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Sentenza

Rapina aggravata e tentata estorsione aggravata.
Rapina aggravata e tentata estorsione aggravata.
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-10-2020) 20-10-2020, n. 29007


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO D. - Presidente -

Dott. MANTOVANO A. - Consigliere -

Dott. MESSINI D'AGOSTINI P. - rel. Consigliere -

Dott. BELTRANI S. - Consigliere -

Dott. PERROTTI M. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.C., nato il (OMISSIS);

C.L., nata il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 08/03/2019 della CORTE DI APPELLO DI ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Piero MESSINI D'AGOSTINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. PEDICINI Ettore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di C.C. e per l'annullamento della sentenza limitatamente alla posizione di C.L.;

uditi i difensori avv. Giorgio AMATO (per C.C. e C.L.) e Paolo COLOSIMO (per C.C.), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa in data 8/3/2019 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva riconosciuto C.C. e C.L. colpevoli dei reati di rapina aggravata e tentata estorsione aggravata, commessi in concorso tra loro, e li aveva condannati alle pene, rispettivamente, di quattro anni e otto mesi di reclusione e 1.500,00 Euro di multa e tre anni e due mesi di reclusione e 800,00 Euro di multa.

Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, i due imputati si erano impossessati con violenza dell'autovettura di proprietà di A.M., alla guida della quale vi era la moglie Ca.La., ed avevano poi rivolto minacce ai coniugi, al fine di costringerli a consegnare loro la somma di 12.000 Euro quale corrispettivo per la restituzione del veicolo.

2. Hanno proposto ricorso C.C. e C.L., a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza.

3. Con un primo ricorso presentato nell'interesse di C.C. dall'avv. Giorgio Amato vengono dedotti i seguenti motivi.

3.1. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità delle persone offese.

A fronte delle evidenti contraddizioni e lacune nelle deposizioni delle persone offese, la sentenza non fornisce alcuna spiegazione. In particolare, la Corte di appello non ha spiegato per quale ragione Ca.La. sia stata considerata quale testimone attendibile anche se solo in dibattimento la stessa ha collegato la sottrazione dell'autovettura al debito di 12.000 Euro contratto dal proprio padre nei confronti dello zio C.C. ed ha ammesso che il marito aveva intenzione di vendere il veicolo.

Analogamente manca la spiegazione delle contraddizioni in cui è incorso A.M., marito della C., in ordine alla propria intenzione di vendere l'autovettura ed alle richieste ricevute circa il pagamento di interessi, riferite in sede di indagini e smentite in dibattimento.

3.2. Violazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, nel quale è configurabile il delitto previsto dall'art. 393 c.p., in quanto la condotta di violenza o minaccia non ha annichilito le capacità volitive della vittima.

3.3. Mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine al punto già indicato nel secondo motivo, a fronte di una "serie di elementi presenti agli atti (...) attestanti la circostanza che vi era, da parte delle persone offese, una piena condivisione in termini di garanzia del rapporto di prestito effettuato da C.C.".

3.4. Mancata assunzione di una prova decisiva, costituita da una perizia grafologica sulla firma apposta a tergo del libretto di circolazione del veicolo.

Nella ipotesi in cui fosse risultato che la sottoscrizione era riconducibile a A.M., sarebbe stata dimostrata la sua inattendibilità, avendo egli negato l'intenzione di vendere il veicolo e il coinvolgimento nel rapporto debitorio intercorso fra il suocero e C.C..

4. Con un secondo ricorso presentato nell'interesse di C.C. dall'avv. Paolo Colosimo vengono denunciati i seguenti vizi.

4.1. Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale con lo svolgimento della perizia già indicata nel precedente ricorso, "prova decisiva per la ricostruzione degli eventi", sì da integrare il vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e).

4.2. Violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di rapina, considerato che la stessa persona offesa ha escluso che in occasione della sottrazione dell'autovettura vi fosse stata una condotta violenta.

Nel contempo, la deposizione della teste è stata contraddittoria, al pari di quella del marito A., ben consapevole, prima del fatto contestato, del debito maturato nei confronti del ricorrente.

4.3. Violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di tentata estorsione: in dibattimento Ca.La. ha in un primo tempo dichiarato di non ricordarsi le telefonate ricevute dai due imputati ed ha poi riferito solo di "discussioni" avute con gli stessi.

4.4. Violazione di legge e vizio motivazionale quanto al diniego delle attenuanti generiche: la motivazione sul punto è apparente.

5. Il ricorso presentato nell'interesse di C.L. dall'avv. Giorgio Amato è articolato in sette motivi.

5.1. Con i primi due motivi la difesa denuncia violazione della legge processuale per la nullità assoluta verificatasi a seguito della omessa notificazione a C.L. della citazione a giudizio in appello e del verbale della prima udienza nel quale si comunicava la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

La citazione per il giudizio, infatti, fu notificata presso lo studio del difensore di fiducia, che successivamente rinunciò al mandato, e quella del verbale di udienza a quello poi nominato d'ufficio: entrambe le notificazioni furono eseguite ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, senza effettuare un tentativo presso il domicilio "eletto" dalla ricorrente nella propria abitazione.

5.2. I motivi dal terzo al sesto sono sovrapponibili a quelli svolti nel ricorso presentato nell'interesse di C.C..

5.3. Con l'ultimo motivo si lamenta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla omessa prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante.
Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno rigettati perchè proposti con motivi infondati, oltre che in parte generici e non consentiti.

2. Va in primo luogo esaminata l'eccezione in rito proposta in relazione alle notificazioni eseguite nel giudizio di appello a C.L..

Va premesso che, avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568; di redente v. Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036, in motivazione).

Risulta dal fascicolo processuale che il decreto ex art. 429 c.p.p. fu regolarmente notificato dai Carabinieri di Nettuno alla ricorrente presso il suo domicilio dichiarato (non eletto); l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado fu poi spedito per posta allo stesso domicilio, presso il quale l'imputata risultò irreperibile, e conseguentemente la notifica fu effettuata al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161, comma 4.

Anche il decreto di citazione a giudizio per l'appello fu notificato ai sensi della medesima disposizione, in data 11/5/2018, a quello che all'epoca era ancora il difensore di fiducia dell'imputato, il quale rinunziò al mandato solo con atto del 28/6/2018, depositato il 30/6/2018.

Secondo la difesa, nonostante la pregressa irreperibilità dell'imputata presso il domicilio dichiarato in (OMISSIS), accertata al momento della tentata notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, si sarebbe dovuto effettuare un nuovo tentativo presso il medesimo domicilio, non risultando valida la notificazione al difensore di fiducia, eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4.

Tuttavia, trattandosi di una notifica non omessa ma in ipotesi effettuata al difensore di fiducia in luogo che all'imputata, si comunque in presenza di una nullità a regime intermedio (art. 180 c.p.p.), che il difensore avrebbe dovuto dedurre alla prima udienza avanti la Corte di appello, stante il termine indicato dall'art. 182 c.p.p., comma 2, (nel caso di specie: immediatamente dopo il compimento dell'atto), previsto a pena di decadenza dal comma 3 del medesimo articolo (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771, in motivazione; Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019, Lamarina, Rv. 275425; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613; Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505; Sez. 2, n. 35345 del 12/05/2010, Rummo, Rv. 248401; da ultimo v. Sez. 2, n. 18195 del 26/2/2020, Cafi, non mass.).

Risulta dal verbale della prima udienza che il difensore nominato d'ufficio per C.L. non propose alcuna eccezione in ordine alle modalità della notificazione del decreto di citazione a giudizio per l'appello.

L'omessa notificazione all'imputata del verbale della prima udienza, nel quale si comunicava la facoltà di nominare un difensore di fiducia, è invece priva di rilievo: secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, "la disposizione di cui all'art. 28 disp. att. c.p.p. - il quale prevede che il nome del difensore di ufficio deve essere comunicato senza ritardo all'imputato - non è tutelata, in caso di omissione, da alcuna sanzione di nullità: ne consegue che l'omissione non inficia l'atto al cui compimento la nomina del difensore era finalizzata" (così Sez. 2, n. 48055 del 28/09/2018, Lleshi Fatos, Rv. 275511; in senso conforme v., ad es., Sez. 6, n. 26095 del 3/6/2010, Attene, Rv 248036, nonchè Sez. 1, n. 9541 del 2/2/2006, Matei, Rv. 233540).

3. In relazione ai motivi in punto di responsabilità, comuni ai tre ricorsi, va ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello "si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni....Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado" (così Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; nello stesso senso, v. Sez. 2, n. 3935 del 12/1/2017, Di Monaco, Rv. 269078, in motivazione; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione).

Il rilievo è particolarmente pertinente nel caso di specie, considerato che, a fronte di una motivazione della sentenza di primo grado estremamente approfondita, gli appelli degli imputati sono stati assai generici, essendosi confrontati solo in minima parte con le ampie argomentazioni del Tribunale. Anche l'onere di specificità dei motivi di appello, che richiede la esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

I motivi di ricorso si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti nell'atto in appello e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni, tutt'altro che mancanti, illogiche o contraddittorie.

Nel contempo le difese hanno di fatto sollecitato un sindacato sul merito delle valutazioni effettuate nella decisione impugnata, invocando una rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata.

Tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione "la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova" (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 6, n. 9932 del 05/03/2020, Aureli, non mass.).

4. La Corte di appello, in particolare, si è attenuta ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato, secondo la quale, in primo luogo, occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituitasi parte civile (sul punto specifico v., da ultimo, Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070), accertando l'assenza di elementi che facessero dubitare della sua obiettività, in conformità ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730).

Si è altresì evidenziato che "la necessità di un rigoso vaglio dell'attendibilità non si traduce tuttavia nella parificazione del dichiarante persona offesa al dichiarante coinvolto nel fatto, in relazione al quale la necessità del reperimento di riscontri esterni è stabilita dall'art. 192 c.p.p., comma 3" (così Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 3, n. 10378 del 08/01/2020, M., Rv. 278540, in motivazione).

Inoltre, "la frazionabilità della valutazione del narrato è legittima sempre che non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte di esso ritenuta inattendibile e le rimanenti parti e che l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per accertato contrasto con altre sicure risultanze di prova, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante" (così Sez. 6, n. 3015 del 20/12/2010, dep. 2011, Farruggio, Rv. 249200; in senso conforme v. Sez. 3, n. 3256 del 18/10/2012, dep. 2013, B., Rv. 254133; Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160; Sez. 5, n. 46471 del 19/10/2015, Rosano, Rv. 265874; di recente v. Sez. 4, n. 21886 del 19/04/2018, Cataldo, Rv. 272752).

Ed ancora, le contestazioni effettuate alla persona offesa, ai sensi dell'art. 500 c.p.p., su circostanze non decisive della vicenda, non legittimano un giudizio di automatica inaffidabilità del dichiarante (Sez. 4, n. 35559 del 19/05/2017, C., Rv. 270825; Sez. 2, n. 1461 del 11/12/2018, dep. 2019, Miaskova, non mass.).

La sentenza impugnata, così come quella di primo grado, ha rimarcato che le deposizioni delle persone offese sono risultate coerenti e attendibili sul nucleo essenziale dei fatti contestati.

Quanto alla rapina, la sentenza impugnata ha riportato le testuali parole di C.L., la quale, in dibattimento, ha confermato che i due imputati la fecero scendere dalla macchina, ove erano seduti anche i suoi tre figli piccoli, minacciandola e strattonandola, usando quindi anche violenza, diversamente da quanto dedotto nel ricorso a firma dell'avv. Paolo Colosimo.

Già il primo giudice, richiamando la deposizione della stessa persona offesa, evidenziò che "lo spoglio fu istantaneo e traumatico tanto che essa non ebbe modo di recuperare nè la borsa (contenente anche il cellulare), i documenti del marito (tra cui il certificato di proprietà e la sua carta d'identità), il passeggino del bambino più piccolo (1 anno), giochi e abbigliamento dei minori)".

La donna utilizzò il telefono di un amico che transitava nei pressi per chiamare la suocera e riferirle l'accaduto, così come poi -fece con il marito e chiamando al Commissariato di zona, riferendo di un'auto "rapinata", che fu poi ritrovata solo a distanza di un anno.

In ragione delle descritte modalità del fatto, neppure le difese hanno prospettato una ricostruzione alternativa dell'episodio, sostenendo invece che l'uso della violenza e minaccia in danno di C.L. fu "finalizzato all'acquisizione non di un profitto ingiusto con altrui danno quanto, invece, funzionale alla sola soddisfazione del preteso diritto", argomentazione svolta anche in ordine alla tentata estorsione, sulla quale si tornerà oltre.

5. In ordine a questo ultimo reato, i ricorrenti hanno riportato solo in parte le dichiarazioni della stessa persona offesa, la quale, dopo avere definito come "discussioni" quelle avute per telefono (da lei e dal marito) con gli imputati, il giorno stesso e nei due giorni seguenti, in dibattimento - come evidenziato nella sentenza impugnata (pag. 5) e, prima ancora, in quella di primo grado (pag. 4) - ha confermato senza esitazione di avere detto la verità alla Polizia, in particolare quanto al contenuto della telefonata con C.L..

L'imputata, ribadendo la richiesta che il proprio padre aveva già rivolto per telefono a A.M., le disse che avrebbe dovuto versare loro la somma di 12.000 Euro per ottenere la restituzione dell'autovettura ed aggiunse che, se avesse fatto denuncia alla Polizia (cosa che Ca.La. fece poi ugualmente il 7/8/2010, riferendo delle minacce telefoniche), avrebbe mandato i propri fratelli a sparare in bocca al marito.

La conferma da parte della teste della veridicità di quanto affermato nella fase delle indagini, in epoca prossima ai fatti, costituisce una dichiarazione fatta in dibattimento che diviene pienamente utilizzabile, non risultando un contrasto con quella con la quale la stessa testimone dichiara di non essere in grado di ricordare, dato il tempo trascorso (nel caso di specie quasi sei anni): in questa situazione, infatti, "non può trovare applicazione l'art. 500 c.p.p., comma 2, ma solo le regole generali in ordine alla valutazione dell'attendibilità del teste sulla dichiarazione precedente resa e dallo stesso teste veicolata nel dibattimento grazie al fatto che ha dichiarato che quello che dichiarò è vero" (così Sez. 2, n. 10483 del 21/02/2012, Russo, Rv. 252707; in senso conforme v. Sez. 2, n. 17089 del 28/02/2017, Lubine, Rv. 270091; Sez. 2, n. 13927 del 04/03/2015, Amaddio, Rv. 264014; Sez. 2, n. 31593 del 13/07/2011, Accardi, Rv. 250913; per una estensione del principio al caso del riconoscimento fotografico v., di recente, Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, EI Sirri, Rv. 275585).

Va comunque ribadito - indipendentemente dal tenore delle richieste fatte alle persone offese - che la richiesta di denaro - a chi originariamente possedeva il bene, accompagnata dalla prospettazione della mancata restituzione del bene stesso, "non può che considerarsi tesa a coartare l'altrui volontà a scopo di profitto.

Colui che sia stato privato illecitamente di un bene, infatti, conserva il diritto alla restituzione, oltre che l'aspettativa morale di riacquistarne il possesso, sicchè la richiesta di denaro in cambio dell'adempimento dell'obbligo giuridico di restituire, che incombe sull'agente, influisce sulla libertà di determinazione del soggetto passivo ed integra, di per sè, la minaccia rilevante ai sensi dell'art. 629 c.p." (così Sez. 2, n. 4565 del 02/12/2004, dep. 2005, Marrandino, Rv. 230908; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 2, n. 21931 del 03/07/2020, Cupo, non mass.).

Peraltro, i giudici di merito (e specie il Tribunale) hanno dato ampia e logica spiegazione delle ragioni per le quali i coniugi Ca.La. e A.M. (il quale pure in dibattimento ha confermato la richiesta estorsiva e le minacce) non hanno certamente enfatizzato i termini della vicenda, che - secondo quanto dichiarato da Ca.Lu. - "venne risolta in una riunione di famiglia" (pag. 7 della sentenza impugnata).

6. Proprio in un rapporto di debito-credito fra Ca.Lu., padre di La., e il cugino C.C. i ricorrenti individuano l'antefatto della vicenda, valorizzando il quale entrambi i reati contestati e ritenuti andrebbero riqualificati in esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p..

Il motivo, comune a tutti i ricorsi, è privo di ogni fondamento.

L'elemento di differenziazione tra il delitto di rapina e quello di esercizio arbitrario risiede nell'elemento soggettivo, che per il primo reato consiste nella ragionevole opinione dell'agente di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, mentre per la rapina si concretizza nel fine di procurare a sè o ad altri un profitto ingiusto con la consapevolezza che quanto si pretende non compete e non è giuridicamente azionabile (Sez. 2 n. 11484 del 14/12/2016, dep. 2017, Marni, Rv. 269685; Sez. 6, n. 23678 del 01/04/2015, Spada, Rv. 263840).

Anche estorsione ed esercizio arbitrario si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, come hanno da ultimo ribadito le Sezioni unite di questa Corte (udienza del 16 luglio 2020, ricorrenti Filardo e altri, R.G. n. 37848/2018) - secondo quanto risulta dalla informazione provvisoria -, in conformità ad una giurisprudenza consolidata sul punto.

Il reato previsto dall'art. 393 c.p. è ravvisabile solo quando l'agente sia animato dal fine di esercitare un diritto: pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, essa non può essere del tutto arbitraria ovvero sfornita di una possibile base legale, (in proposito v. Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362; Sez. 2, n. 8096 del 04/02/2016, Anglisani, Rv. 266203; Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; da ultimo v. Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, non mass.).

Nel caso di specie - come correttamente evidenziato dai giudici di merito - l'elemento dirimente per escludere la invocata riqualificazione giuridica del fatto è dato dal fatto che, pacificamente, i coniugi A. erano del tutto estranei al rapporto di debito-credito insorto fra i cugini C. e che pertanto C.C. e la figlia L. ben sapevano di non avere alcun diritto di sottrarre con violenza e minaccia l'autovettura di proprietà del genero del debitore.

Nei ricorsi a firma dell'avv. Amato si legge che "agli atti" vi sarebbe una "serie di elementi (...) attestanti la circostanza che vi era, da parte delle persone offese, una piena condivisione in termini di garanzia del rapporto di prestito effettuato da C.C.": si tratterebbe delle "deposizioni testimoniali", così genericamente indicate, e della "esistenza di un certificato di proprietà dell'autovettura sottoscritto a tergo da parte dell' A.".

Invero, in nessuna delle testimonianze, come riportate dai giudici di merito, vi è traccia di questa condivisione, non potendo evidentemente la stessa essere desunta dal fatto che A. ha dichiarato di avere visto C.C. consegnare i 12.000 Euro al suocero; nell'occasione - secondo quanto riferito dalla stessa persona offesa il ricorrente "diceva, però scherzando: se non paga lui, me li ridai tu".

La circostanza che A. potesse avere sottoscritto il certificato di proprietà o fosse intenzionato alla vendita dell'autovettura (pure negata dallo stesso e in dibattimento non confermata dalla moglie, come risulta dalla sentenza impugnata - pag. 6) non ha alcun rilievo, in quanto - come osservato dalla Corte territoriale - non dimostrerebbe la ben diversa circostanza, invero neppure prospettata dagli imputati, che A. si fosse fatto garante del pagamento del debito del suocero, offrendo quale garanzia per il suo adempimento il proprio veicolo, acquistato da poco.

Ne discende la irrilevanza (più che la non decisività) della perizia richiesta in appello su un fatto che, al pari di altri del tutto marginali pure ricordati dalla Corte di appello, sarebbe inidoneo ad inficiare l'affermazione di responsabilità per i delitti di rapina ed estorsione, avendo i ricorrenti utilizzato violenza e minaccia verso terzi, nei confronti dei quali essi - come essi ben sapevano - non avrebbero mai potuto agire in giudizio per ottenere la consegna dell'autovettura.

Secondo il diritto vivente, integra il delitto di tentata estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni- con violenza o minaccia alle persone la pretesa di ottenere il pagamento di un debito da parte di soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017; Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv. 267123; Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967; Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555; da ultimo v. Sez. 2 n. 9744 del 16/01/2020, Guida, non mass.).

7. La Corte territoriale, infine, con congrua motivazione ha confermato il diniego delle attenuanti generiche a C.C., in assenza di positivi elementi di valutazione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411, in motivazione; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; da ultimo v. Sez. 2, n. 10636 del 30/01/2020, Diana, non mass.) ed in presenza, per contro, di rilevanti precedenti penali, anche specifici, che possono essere ritenuti da soli ostativi al riconoscimento di dette attenuanti (Sez. 2, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; da ultimo v. Sez. 2, n. 7251 del 14/01/2020, Bratianu, non mass.).

8. Con congrua motivazione la sentenza impugnata ha escluso la possibilità di esprimere un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla circostanza aggravante ex art. 628 c.p., comma 3, n. 1, in ragione della gravità del fatto, per il quale pure la pena base è stata determinata nel minimo edittale.

Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, "le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto" (così Sez. 2, n. 31543 dell'8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450; in precedenza, nel medesimo senso, v. Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931; più di recente v. Sez. 4, n. 15187 del 16/01/2018, Romano, Rv. 273013, in motivazione, nonchè, da ultimo, Sez. 2, n. 9543 del 19/02/2020, Dell'Orno, non mass.).

9. Al rigetto delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020
Avv. Antonino Sugamele

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