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Sentenza

Schiamazzi notturni di avventori di un esercizio commerciale sito nella via Manzoni ad Erice avrebbero disturbato il riposo o le occupazioni delle persone.
Schiamazzi notturni di avventori di un esercizio commerciale sito nella via Manzoni ad Erice avrebbero disturbato il riposo o le occupazioni delle persone.
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-02-2020) 08-06-2020, n. 17279

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone - Presidente -

Dott. GAI Emanuela - Consigliere -

Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere -

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere -

Dott. ZUNICA Fabio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.F., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 10-04-2019 del Tribunale di Trapani;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Fabio Zunica;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MOLINO Pietro, che concludeva per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso;

udito per la parte civile l'avvocato Caterina Calia, sostituto processuale dell'avvocato Michele Cavarretta, che chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso e depositava conclusioni scritte e nota spese.

udito per il ricorrente l'avvocato Rosario Sansone, che concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 10 aprile 2019, il Tribunale di Trapani condannava B.F. alla pena di 500 Euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 659 c.p., a lui contestato perchè, quale titolare e gestore dell'esercizio commerciale "(OMISSIS)", mediante rumori e impedendo gli schiamazzi notturni degli avventori del locale, disturbava il riposo o le occupazioni delle persone; in (OMISSIS).

B. veniva altresì condannato dal Tribunale al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, M.A., da liquidarsi in separato giudizio, nonchè al pagamento in favore del medesimo di una provvisionale quantificata in 8.000 Euro.

2. Avverso la sentenza del Tribunale siciliano, B., tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi.

Con il primo, la difesa deduce la violazione dell'art. 649 c.p.p., in relazione alla mancata applicazione del divieto del ne bis in idem, evidenziando che l'imputato era stato già condannato con sentenza emessa il 18 luglio 2016, divenuta irrevocabile l'11 maggio 2017, dal Tribunale di Trapani per i medesimi fatti, risultando dal raffronto tra il capo d'imputazione della sentenza passata in giudicato e quello oggetto del presente processo che le condotte, il nesso causale, gli eventi, il luogo e le persone erano identiche; in entrambi i casi, infatti, i procedimenti hanno avuto origine da numerose denunce sporte da M.A. e riguardano i continui disturbi causati dai rumori provenienti dal locale "(OMISSIS)" di proprietà dell'imputato, essendo le condotte del presente procedimento ("fino al dicembre 2014") precedenti a quelle contestate nell'ambito del procedimento definito con la sentenza passata in giudicato, in quanto quest'ultima ha avuto ad oggetto condotte poste in essere "dal giugno 2011 fino a oggi", intendendosi come momento interruttivo della condotta la data di emissione della sentenza che ha definito il giudizio, cioè il 18 luglio 2016.

Con il secondo motivo, oggetto di censura è la violazione dell'art. 192 c.p.p., osservandosi che il Tribunale aveva errato nella valutazione e nella interpretazione del compendio probatorio, con particolare riferimento alle risultanze della consulenza tecnica effettuata dal Dott. T., non avendo il giudice monocratico tenuto conto delle contrarie argomentazioni puntualmente operate dal consulente della difesa Dott. P., che aveva segnalato i vari errori procedurali che avevano caratterizzato le misurazioni del consulente del P.M..

In tal senso, un primo e fondamentale profilo di criticità riguarderebbe lo strumento utilizzato, ovvero un microfono prepolarizzato per campo libero, del tutto inadeguato alla rilevazione dei rumori provenienti da una fonte non accertata, occorrendo invece un ben più adatto microfono per campo diffuso.

Peraltro, il microfono per campo libero era stato posizionato nella camera da letto del primo piano dell'immobile dove insiste l'attività di B., con porte e finestre chiuse e con la contestuale presenza delle persone che occupavano l'appartamento, le quali hanno continuato a svolgere le loro attività quotidiane, il che ha impedito di comprendere la fonte effettiva della rumorosità registrata.

L'omessa misurazione dei valori "a finestre aperte" e la mancata comparazione dei dati rilevati "a finestre chiuse" rendevano inapplicabile il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 4, rendendo l'accertamento compiuto dal consulente tecnico del tutto soggettivo e inattendibile, fondandosì il dìscrimine tra tollerabile e non tollerabile sul "valore differenziale effettivo", dato dalla differenza tra il "rumore ambientale", prodotto da una determinata fonte all'interno di un certo ambiente, e il "rumore residuo", ossia il rumore accertato nei luoghi in cui viene effettuata l'attività, decurtato da altre fonti momentanee. Peraltro, nel caso di specie, le rilevazioni erano state effettuate per 12 giorni, senza considerare le condizioni di pioggia e di vento che si erano verificate per buona parte del periodo di osservazione, che avevano alterato le risultanze finali, fermo restando che l'accertamento tecnico utilizzato dal Tribunale non poteva ritenersi nè metodologicamente corretto nè di conseguenza attendibile, avendo il consulente del P.M. discrezionalmente aggregato dati tra loro non omogenei.

Con il terzo motivo, il ricorrente censura la violazione dell'art. 659 c.p. e art. 192 c.p.p., evidenziando che, al di là dell'inutilizzabilità e inaffidabilità della consulenza del Dott. T., il reato contestato non poteva comunque ritenersi configurabile, posto che, a parte il signor M., unico querelante, che abita al primo plano sopra il pub e il signor S., che abita al secondo piano, gli altri testimoni, tutti condomini dello stesso stabile, avevano dato una versione differente dei fatti, precisando anche che da un determinato momento la situazione è migliorata tanto da non causare più disturbi intollerabili. Dunque, le lamentele di sole due persone non potevano ritenersi sufficienti a integrare il reato contestato, atteso che quest'ultimo si configura quando la condotta è idonea ad arrecare disturbo a un numero indeterminato di persone.

In ogni caso, non era stato considerato che l'imputato, all'udienza del 10 aprile 2019, ha depositato una documentazione attestante la bonifica, effettuata il 22 marzo 2013, presso il proprio locale, per cui sarebbe stato doveroso operare una distinzione temporale rispetto alle condotte riferite dai testi, avendo in ogni caso la sentenza impugnata omesso di considerare non solo la consulenza del Dott. P., ma anche le testimonianze rivelatesi "favorevoli" all'imputato, come quelle di G.C. e di Ge.Pa., o come le sommarie informazioni di A.M., acquisite sul accordo delle parti al fascicolo per il dibattimento, non essendo chiaro quali sarebbero gli altri residenti che, come si legge nella sentenza imputato, avrebbero confermato il racconto dei testi M. e S..

Con il quarto motivo, infine, la difesa lamenta l'erronea applicazione della disciplina del reato continuato, osservando che la pena non andava aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., in quanto si era in presenza di un reato permanente e non di plurime condotte riconducibili a un medesimo disegno criminoso.
Motivi della decisione

Il primo motivo è inammissibile, mentre sono fondati il secondo e il terzo motivo, il cui accoglimento è destinato ad assorbire la valutazione del quarto motivo.

1. Iniziando dal primo motivo, deve innanzitutto rilevarsi sia che l'eccezione processuale è stata sollevata per la prima volta in questa sede, sia che, rispetto alla prospettazione degli elementi a supporto dell'eccezione, il ricorso sconta seri limiti di autosufficienza, non risultando allegati gli atti del distinto procedimento penale, i cui fatti si assumono sovrapponibili a quelli per cui si procede.

Ciò comporta l'inammissibilità della doglianza difensiva, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Rv. 276122, Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Rv. 263407 e Sez. 5, n. 43485 del 07/04/2014, Rv. 260828), secondo cui non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem" sostanziale, in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito.

A ciò deve solo aggiungersi che, nel caso di specie, già alla stregua di quanto risulta dalla stessa prospettazione difensiva, non appare ravvisabile, sotto il profilo della coincidenza temporale delle condotte, l'identità del fatto necessaria ai fini dell'operatività della preclusione processuale di cui all'art. 649 c.p.p., atteso che il reato contestato in questa sede si assume commesso fino al "(OMISSIS)", mentre quello ascritto a B. nel giudizio definito con sentenza irrevocabile risulta collocato temporalmente "dal (OMISSIS) a tutt'oggi", dovendosi individuare il limite cronologico della condotta non nella sentenza che ha definito il processo, ma nell'atto processuale con cui è stata esercitata l'azione penale, che appare risalente a prima del (OMISSIS), 2. Risultano invece meritevoli di accoglimento le censure sollevate con il secondo e il terzo motivo, con i quali, con considerazioni tra loro sovrapponibili, è stata censurata la valutazione del materiale probatorio da parte del Tribunale. Ed invero, non può sottacersi che, nell'esporre le ragioni poste a fondamento del giudizio di condanna dell'imputato, il giudice ha operato una disamina frammentaria degli elementi probatori acquisiti, valorizzando solo le prove veicolate dall'accusa e non confrontandosi adeguatamente con le fonti dimostrative di segno contrario, soprattutto con quelle provenienti dalla difesa.

In particolare, nella sentenza impugnata, sono state richiamate le dichiarazioni di M.A., S.A. e G.C., condomini dello stabile di via Manzoni in Erice, i quali hanno riferito dei forti rumori che provenivano fino a tarda notte dalla sottostante (OMISSIS)", gestita dall'imputato B.F.. Lo scrutinio del quadro probatorio è stato poi completato dal richiamo agli interventi in loco del personale della Squadra amministrativa della Questura di Trapani e soprattutto alla consulenza del tecnico dell'Arpa T.D., il quale ha relazionato in dibattimento sugli esiti delle proprie verifiche effettuate nell'appartamento del denunciante M., verifiche da cui era emerso che i valori di inquinamento acustico registrati superavano i limiti di legge.

E' stato in tal senso precisato che il tecnico T. aveva installato nella camera da letto dell'appartamento occupato dal denunciante M. una centralina di rumore che, in 12 giorni di monitoraggio, aveva rilevato il superamento di 3 decibel dei valori differenziali di immissione, a causa di un rumore eutropico, generato dagli avventori del locale e dallo spostamento dei tavoli.

3. Orbene, la valutazione del compendio probatorio operata da parte del Tribunale non può ritenersi esauriente e sufficientemente critica.

Ed invero, per quanto concerne l'accertamento tecnico compiuto dal consulente incaricato nel corso delle indagini, deve osservarsi che la difesa ha proposto una ricostruzione alternativa, sostenuta in dibattimento dal consulente P.G., la cui relazione tecnica è stata acquisita all'udienza del 27 marzo 2019.

In tale elaborato, sono state espresse critiche articolate sia rispetto all'idoneità degli strumenti tecnici adoperati (microfono prepolarizzato per campo libero e non microfono per campo diffuso), sia in ordine al metodo di rilevazione dei rumori (a finestre chiuse e non anche a finestre aperte), anche in relazione alle condizioni metereologiche del periodo in cui ha avuto luogo il monitoraggio, sia con riferimento all'aggregazione dei dati rilevati e all'applicabilità del criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 4.

All'udienza del 10 aprile 2019, inoltre, è stata acquisita al fascicolo per il dibattimento documentazione attestante l'esecuzione in data 22 marzo 2013 di un progetto di bonifica curato dal Dott. P. presso il locale gestito dall'imputato A tale intervento peraltro avevano fatto riferimento alcuni testi, come G.C. e Ge.Pa., le quali hanno dichiarato che, dopo l'insonorizzazione del locale, i rumori provenienti dalla birreria si sono decisamente attenuati.

Orbene, tali risultanze probatorie non sono state prese in considerazione nella sentenza impugnata, sebbene si trattasse di rilievi non trascurabili, incidenti, da un lato, sulla correttezza dell'accertamento tecnico posto a base della condanna e, dall'altro, sull'esecuzione di un intervento, la bonifica del locale, di cui sarebbe stato doveroso approfondire l'efficacia, e tanto anche alla luce delle ripercussioni di tale condotta ai fini del computo del termine di prescrizione del reato.

4. In definitiva, la sentenza impugnata presenta evidenti lacune rispetto alla valutazione del materiale probatorio, compiuta in maniera parziale e assertiva e comunque senza un serio confronto con gli aspetti critici rilevati dalla difesa, che avrebbero meritato un'adeguata risposta, in un senso o in un altro. Alla stregua di tali considerazioni, si impone quindi l'annullamento della sentenza impugnata, con conseguente rinvio al Tribunale di Trapani per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trapani.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020
Avv. Antonino Sugamele

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