettivamente interventi astiosi - da attuare presso autorità superiori - nei confronti del carabiniere e idonei, come tali, a turbare la tranquillità di quest'ultimo. La ragionevolezza della conclusione tratta dalla Corte d'appello è confermata, del resto, dal fatto che l'imputato non ebbe a invocare il carattere scherzoso delle sue espressioni nell'immediatezza del fatto, allorchè si rese conto che M. non aveva gradito il suo "scherzo" e, chiamati in ausilio i colleghi, procedette, con questi, a verbalizzare l'accaduto e alle operazioni identificazione. Quanto alla "impossibilità" del reato, trattasi di deduzione totalmente infondata, giacchè la posizione istituzionale del D.T. e le conoscenze altolocate da lui vantate costituiscono mezzi
certamente idonei a incutere il timore di rappresaglie, indipendentemente dal possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e del connesso potere di arresto. 4. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti P.Q.M.Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020. Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020 09-12-2020 20:49
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