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Sentenza

Si può sequestrare la carta per il reddito di cittadinanza in caso di false dichiarazioni?
Si può sequestrare la carta per il reddito di cittadinanza in caso di false dichiarazioni?
Cassazione penale, sezione III, sentenza 10 febbraio 2020, n. 5290
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25/10/2019) 10-02-2020, n. 5290
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SARNO Giulio - Presidente -
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere -
Dott. CERRONI Claudio - Consigliere -
Dott. DI STASI Antonella - Consigliere -
Dott. ANDRONIO A. M. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.G., nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 17/06/2019 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDRONIO Alessandro Maria;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TOCCI Stefano, che ha
concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 17 giugno 2019, il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame
proposta nell'interesse di S. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del
Tribunale di Palermo in data 1 giugno 2019 avente ad oggetto una "Carta POSTAMAT RDC", in
quanto indagato, con la moglie S.F., per il reato previsto dalla L. n. 26 del 2019, art. 7, perchè
in concorso tra loro, per ottenere il beneficio economico del "reddito di cittadinanza" dichiaravano
il falso, attestando lo stato di disoccupazione di entrambi, quando in realtà S.G. svolgeva attività
lavorativa di addetto al laboratorio di pasticceria e rosticceria in un locale denominato
"(OMISSIS)", come accertato dai carabinieri della stazione di Palermo - che effettuavano un
servizio di osservazione nel luogo predetto percependo un compenso pari a Euro 180,00 a
settimana.
Il Tribunale ha ritenuto infondata la prospettazione difensiva, basata sull'assunto che l'ISEE
necessario al fine di dimostrare di rientrare nei parametri reddituali indicati dalla legge sarebbe
stato richiesto l'8 febbraio 2019 e rilasciato in data 12 febbraio 2019 in concomitanza con l'inizio
dell'attività lavorativa di S., la cui retribuzione non avrebbe comportato il superamento del limite
massimo di ISEE annuo per ottenere il beneficio economico e, dunque, l'obbligo di comunicare
la variazione. In particolare il Tribunale ha rilevato che l'autodichiarazione presentata ai fini della
concessione del beneficio è dell'8 marzo 2019 e, perciò, riferita a un momento in cui l'indagato
svolgeva attività lavorativa da oltre un mese. Ha inoltre evidenziato l'anomalia della situazione,
rappresentata dal fatto che - al momento del controllo da parte della polizia giudiziaria - risultava
che S. svolgesse lavoro senza regolare contratto; mentre, solo successivamente, era stata
documentata l'esistenza di un contratto di lavoro semestrale.
2. Avverso l'ordinanza l'indagato, ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione,
deducendo, con unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 125 c.p.p. e della "L. n. 26 del
2019", nonchè vizi della motivazione, sulla premessa che la variazione di reddito ritenuta
penalmente rilevante, legata alla nuova attività occupazionale da lui svolta, si sarebbe prodotta
in un momento successivo al rilascio della documentazione ISEE necessaria per la domanda del
reddito di cittadinanza. Secondo la difesa, sarebbe dubbia l'esistenza di un obbligo di comunicare
tale variazione di reddito non essendosi comunque verificato il superamento della soglia richiesta
dalla legge - pari ad Euro 9.360,00 annui (D.L. n. 4 del 2019, art. 3, comma 4) - per la
concessione del beneficio, dal momento che il reddito percepito sarebbe di 180,00 Euro
settimanali, per un contratto di durata semestrale.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Viene in rilievo il D.L. n. 4 del 2019, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26 del
2019, il quale prevede: al comma 1, che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'art. 3, rende o utilizza dichiarazioni o
documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la
reclusione da due a sei anni"; al comma 2, che "L'omessa comunicazione delle variazioni del
reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonchè di altre informazioni
dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'art.
3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni". Entrambe le
fattispecie - la prima delle quali caratterizzata dal dolo specifico - si configurano come reati di
condotta e di pericolo, in quanto dirette a tutelare l'amministrazione contro mendaci e omissioni
circa l'effettiva situazione patrimoniale e reddituale da parte dei soggetti che intendono accedere
o già hanno acceduto al "reddito di cittadinanza". Si tratta, cioè, di una disciplina correlata, nel
suo complesso, al generale "principio antielusivo" che, come più volte affermato da questa Corte
(ex plurimis, Sez. 4, n. 18107 del 16/03/2017, Rv. 269806, e la giurisprudenza ivi richiamata),
s'incardina sulla capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost., la cui ratio risponde al più
generale principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.; per cui, la punibilità del reato di
condotta si rapporta, ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del cittadino
verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico. Tale essendo la ratio delle due
fattispecie incriminatrici del D.L. n. 4 del 2019, art. 7, deve ritenersi che le stesse trovino
applicazione indipendentemente dall'accertamento dell'effettiva sussistenza delle condizioni per
l'ammissione al beneficio e, in particolare, del superamento delle soglie di legge. Nè la necessità
di un tale accertamento emerge dalla formulazione letterale della disposizione, nella misura in
cui questa si riferisce, al comma 1, "al fine di ottenere indebitamente il beneficio" e, al comma
2, al complesso delle "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del
beneficio". Entrambi i riferimenti devono essere, infatti, intesi come diretti a qualificare i dati che
sono in sè rilevanti ai fini del controllo, da parte dell'amministrazione erogante, sulla sussistenza
dei presupposti per la concessione e il mantenimento del beneficio e a differenziarli da quelli
irrilevanti, senza che possa essere lasciata al cittadino beneficiario la scelta su cosa comunicare
e cosa omettere. E ciò, perchè - come visto - il legislatore ha inteso creare un meccanismo di
riequilibrio sociale, quale il reddito di cittadinanza, il cui funzionamento presuppone
necessariamente una leale cooperazione fra cittadino e amministrazione, che sia ispirata alla
massima trasparenza, come emerge anche dai successivi commi del richiamato art. 7, che
disciplinano, non a caso, un'ampia casistica di fattispecie di revoca, decadenza e sanzioni
amministrative.
Tale conclusione interpretativa si pone, del resto, in armonia con quanto già affermato da questa
Corte in relazione alla fattispecie penale di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, in materia di
patrocinio a spese dello Stato, a norma del quale "La falsità o le omissioni nella dichiarazione
sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste
dall'art. 79, comma 1, lett. b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con
la multa da Euro 309,87 a Euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue
l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca,
con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo
Stato". In particolare, secondo Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 16/02/2009, Rv. 242152,
integrano il delitto di cui al richiamato art. 95 le false indicazioni o le omissioni, anche parziali,
dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra
dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente
dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio. E tale
orientamento ha trovato conferma nella giurisprudenza successiva delle sezioni semplici (ex
multis, Sez. 4, n. 40943 del 18/09/2015, Rv. 264711), la quale ha anche precisato che si tratta
di un'interpretazione che non si pone in contrasto con la Costituzione - e, in particolare, con gli
artt. 2, 3, 24 e 27 - perchè attinge al generale dovere di lealtà dei cittadini verso
l'amministrazione, che consente l'anticipazione della tutela penale attraverso l'utilizzazione dello
strumento del reato di pericolo (Sez. 4, n. 18107 del 16/03/2017, Rv. 269806), fatta
evidentemente salva l'esclusione della punibilità di condotte nelle quali manchi l'elemento del
dolo, sia pure eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Rv. 277129; Sez. 4, n. 7192 del
11/01/2018, Rv. 272192). Si tratta di affermazioni che possono trovare applicazione, in via
analogica, anche in relazione alla disciplina fissata dall'art. 7 del D.L. n. 4 del 2019, la quale non
si differenzia in maniera essenziale da quella del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, in quanto
entrambe appaiono dirette a sanzionare la violazione del dovere di lealtà del cittadino verso
l'amministrazione che eroga una provvidenza in suo favore e non prevedono, perciò, la necessità
di accertare la sussistenza in concreto dei requisiti reddituali di legge.
3.2. I principi appena affermati trovano applicazione anche nel caso di specie, in cui la
ricostruzione fornita dalla difesa appare, comunque, ampiamente smentita dalla successione dei
fatti, come correttamente riportati nell'ordinanza impugnata. Emerge, in particolare, che: a)
l'accertamento dello svolgimento di attività lavorativa da parte di S. era derivato da
appostamenti dei carabinieri presso il suo luogo di lavoro; b) tale attività lavorativa secondo
quanto dichiarato dallo stesso S., era cominciata l'8 febbraio 2019, ovvero lo stesso giorno in
cui gli interessati avevano chiesto il rilascio della attestazione ISEE, poi effettivamente rilasciata
il 12 febbraio 2019; c) la domanda di reddito di cittadinanza era stata presentata, con la relativa
autodichiarazione sulla situazione reddituale e patrimoniale, nella successiva data del 18 marzo
2019, senza che l'attività lavorativa, già in corso di svolgimento, fosse stata posta a conoscenza
dell'amministrazione; d) successivamente è stata prodotta un'attestazione relativa all'esistenza
di un regolare rapporto di lavoro, sulla base di un contratto di durata semestrale, che contrasta
con la prospettazione difensiva iniziale, secondo la quale l'attività lavorativa risultava svolta "al
nero"; e) allo stato degli atti, tale attestazione appare giustificata dall'intento di limitare il reddito
percepito a soli sei mesi e ad importo totale di Euro 7200,00 in modo da collocarlo al di sotto
della soglia di legge; f) il complesso di questi elementi fa ritenere sussistente anche il dolo
specifico del reato di cui al D.L. n. 4 del 2019, art. 7, comma 1, con particolare riferimento alla
sostanziale incertezza del reddito effettivamente percepito a seguito di attività lavorativa il nero,
il cui effettivo ammontare è stato prima taciuto e poi artificiosamente diminuito dagli indagati;
g) i riscontrati indizi di reato giustificano il disposto sequestro della Carta Postamat, in vista di
una revoca del beneficio.
E' proprio in relazione a casi come questo che il legislatore ha concepito le sanzioni penali di cui
al richiamato art. 7, allo scopo di evitare che il soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza
possa omettere di comunicare all'amministrazione l'esistenza di redditi percepiti al nero,
lasciando all'amministrazione stessa l'onere di determinarne l'esatto ammontare e di computarlo
ai fini del superamento delle soglie di accesso al beneficio.
3.3. In conclusione, per quanto riguarda la fattispecie cautelare in esame, può essere formulato
il seguente principio di diritto: "ai sensi del D.L. n. 4 del 2019, art. 7, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 26 del 2019, il sequestro preventivo della carta reddito di cittadinanza,
nel caso di false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, da parte del
richiedente, può essere disposto anche indipendentemente dall'accertamento dell'effettiva
sussistenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio".
4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020
Avv. Antonino Sugamele

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