Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Omessa dichiarazione: se il P.M. non dimostra la mancata presentazione del modello 730 dell'imputato quest'ultimo non deve provare niente.
Omessa dichiarazione: se il P.M. non dimostra la mancata presentazione del modello 730 dell'imputato quest'ultimo non deve provare niente.
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18/12/2019) 02-03-2020, n. 8340
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NICOLA Vito - Presidente -
Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere -
Dott. SEMERARO Luca - Consigliere -
Dott. CORBETTA Stefano - rel. Consigliere -
Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.C., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/06/2019 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Corbetta Stefano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Corasaniti Giuseppe,
che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa dal
Tribunale di Torre Annunziata e appellata dall'imputato, la quale, previo riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva,
aveva condannato C.C. alla pena di giustizia per il delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5,
a lui ascritto perchè, quale amministratore unico della Società Officine Torresi srl, al fine di
evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non presentava, essendovi obbligato, la
dichiarazione annuale relativa all'anno "di imposta 2009, sottraendo un imponibile pari a 854.640
Euro, con un'evasione IRES pari a 235.025 Euro. Fatto commesso il (OMISSIS).
2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso
per cassazione affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta il vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
in riferimento alla condanna per il delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5. Assume il
ricorrente che la Corte territoriale, nel dare risposta al motivo di appello con cui si deduceva il
mancato accertamento dell'eventuale presentazione della dichiarazione del termine concesso
dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 7 per il cd. ravvedimento operoso, avrebbe invertito l'onere della
prova, in quanto l'organo inquirente aveva l'obbligo di accertare l'eventuale mancato rispetto del
termine tardivo per la presentazione della dichiarazione, data di consumazione del reato
contestato.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in
relazione al trattamento sanzionatorio.
Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine alla richiesta
di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, sebbene tale richiesta
fosse stata espressamente avanzata con l'atto di appello.
2.3. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. 1) in
relazione all'art. 99 c.p. e art. 161 c.p., comma 1. Evidenzia il ricorrente che, al momento della
commissione del reato, egli aveva riportato solamente due condanne - l'una nel 1995, l'altra nel
2007 - di talchè non avrebbe potuto essere contesta la recidiva specifica e infraquinquennale;
pertanto, essendo ravvisabile la recidiva semplice, della quale non si tiene conto ai sensi dell'art.
161 c.p., il reato sarebbe prescritto.
Motivi della decisione
1. La non manifesta infondatezza del primo motivo consente di rilevare l'intervenuta prescrizione
del reato, con conseguente assorbimento dei motivi ulteriori.
2. Come affermato da questa Corte, il termine dilatorio di novanta giorni, concesso al
contribuente - ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, comma 2 (e, in precedenza,
del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 7) - per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente
alla scadenza del termine ordinario non si configura quale causa di non punibilità, ma costituisce
un termine ulteriore per adempiere all'obbligo dichiarativo, e per individuare il momento
consumativo del reato di omessa dichiarazione previsto al citato art. 5, comma 1 (Sez. 3, n.
19196 del 24/02/2017 - dep. 21/04/2017, Pollastrelli, Rv. 269635).
3. Coerentemente con questa interpretazione, si è precisato che il termine di prescrizione del
reato di omessa dichiarazione, di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, decorre dal
novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la
presentazione della dichiarazione annuale (Sez. 3, n. 48578 del 19/07/2016 - dep. 17/11/2016,
Pasquali, Rv. 268189; Sez. 4, n. 24691 del 03/03/2016 - dep. 14/06/2016, Villabuona, Rv.
267229).
4. Di conseguenza, trattandosi di reato omissivo proprio avente carattere istantaneo, il reato di
cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 1, si consuma alla scadenza del termine di novanta
giorni decorrenti dal momento ultimo stabilito, ai fini fiscali, per la presentazione della
dichiarazione annuale; poichè l'agente può adempiere dopo la scadenza del termine previsto ai
fini fiscali, ma prima dell'ulteriore termine di novanta giorni, occorre perciò fornire la prova che,
allo spirare di tale ultimo termine, l'agente abbia omesso di presentare la dichiarazione.
Una prova del genere, che rileva non ai fini dell'esenzione di punibilità dell'agente ma della
consumazione stessa del reato, incombe evidentemente non già sull'imputato, bensì sul pubblico
ministero e deve essere oggetto di specifico accertamento nel giudizio di merito.
5. Va perciò affermato il seguente principio di diritto: in relazione al delitto di omessa
dichiarazione di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 1, poichè il reato si consuma alla
scadenza del novantesimo giorno dal termine ultimo stabilito dalla legge, ai fini fiscali, per la
presentazione della dichiarazione annuale, incombe sul pubblico ministero la prova che, entro
tale termine, l'agente non abbia presentato la dichiarazione annuale.
6. Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è attenuta al principio ora enunciato, avendo,
invece, affermato che sarebbe stato onere dell'imputato dimostrare l'avvenuta presentazione
della dichiarazione nel termine di novanta giorni e il pagamento delle relative sanzioni.
Tuttavia dalla sentenza di primo grado, sulla base della deposizione del teste M.G., emerge che
il ricorrente non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009, con ciò
evidentemente ritenendo che la dichiarazione sia stata omessa anche in riferimento all'indicato
termine di novanta giorni. A fronte di una prova del genere, sarebbe stato perciò onere del
ricorrente dimostrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione entro il termine di 90 giorni,
il che non è avvenuto.
7. La non manifesta infondatezza del motivo consente l'instaurazione del rapporto processuale
e, conseguentemente, la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la pronuncia della
sentenza impugnata (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D.L, Rv. 217266),
ciò che è avvenuto nella specie.
8. La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto
per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2020
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza