Le strade dei centri storici sono beni culturali: vietato costruirvi senza autorizzazione della Soprintendenza
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-10-2020) 11-11-2020, n. 31521
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta - Presidente -
Dott. CERRONI Claudio - Consigliere -
Dott. SEMERARO Luca - rel. Consigliere -
Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere -
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO;
nei confronti di:
I.G., nato a BENEVENTO il 19/06/1994;
avverso l'ordinanza del 26/05/2020 del TRIB. LIBERTA' di BENEVENTO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SEMERARO LUCA;
sentite le conclusioni del PG Dr. LUIGI CUOMO che conclude per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza del 26/05/2020 il Tribunale di Benevento, accogliendo il riesame, ha annullato il decreto di sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento del 20 aprile 2020 emesso nei confronti di I.G., ritenendo insussistente il fumus dei reati contestati ex art. 172, in relazione al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 45 e art. 169, in relazione al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 21. All'indagato è contestato di avere, quale titolare di un esercizio commerciale, eseguito una struttura in zona soggetta a vincolo di tutela ex D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10, comma 4, lett. g), in assenza di autorizzazione della Soprintendenza ex D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 21, comma 4.
2. Avverso tale ordinanza, e le altre emesse nello stesso procedimento, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Benevento deducendo il vizio di violazione di legge. In estrema sintesi, secondo il ricorrente, sono beni culturali ope legis le strade e le piazze dei centri storici ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10, comma 4, lett. g), indipendentemente dalla dichiarazione di interesse storico artistico ex D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 12 e 13. Il ricorrente ha ricostruito il quadro normativo e richiamato la giurisprudenza amministrativa sul punto; ha ritenuto erroneo il richiamo ai principi di legalità e tassatività; ha rappresentato che le strutture si trovano tutte nella Zona A del centro storico del PUC di Benevento.
Motivi della decisione
1. L'impugnazione del pubblico ministero è limitata alla ritenuta insussistenza del fumus del reato ex D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 169.
1.1. In estrema sintesi, il Tribunale del riesame di Benevento ha annullato il decreto genetico di sequestro preventivo ritenendo insussistente il fumus dei reati contestati ex art. 172, in relazione al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 45 e art. 169, in relazione al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 21, in base a due presupposti normativi.
1.2. Ha ritenuto il Tribunale del riesame che, poichè la struttura è stata realizzata in una strada del centro storico, la strada stessa non sarebbe bene culturale in sè ma richiederebbe la definizione del procedimento amministrativo di verifica dell'interesse pubblico ed il provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ex D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 12 e 13.
Tali provvedimenti non sarebbero stati emessi, sicchè le strade del centro storico di Benevento non potrebbero essere qualificate bene culturale.
1.3. Su tale punto della decisione il ricorso è fondato perchè secondo il costante orientamento della giustizia amministrativa, che la Corte condivide (richiamato per altro nel ricorso), le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani, laddove rientranti nell'ambito dei Centri Storici, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10, comma 1 e comma 4, lett. g), sono qualificabili come beni culturali indipendentemente dall'adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi degli artt. 12 e 13 del Codice.
Tali beni appartenenti a soggetti pubblici sono, quindi, da considerare beni culturali ope legis, rispetto ai quali trovano necessaria applicazione le norme di tutela di cui alla parte II del Codice fino a quando non intervenga una espressa verifica di interesse in senso contrario ex art. 12 (TAR Veneto Sez. III n, 927 del 8 ottobre 2018; Cons. Stato, VI, sent. 5934/2014; Cons. Stato, VI, sent. 482/2011; id., VI, sent. 4010/2013; id., VI, sent. 4497/2013).
1.4. Ai sensi dell'art. 21, comma 4 l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su tali beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. L'esecuzione di opere di qualunque genere su tali beni culturali, perchè ricompresi nel D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10, in assenza di autorizzazione, è pertanto punita ex D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 169, salvi gli effetti del cd. decreto rilancio.
2. Il Tribunale del riesame ha però ritenuto insussistente il fumus del reato ex D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 169 anche in base al D.L. n. 34 del 2020, art. 181 (cd. decreto rilancio) per il quale il posizionamento delle strutture già sottoposte a sequestro preventivo non prevederebbe più le autorizzazioni ex D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 21 e 146. Afferma il Tribunale del riesame che "... per le opere oggetto di sequestro in via del tutto temporanea la normativa emergenziale ha escluso la necessità dell'autorizzazione ex art. 21...".
2.1. Tale punto della decisione non è stato impugnato con il ricorso: sicchè resta a sostegno della decisione del Tribunale del riesame l'argomentazione in diritto non specificamente contestata dal pubblico ministero.
2.2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020
17-12-2020 05:33
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