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Sentenza

Rivenditore di auto condannato: l'auto ha i chilometri taroccati.
Rivenditore di auto condannato: l'auto ha i chilometri taroccati.
Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 10339 Anno 2020 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 04/10/2019 
sul ricorso proposto da: C.P. nato a  V. il ...........avverso la sentenza del 03/07/2018 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IfVIPERIALI; udito il  Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI -çhe t:ta conclusoctriedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. Udito il difensore 
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO l. La Corte di Appello di Milano con sentenza del 3/7/2018 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Pavia nei confronti di C.P. in ordine a due delitti di truffa,  con le conseguenti condanne alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per Cassazione il C. sollevando due motivi di impugnazione: 2.1. Con il primo motivo ha dedotto il  vizio  di motivazione e  la violazione di legge in ordine alla valutazione delle prove, per essersi riconosciuto il delitto di truffa ai danni della persona offesa C. sulla base delle dichiarazioni di questo in ordine a quanto gli avrebbe riferito -   in ordine ai chilometri percorsi dall'autovettura venduta -un suo meccanico di fiducia, persona nemmeno indicata come testimone, dichiarazione che si deduce essere inutìlizzabile per la violazione dell'art. 195 comma l cod. proc. pen. 2.2. Con il  secondo motivo di ricorso il C. ha dedotto la violazione dì legge per essersi ritenuto il  ricorrente colpevole di truffa ai danni dello S. pur nel difetto dell'elemento oggettivo del reato, non essendo stato posto in essere alcun inganno nei confronti dello stesso S. in quanto la realtà processuale avrebbe, invece, evidenziato un ripensamento del predetto in ordine all'acquisto, come avrebbero confermato le testimonianze dei figli, con successivo intento del C. di vendere la vettura a  terzi per consegnare il ricavato allo S.  3. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è aspecifico, oltre che manifestamente infondato, in quanto non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che desume l'inganno perpetrato ai danni del C. in ordine al chilometraggio della vettura a  questo venduta dal C. non già da quanto la persona  offesa avrebbe  appreso da un meccanico di fiducia, bensì dalle dichiarazioni del teste S. , che ha riferito di aver ceduto al C. l'autovettura che aveva percorso 282.000 km, evidentemente prima che la stessa venisse venduta dal ricorrente al C.  nella convinzione di questo che si trattasse di veicolo che aveva percorso solo 130.000 km.: la mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). Peraltro, per mera completezza di esposizione, giova anche rilevare che non risulta nemmeno dedotto che il ricorrente abbia chiesto l'esame del teste di riferimento indicato dalla persona offesa nella sua deposizione testimoniate, sicché non risultano limiti all'utilizzabilità della deposizione della persona offesa, anche nella parte relativa alle circostanze apprese de relato. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché, a fronte di una congrua ricostruzione dei fatti ad opera delle sentenze di merito, che hanno evidenziato come lo S.  abbia corrisposto al C.  una somma per l'acquisto di vettura che, tra l'altro, la certificazione del P.R.A. ha, poi, rivelato essere stata già precedentemente venduta dall"autosalone del ricorrente ad altri, prospetta, invece, una "rilettura" degli elementi  di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte dì cassazione, trattandosi, invece, dì valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il  vizio di legittimità la mera prospettazione dì una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 -06/02/2004, Elia, Rv. 229369), sicché non sono deducibili censure attinenti a  vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà, e  sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o  evidenziano ragioni in fatto per giungere a  conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.  pen., valutati i   profili  di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il  ricorso e  condanna il  ricorrente al pagamento delle spese processuali e  al versamento della somma di euro duemila a  favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso nella camera di consiglio del 4 ottobre 2019
Avv. Antonino Sugamele

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