Quali sono le condizioni di liceità dell’uso terapeutico di sostanze stupefacenti?
L'art. 72, d.P.R. 309/1990 consente l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti "secondo la necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto" e a condizione che tali preparati siano debitamente prescritti secondo quanto previsto dall'art. 43 (apposito ricettario, dose prescritta, posologia, modo di somministrazione, data e firma del medico); integra, pertanto, il reato di cessione illecita di stupefacenti di cui all'art. 73, co. 4°, la condotta del medico responsabile del SERT che abbia ripetutamente ceduto un farmaco stupefacente a numerosi soggetti tossicodipendenti mai iscritti o solo successivamente iscritti al servizio, senza alcun piano terapeutico e senza prescrizione, consegnando direttamente lo stesso farmaco per un fabbisogno mensile o oltre, senza alcun rispetto delle regole d'affido e nell'ambito di prestazioni "private" a titolo oneroso, in modo tale da configurare un vero e proprio canale di approvvigionamento a buon mercato per i tossicodipendenti medesimi.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 12 aprile 2013 n. 16581
29-04-2020 11:24
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