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Sentenza

Pacecoto condannato per falsa testimonianza.
Pacecoto condannato per falsa testimonianza.
SENTENZA sul ricorso proposto da F.A. , nato il ......... a P. avverso la sentenza del 17/04/2019 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17/4/2019 la Corte di appello di Palermo ha confermato quella del Tribunale di Trapani in data 19/6/2017, con cui F.A. è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 372 cod. pen. in relazione a deposizione resa nell'ambito di un giudizio civile, con cui aveva attribuito una lesione riportata da S.B. all'interno di un centro medico ad un graffio che la predetta si era accidentalmente procurata con le unghie della mano. 2. Ha proposto ricorso il F. tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 125 e 238-bis cod. proc. pen., in quanto la Corte aveva omesso di valutare la sentenza, passata in giudicato, emessa dal Giudice di pace nell'ambito della causa civile, fondata sul mancato riscontro riveniente da testi di parte attrice alla versione contenuta nell'atto di citazione. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all'elemento oggettivo del delitto di falsa testimonianza, in quanto la Corte si era basata non su un parametro certo bensì su una deduzione, peraltro correlata alla versione della persona offesa, quando si sarebbe dovuto accertare l'eventuale mendacio contenuto nella deposizione del ricorrente, fermo restando che costui aveva prospettato la possibile causazione esprimendo una valutazione personale, predicabile di verosimiglianza o meno ma non di falsità; inoltre la deposizione era inidonea ad influenzare la determinazione finale, adottata sulla base di differenti ragioni, tema che non aveva formato oggetto di valutazione. 2.3. Con il terzo motivo denuncia difetto di motivazione in ordine alla responsabilità civile, in quanto il delitto di cui all'art. 372 cod. pen. non tutela il privato che si assuma danneggiato dalla falsa testimonianza, non potendosi dunque ravvisare la legittimità della costituzione di parte civile e del riconoscimento di un pregiudizio risarcibile, neppure potendosi aver riguardo ad un danno morale, che avrebbe dovuto essere comunque specificamente provato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile. 2. Il primo motivo risulta generico, in quanto, nel lamentare la mancata valutazione della sentenza pronunciata in sede civile, non fornisce alcuna specifica indicazione in ordine al concreto accertamento ivi contenuto, idoneo a disarticolare la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a dedurre il tema sul piano astratto, segnalando che in sede civile era risultato il mancato riscontro della tesi di parte attrice, circostanza di per sé inidonea a suffragare la veridicità della deposizione incriminata. 3. Il secondo motivo è in parte volto ad accreditare una lettura alternativa del compendio probatorio e in parte manifestamente infondato. 3.1. Va infatti rimarcato che la Corte, assecondando la valutazione del primo Giudice e considerando anche il tipo di deduzioni formulate nell'atto di appello, 2 54( ha sottolineato come non potesse discutersi della esaustività della versione fornita dalla S. in ordine all'origine della ferita alla gamba, da lei riportata collidendo con lo spigolo di un dispositivo elettromedicale: in tale ottica ha ulteriormente avallato l'assunto del Tribunale secondo cui non avrebbe potuto ipotizzarsi che la predetta si fosse da sola procurata una lesione di undici centimetri. Sta di fatto che, a fronte di ciò, il motivo di ricorso prospetta che il ricorrente avesse solo formulato un'ipotesi ricostruttiva, in quanto non esperto nell'arte medica, ma non individua alcuna frattura logica nella motivazione della sentenza impugnata, in cui si sottolinea che tale argomentazione collide con la natura della deposizione resa, nella quale del tutto incongruamente era stata asseverata, come invero è dato evincere dal tenore di tale deposizione, la derivazione della lesione dalla condotta della stessa paziente ed altrettanto incongruamente era stato fatto riferimento al sanguinamento riscontrato, derivante, secondo quanto riferito dal F. in qualità di teste, dallo stato diabetico della donna: vuol dirsi dunque che correttamente è stato dato rilievo al tipo di dichiarazione resa, certamente predicabile di falsità, diversamente da quanto avrebbe potuto dirsi per la formulazione di una ragionevole congettura. 3.2. D'altro canto è manifestamente infondato l'assunto difensivo secondo cui la deposizione non avrebbe potuto influenzare la determinazione finale. Tale deduzione in realtà non considera la natura del delitto di falsa testimonianza per la cui configurabilità occorre la mera pertinenza e rilevanza della dichiarazione resa, in termini di riferibilità dell'oggetto della deposizione ai fatti che il processo deve accertare e di idoneità ad influire sull'accertamento: la ratio dell'incriminazione è invero quella di assicurare, attraverso la veridicità e la completezza delle testimonianze, il normale funzionamento dell'attività giudiziaria, potenzialmente fuorviata da deposizioni non vere e reticenti. Trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente che il fatto, oggetto della deposizione testimoniale, sia comunque pertinente alla causa e suscettibile di portare un contributo, solo la totale estraneità all'oggetto della causa escludendo la configurabilità del delitto, comunque a prescindere dalla circostanza che la deposizione abbia concretamente influito sulla decisione (cfr. Cass. Sez. 6, n. 20656 del 22/11/2011, dep. nel 2012, De Gennaro, rv. 252629). Ed allora risulta corretta la valutazione dei Giudici di merito in ordine alla concreta configurabilità del delitto, nel presupposto che l'oggetto della testimonianza e la deposizione resa, riguardanti alla resa dei conti l'eziologia della ferita, fossero strettamente inerenti al thema decidendum e idonei ad incidere sull'esito della causa, non rilevando invece che la deposizione non fosse 3 5'( stata specificamente valutata (Cass. Sez. 6, n. 26559 del 31/3/2008, Lo Presti, rv. 240690). 4. Manifestamente infondato risulta infine il terzo motivo. Ed invero la circostanza che la parte della causa civile, nella quale sia stata resa la falsa deposizione, non sia persona offesa di un reato che offende un bene di pertinenza dello Stato, non implica che la stessa non possa assumere la veste di parte danneggiata ai fini della costituzione di parte civile e della formulazione di una domanda risarcitoria, come avvenuto nel caso di specie. D'altro canto risultano del tutto generiche le deduzioni in merito alla configurabilità del danno, fermo restando che è stata pronunciata solo condanna generica e che dunque la concreta determinazione del danno è stata rimessa alla competente sede civile. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9/1/2010 Il Consigliere estensore Il Presidente
Avv. Antonino Sugamele

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