Risponde di omicidio colposo il conducente dell'autovettura che, colposamente violando la regola cautelare di cui all'art. 141 C.d.S. (velocità), in particolare per non aver adeguato la condotta di guida della propria autovettura allo stato dei luoghi in cui transitava, cagioni la morte di un uomo investendolo mentre era alla guida del proprio velocipede regolarmente munito di catarifrangente posteriore
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-11-2020) 26-11-2020, n. 33226
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente -
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FERRANTI Donatella - rel. Consigliere -
Dott. CENCI Daniele - Consigliere -
Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.C., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/04/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FERRANTI DONATELLA.
Svolgimento del processo
1.La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Brescia del 26.10.2015, che aveva assolto perchè il fatto non costituisce reato V.C., ha pronunciato nei suoi confronti sentenza di condanna alla pena di mesi sei di reclusione in relazione al seguente capo di imputazione: reato di cui all'art. 589 c.p. perchè, per colpa consistita nella violazione della regola cautelare di cui all'art. 141 C.d.S., in particolare per non aver adeguato la condotta di guida della propria autovettura allo stato dei luoghi in cui transitava, cagionava la morte di Vi.Fr. investendolo mentre era alla guida del proprio velocipede. In (OMISSIS).
2. Il fatto è stato ricostruito dai Giudici di merito come segue:
2.1. V.C., infermiera, dopo il turno in ospedale, alla guida della propria autovettura Citroen Xara, tg (OMISSIS), percorreva la strada provinciale (OMISSIS), carreggiata rettilinea pianeggiante con limite di velocità 70 km/h, proveniente da (OMISSIS) e diretta a (OMISSIS). Giunta nei pressi di un sottopasso ferroviario, procedendo ad una velocità di circa 60/70 km/h entrava in collisione con il velocipede condotto da Vi. che marciava ad una velocità di 15/25 kmh nella stessa direzione, ad una distanza di 90 centimetri dal margine destro della carreggiata senza indossare il giubbotto ad alta visibilità con catarifrangenti; l'illuminazione pubblica era assente, il manto stradale asciutto, non venivano rilevate tracce di frenata; il punto d'urto era individuato nel sottopasso a circa 80-90 centimetri dal margine destro, dove erano rinvenuti frammenti del catarifrangente posteriore della bici e il cestino di metallo; l'autovettura riportava danni nella parte anteriore destra, il velocipede nella parte posteriore.
2.2.11 Giudice di primo grado aveva ritenuto che non vi fosse prova dell'esigibilità di una condotta alternativa da parte dell'imputata idonea a evitare l'evento mortale e ciò in quanto non era provato che i dispositivi di illuminazione del velocipede fossero in funzione mentre i catarifrangenti posti sui pedali potevano non essere visibili al momento dell'impatto a causa delle scarpe sportive indossate dalla vittima; al tempo stesso si riteneva possibile che il Vi. si fosse spostato repentinamente dal lato destro della carreggiata sulla sinistra, per evitare una pozza di acqua posta lungo la sua corsia di marcia.
2.3. La Corte d'appello riteneva la colpevolezza della imputata in quanto dai rilievi fotografici e planimetrici risultava che il catarifrangente posteriore del velocipede era installato e rendeva la bici avvistabile, nonostante la vittima non indossasse il giubbotto catarifrangente e non si avesse la prova che i dispositivi dei pedali della bicicletta fossero concretamente visibili.
Affermava, inoltre, che la V. non aveva tenuto una guida attenta e prudente che le avrebbe consentito di avvistare la bicicletta o comunque di evitarla, frenando o allargandosi verso il centro della carreggiata e comunque riducendo la velocità.
Riteneva, infine, in base al punto d'urto che nessuna manovra repentina fosse imputabile al ciclista che, al momento dell'investimento, si trovava a 90 centimetri dal margine destro, in quanto si era spostato già da tempo verso il centro della carreggiata, proprio per superare la pozzanghera che si trovava all'inizio del sottopasso.
3. V.C., a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione e censura la sentenza proponendo i motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.:
a) con il primo motivo deduce violazione di legge, dolendosi del fatto che la Corte di appello abbia riformato la sentenza assolutoria sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni del consulente tecnico del pubblico ministero senza procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale come imposto dall'art. 603 c.p.p., comma 3-bis;
b) con il secondo motivo lamenta mancanza o illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che non si confronta con quanto affermato nella memoria difensiva presentata alla Corte di appello avente ad oggetto la puntuale ricostruzione della dinamica dell'incidente;
c) con il terzo motivo deduce vizio della motivazione evidenziando che la perizia medico-legale aveva accertato che il ciclista era alla guida del velocipede con una concentrazione di alcool di 1,91 g/l e 2.06 g/l e che tale alterazione e situazione di ebbrezza poteva aver causato la manovra repentina di spostamento a sinistra ipotizzata dal Tribunale nella sentenza assolutoria;
d) con il quarto motivo deduce illogicità e carenza di motivazione nella determinazione del periodo di sospensione della patente di guida, individuato in un anno in ragione del non indifferente grado della colpa; ciò nonostante si fosse dato atto delle condizioni di stanchezza dell'imputata uscita da un turno di lavoro in ospedale; lamenta, inoltre, che non si è sarebbe tenuto conto del concorso di colpa della vittima che non aveva azionato i dispositivi di illuminazione e si trovava in situazione di ebbrezza alcolica;
e) con quinto motivo deduce che nel giudizio di equivalenza delle aggravanti con le generiche non è stato esplicitato il criterio di valutazione.
4. Il Procuratore generale in sede ha chiesto con requisitoria scritta ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 1377, art. 23, comma 8 ha chiesto l'annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso.
4.1 Il difensore dell'imputata Avvocato Stefano Paloschi, ha depositato il 13.11.2020 conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il primo e il secondo motivo del ricorso sono infondati.
1.1.Attualmente il novellato art. 603 c.p.p., che presenta un nuovo comma 3-bis, impone la rinnovazione del dibattimento in appello nei casi di proscioglimento in primo grado, disponendo che nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice disponga la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Naturalmente il giudice di appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria solo nel caso in cui intenda riformare in peius la sentenza impugnata, basandosi su una valutazione diversa da quella effettuata dal primo giudice della prova dichiarativa che abbia carattere di decisività. Ne deriva che la norma di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3 bis, non implica alcun automatismo nella riassunzione delle prove dichiarative, poichè il giudice di appello è tenuto dapprima a verificare se i motivi di gravame articolati dal pubblico ministero siano ammissibili, in quanto formulati in ossequio ai criteri indicati dall'art. 581 c.p.p., e se le prove indicate siano decisive; quindi a decidere non necessariamente in limine litis ma anche all'esito della discussione e consentito comunque il contraddittorio delle parti - in ordine alla loro rinnovazione.
1.2. In quest'ordine di idee, le Sezioni unite hanno condivisibilmente fornito risposta affermativa al quesito se la dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico possa costituire prova dichiarativa assimilabile a quella del testimone, rispetto alla quale il giudice d'appello debba, qualora la ritenga decisiva, procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa. Il supremo Collegio ha, infatti, ritenuto che il giudice d'appello sia tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale, procedendo all'esame del perito o del consulente tecnico, se questi sia stato già esaminato nel dibattimento di primo grado e la sua dichiarazione sia ritenuta decisiva (Sez. U., n. 14426 del 28.1.2019, Pavan). Dunque, il giudice di appello, per riformare in peius una sentenza assolutoria, non può basarsi sulla mera rivalutazione delle perizie e delle consulenze in atti, ma deve procedere al riascolto degli autori dei predetti elaborati già sentiti nel dibattimento di primo grado, altrimenti determinandosi una violazione del principio del giusto processo, ai sensi dell'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza Dan c. Moldavia del 5 luglio 2011, n. 8999, della Corte Europea dei diritti dell'uomo (Cass., Sez. 2, n. 34843 del 1.7.2015, Sagone, Rv. 264542; Sez. 4, 3.11.2016, Bordogna ed altri). Sono stati, dunque, estesi alle dichiarazioni del perito i principi già elaborati per la deposizione testimoniale dalle Sezioni unite e, ancor prima, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
1.3. Nel caso in esame, come risulta dalla argomentata motivazione della sentenza impugnata, il giudice di secondo grado ha ricostruito i fatti in termini diversi da quelli cui era approdato il Tribunale alla luce della valorizzazione di elementi tecnici oggettivi desumibili dalla relazione scritta del consulente tecnico del Pm (non dalle sue dichiarazioni), dalla documentazione fotografica e dai rilievi della polizia giudiziaria, in particolare dal rinvenimento dei frammenti del catarifrangente posteriore della bici e dalla individuazione del punto d'urto situato a 90 cm dal margine destro, dati oggettivi che, secondo la Corte territoriale, avrebbero consentito l'avvistamento in concreto del velocipede da parte dell'imputata. Ciò anche in considerazione del fatto che il tratto di strada, rettilineo sia prima e lungo il sottopasso, rendeva visibile la bici a seguito dell'accensione dei fari, sia abbaglianti che anabbaglianti, fol 7 e quindi rendeva esigibile la manovra di emergenza, con spostamento verso il centro della carreggiata o comunque di frenata da parte della V. per evitare l'evento mortale o comunque rendere meno drammatico l'effetto della collisione.
La Corte d'appello, quindi, ai fini del decidere, ha dato particolare e specifico rilievo all'insieme dei dati oggettivi acquisiti durante l'istruttoria e ha argomentato che, proprio la presenza del catarifrangente posteriore di cui sono stati rinvenuti solo i frammenti ma che costituisce "l'e lemento fisso e tipico di ogni velocipede dotato di dispositivo di illuminazione", rendeva la bicicletta visibile da chi era alla guida dell'auto sia che l'imputata avesse azionato gli abbaglianti o invece solo i fari anabbaglianti (in quest'ultimo caso il velocipede era visibile a circa dieci metri di distanza). Valorizzando questi elementi tecnici, desunti, oltre che dai rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria, dalla consulenza tecnica depositata dal Pubblico Ministero, la Corte territoriale ha affermato, sulla base della stessa rappresentazione dei luoghi e della dinamica del sinistro ritenuta dal primo giudice (fol 6), la responsabilità per colpa della ricorrente in quanto non aveva avuto una guida attenta e prudente in relazione alle condizioni di luogo e di tempo (ora notturna attraversamento di un sottopasso privo di illuminazione) e non aveva compiuto alcuna manovra di emergenza (spostamento al centro della carreggiata o azionamento del dispositivo di frenata) per evitare il velocipede, che era ben visibile anche in considerazione dei vestiti chiari indossati dalla vittima.
1.4. Il conclusione, ritiene il Collegio che la Corte territoriale non ha violato il principio della rinnovazione del dibattimento, secondo il patrimonio condiviso della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.U. n. 18620 del 19.01.2017, Patalano, rv 269786-01; Sez. 5, n. 57093 del 15/11/2018, Spreafico; Sez. 5, n. 57070 del 31/10/2018, Serra; Sez. 2, n. 55158 del 18/9/2018, Miccichè; Sez. 5, n. 53415 del 18/6/2018, Boggi) che ha efficacemente chiarito come alla rinnovazione dovrà darsi corso non già quando si pongano questioni di valutazione tout court di una prova dichiarativa, bensì nelle sole ipotesi in cui vi sia stata, della prova predetta, una valutazione difforme rispetto a quella che si ritenga doverosa (Sez. 3, n. 46225 del 9/7/2018, Vertua; Sez. 4, n. 38363 del 23/5/2018; Sez. 1, n. 20186 del 16/1/2018,) e la dichiarazione sia ritenuta decisiva.
1.5. Deve anche affermarsi che il giudice di appello ha osservato l'obbligo motivazionale che gli derivava dall'aver riformato totalmente la decisione di primo grado sostituendo alla pronuncia di assoluzione quella di condanna e ha delineato le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio confutando specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dimostrandone in modo rigoroso l'incompletezza o l'incoerenza (Sez. U., 12.7.2005, Mannino) e ha ribaltato l'epilogo decisorio sulla base di un'accurata, logica e coerente confutazione delle argomentazioni formulate dal primo giudice.
La sentenza impugnata, alla luce dei principi esposti, risulta fondata su una motivazione "rinforzata", idonea a spiegare e ad evidenziare, anche alla luce delle deduzioni difensive, quali fossero le emergenze istruttorie certe idonee a confutare il ragionamento del Tribunale di Brescia.
In particolare la Corte d'Appello ha evidenziato alla luce della incontestata rappresentazione dei luoghi:
- che il fatto che la vittima non indossava il giubbotto catarifrangente e non vi è prova certa che i dispositivi dei pedali della bicicletta fossero visibili non esclude che il ciclista fosse ben visibile in quanto sicuramente il veicolo era dotato del catarifrangente posteriore, elemento fisso e tipico della bicicletta, che è stato trovato in frantumi sul luogo dell'impatto:
-che il tratto di strada era rettilineo e quindi se la imputata avesse azionato gli abbaglianti poteva avvistare il velocipede ben prima del sottopasso, se invece aveva utilizzato solo gli anabbaglianti il ciclista era avvistabile a 10 metri di distanza e quindi avrebbe potuto porre in essere una minima manovra di emergenza spostandosi verso il centro della carreggiata o anche solo di frenata per attutire l'impatto;
- che proprio la presenza del ciclista quasi al centro della carreggiata avrebbe dovuto imporre alla imputata una velocità più adeguata alle condizioni di luogo e tempo (si trovava infatti all'interno di un sottopassaggio con riduzione di visibilità assenza di spazi di manovra esterni e con una vasta pozzanghera al lato destro dell'inizio della carreggiata) e comunque inferiore a quella da crociera tenuta in concreto (63 /73 Kmh).
2. Il terzo motivo è inammissibile poichè tende ad accreditare la versione alternativa della manovra repentina e imprevedibile di spostamento, posta in essere dal ciclista, sulla base di una dato fattuale e processuale del tutto nuovo, vale a dire lo stato di ebbrezza della vittima, di cui non si trova traccia nemmeno nella ricostruzione del Giudice di primo grado, che pure aveva aderito alla tesi difensiva dell'imputata.
3.11 quarto e quinto motivo sono inammissibili in quanto attengono alla motivazione del trattamento sanzionatorio principale ed accessorio. E' appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298), evenienza che non sussiste nel caso di specie.
La Corte territoriale, infatti, ha ampiamente motivato il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con le aggravanti contestate sulla base della incensuratezza dell'imputata, del suo comportamento collaborativo, del risarcimento del danno e delle condizioni di stanchezza e ha commisurato la pena nel minimo edittale di mesi sei di reclusione con i benefici di legge.
Quanto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ha applicato la durata di un anno, motivando congruamente con riferimento al grado di colpa accertato.
4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020
17-12-2020 05:29
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