Ne bis in idem in sede esecutiva- Condizioni.
La preclusione del bis in idem in sede esecutiva comporta che: a) la decisione del giudice dell'esecuzione preclude la possibilità di presentare nuove domande con identico petitum e basate sui medesimi elementi di fatto e/o di diritto; b) tale preclusione processuale determina la inammissibilità della nuova domanda, insuscettibile di costituire in capo al giudice il potere/dovere di decidere sul petitum; c) la preclusione non si verifica se la nuova domanda si basa su elementi di fatto e di diritto diversi da quella precedente; d) in tal caso il giudice è tenuto a pronunciare nel merito anche se la precedente ordinanza è stata impugnata con ricorso per cassazione; e) se, in caso di domanda inammissibile, il giudice dell'esecuzione pronuncia nel merito, il giudice dell'impugnazione può rilevare anche d'ufficio l'inammissibilità della domanda e, nel caso, dichiararla con sentenza; f) se invece l'inammissibilità della domanda costituisce motivo specifico di impugnazione, la Corte di cassazione, ove ritenga fondato il ricorso, deve annullare senza rinvio il provvedimento impugnato in quanto pronunciato in assenza del potere del giudice di provvedere nel merito.
30-06-2020 22:22
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