Reati associativi - Concorso di persone - Differenze - Conseguenze in tema di effettiva realizzazione dei reati progettati.
Nel concorso di persone l'accordo tra i correi si realizza in via occasionale e accidentale per il compimento di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali si esaurisce, sicché cessa ogni pericolo per l'ordine pubblico; nel reato associativo, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma che precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei singoli crimini e che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi. Nella fattispecie concorsuale, in sostanza, l'accordo, siccome ricollegato alla realizzazione di uno o più reati determinati, in tanto diviene rilevante in quanto pervenga alla concreta realizzazione dell'assetto divisato, ossia a un'attività esecutiva che non si arresti alle soglie del tentativo (dovendosi altrimenti applicare il disposto dell'articolo 115, comma 1, del Cp). Nella fattispecie associativa, invece, l'accordo è destinato a costituire una struttura permanente teleologicamente diretta alla realizzazione di una serie indeterminata di reati e questo solo già determina quel particolare allarme sociale che sta alla base della previsione incriminatrice, per la cui realizzazione la legge non richiede, a differenza di quanto accade per l'accordo concorsuale, che vengano effettivamente realizzati i reati per la commissione dei quali la societas sceleris è stata costituita.
Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 5 dicembre2003 n. 7957
21-09-2020 11:55
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