Le indagini difensive svolte dall’investigatore privato ingaggiato dalla parte civile sono utilizzabili in giudizio
SENTENZA sui ricorsi proposti da: N.A. , nato a S.G.V. il .... E.S. , nato a N. il ... E.R. , nato a N.ia il ....... avverso la sentenza del 21/11/2018 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. In via preliminare deve darsi atto che I difensore degli imputati ha fatto pervenire nella Cancelleria di questa Corte atto con il quale ha dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze proclamata per la data odierna dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane ed ha conseguentemente chiesto il rinvio dell'odierno udienza. Con ordinanza pronunciata in udienza questa Corte ha però rilevato l'inammissibilità della predetta richiesta di rinvio in quanto l'art. 4 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati espressamente stabilisce che "L'astensione non è consentita nella materia penale,in riferimento ... ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi ... se pendenti nel giudizio di legittimità, entro novanta giorni" situazione questa nella quale versa il procedimento qui in esame. La Corte ha quindi disposto procedersi oltre nella trattazione del presente procedimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 21 novembre 2018 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza in data 13 maggio 2016 del Tribunale di Torino con la quale A.N., S.E. e R.E: erano stati dichiarati colpevoli a titolo di concorso nei reati di frode assicurativa (art. 642 cod. pen.) e di simulazione di reato (art. 367 cod. pen.) e condannati a pene ritenute di giustizia. In sintesi, si contesta agli imputati S.e R. E. - quali amministratori della società E. Trasporti S.r.l. - ed A.N., autista dipendente della medesima società, di avere denunciato falsamente in data 7 giugno 2012 ai Carabinieri della Stazione di O. il furto di un trattore (in realtà venduto il 26 maggio 2012) al fine di conseguire il relativo indennizzo dalla Reale Mutua Assicurazioni. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza e con atto unico il difensore degli imputati, deducendo: 2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 729, commi 1 e 1-ter, cod. proc. pen. per avere i giudici di merito erroneamente utilizzato documentazione di provenienza estera nonché le dichiarazioni di M.Q. aventi ad oggetto il contenuto di atti inutilizzabili. Rappresenta la difesa degli imputati che, a seguito della denuncia di furto del predetto veicolo, la società Reale Mutua Assicurazioni aveva incaricato una agenzia di investigazioni private (la Irsh Idad Service S.r.l.) di effettuare gli accertamenti del caso. L'investigatore privato M,Q,, titolare della predetta agenzia e sentito come testimone nel processo di primo grado, aveva così accertato, attraverso il reperimento di documentazione, poi prodotta in giudizio dalla parte civile, proveniente da società ed autorità doganali estere e redatta nelle lingue inglese e russa, che in realtà il veicolo era stato venduto ad una società russa ed imbarcato su di una nave prima che ne fosse materialmente denunciato il furto da parte di A.N..
Secondo la difesa dei ricorrenti avrebbero errato i Giudici di merito nel ritenere utilizzabile la predetta documentazione e le dichiarazioni del teste Q. (che l'ha richiamata nella propria deposizione) perché detta documentazione avrebbe dovuto essere acquisita mediante rogatoria internazionale, trattandosi di documentazione amministrativa rilasciata da autorità doganali straniere. Chiede, pertanto, la difesa dei ricorrente la declaratoria di inutilizzabilità delle predette prove sulle quali si fonda l'impalcatura accusatoria. 2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 242 e 603 cod. proc. pen. Rileva la difesa dei ricorrenti di avere chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. affinché venissero raccolte le testimonianze dei legali rappresentanti delle società (Kontinent Avto S.r.l., Saint Peter Line e Zat Trade ltd.) che avevano curato il trasferimento e la cessione del trattore, nonché che venisse dichiarata nulla l'ordinanza dibattimentale con la quale il primo giudice aveva revocato l'ordinanza di ammissione dei predetti testi a difesa. Avrebbe quindi errato la Corte di appello nel ritenere infondate le predette richieste (oltretutto era stato il Pubblico Ministero a rinunciare all'audizione dei testi indicati dalla difesa) che avrebbero consentito di fare chiarezza sulla vicenda deponendo sul contenuto della documentazione acquisita. La stessa Corte territoriale sarebbe poi incorsa in un ulteriore errore ritenendo che la difesa degli imputati avrebbe dovuto immediatamente eccepire in udienza la nullità dell'ordinanza del primo Giudice che aveva revocato l'ammissione dei testi a difesa in quanto tale affermazione contrasta con il disposto dell'art. 586 cod. proc. pen. Prosegue, poi, la difesa dei ricorrenti nel rappresentare di aver chiesto ai sensi dell'art. 242 cod. proc. pen. la traduzione di tutta la documentazione redatta in lingua straniera ed acquisita agli atti, ma i giudici di appello avrebbero omesso ogni motivazione al riguardo. Ulteriore errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale è, poi, quello relativo al fatto che la stessa ha dato atto che in pieno accordo delle parti all'udienza del 13 maggio 2016 era stata acquisita la relazione redatta dal teste Q. non tenendo conto del fatto che il consenso era stato prestato all'acquisizione della sola relazione e non anche a quella della copiosa documentazione allegata alla denuncia-querela ed acquisita al fascicolo del dibattimento su richiesta del difensore di parte civile. 2.3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 642 cod. pen. Rileva la difesa dei ricorrenti di avere rappresentato il fatto che il veicolo in questione non era di proprietà della ditta E. Trasporti S.r.l. ma solo in uso alla predetta società in forza di un contratto di locazione finanziaria e che tale situazione lasciava perplessi circa la possibilità che effettivamente la E. Trasporti S.r.l. avrebbe potuto vendere alla Zat Trade ltd. un veicolo del quale non era proprietaria. La sentenza di appello non avrebbe motivato sul punto neppure facendo richiamo per relationem alla sentenza di primo grado e richiamando un orientamento giurisprudenziale che contrasta con altro più recente e di segno opposto. 2.4. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Si duole la difesa dei soli ricorrenti S.E. e R.E. della mancata assoluzione degli stessi "per non avere commesso il fatto" quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. sostenendo che non sarebbe di fatto provata la malafede dei predetti imputati e che le motivazioni a sostegno del concorso degli stessi nei fatti-reato di cui alle imputazioni sarebbero manifestamente illogiche in quanto assumono come premessa la non provata circostanza che la E. Trasporti S.r.l. sia un'azienda di piccole dimensioni e che quindi i titolari della stessa ben potevano conoscere le "sorti" e gli spostamenti dei mezzi dell'azienda e valorizzando, per contro il fatto che gli stessi imputati avrebbero manifestato disinteresse in ordine alla sparizione del mezzo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. E' appena il caso di ricordare che questa Corte di legittimità, con assunti condivisi anche dall'odierno Collegio, ha avuto modo di chiarire che «La sanzione d'inutilizzabilità degli atti assunti per rogatoria non si applica ai documenti autonomamente acquisiti dalla parte all'estero direttamente dalle amministrazioni competenti. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che, al fine di valutarne l'utilizzabilità nel processo, la disciplina applicabile è quella dettata dagli artt. 234 e ss. cod. proc. pen.) (Sez. 3, n. 24653 del 27/05/2009, D., Rv. 244087) e, più in generale, che «E' legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti di provenienza estera di natura amministrativa, compiuti al di fuori di qualsiasi indagine penale e come tali non sottoposti al regime delle rogatorie internazionali» (Sez. 2, n. 2471 del 10/10/2014, dep. 2015, Saliou, Rv. 261822). A ciò si aggiunge l'osservazione che «In tema di indagini difensive, è legittima ed utilizzabile l'attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 391- nonies, cod. proc. pen., atteso che l'attivazione dello statuto codicistico previsto per l'attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa» (Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019, Ghisalberti, Rv. 275286). Da quanto detto ne consegue che ben potevano essere acquisiti in dibattimento ed utilizzati ai fine della decisione gli atti prodotti dalla parte civile frutto di indagini difensive finalizzate all'accertamento dei reati di cui alle imputazioni, così come ben poteva l'investigatore privato M.Q. deporre sull'esito degli accertamenti effettuati e sul contenuto della propria relazione oltre che, ovviamente, sul contenuto degli atti acquisiti. 2. Manifestamente infondato è, poi, anche il secondo motivo di ricorso. Prendendo le mosse dall'ultima delle doglianze contenute del motivo che qui ci occupa, va detto subito che non risponde a realtà il rilievo difensivo secondo il quale la Corte di appello non avrebbe dato risposta all'istanza difensiva con la quale si chiedeva la traduzione degli atti prodotti in lingua straniera. Basta, infatti, leggere le pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata per rendersi conto del contrario. La Corte di appello ha dato sul punto una lettura corretta in fatto ed in diritto delle questioni in questa sede riproposte dalla difesa dei ricorrenti. Questa Corte di legittimità ha, infatti, già avuto modo di chiarire che «L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento davanti all'autorità giudiziaria che procede, mentre per quelli già formati, da acquisire nel processo, l'obbligatorietà della traduzione si pone solo qualora lo scritto in lingua straniera assuma concreto rilievo rispetto ai fatti da provare, a condizione che la parte richiedente indichi le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione dell'atto, nonché il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa. (Sez. 2, n. 18957 del 22/03/2017, Jebali, Rv. 270067). Nel confermare detto principio di diritto, rileva l'odierno Collegio che l'odierno ricorrente non risulta avere indicato le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione dell'atto, nonché il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa e, anzi, che proprio da come si è articolata la difesa emerge ictu ocull che la stessa ben ha compreso il contenuto degli atti stessi, sostanzialmente documentanti le movimentazioni ed i passaggi del veicolo di cui all'imputazione (peraltro ricostruiti anche dal teste Q. ascoltato nel pieno contraddittorio tra le parti e le cui dichiarazioni sarebbero di per sé sufficienti a costituire l'impalcatura accusatoria) con la conseguenza che nessun pregiudizio le è ragionevolmente derivato nell'ottica difensiva. L'evidenziata manifesta infondatezza investe, poi, anche l'ulteriore questione processuale relativa al fatto, rilevato dalla Corte di appello (pag. 7 della sentenza impugnata), che allorquando il primo Giudice ebbe a revocare l'ammissione dei testi della difesa, la stessa difesa degli imputati nell'immediatezza non ebbe ad eccepire non ebbe ad eccepire alcunché. Al riguardo parte ricorrente tende a confondere il meccanismo procedimentale evidenziando (correttamente) che le ordinanze dibattimentali possono essere impugnate solo con la sentenza ma dimenticando che vi sono questioni di nullità - come quella qui in esame - che per essere oggetto di impugnazione debbono essere immediatamente dedotte dalla parte presente ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen. Non essendo ciò avvenuto, la parte interessata non può quindi utilmente dolersene nei motivi di gravame. A ciò si aggiunge l'ulteriore osservazione della Corte di appello che comunque dei testi de quibus ne era stata rilevata la superfluità e che non è dato comprendere come l'audizione dei predetti testi nell'eventuale sede di appello sarebbe stata determinante per destrutturare la sentenza del primo Giudice. La Corte di appello ha quindi adeguatamente illustrato anche le ragioni (di merito e quindi insindacabili in sede di legittimità) per le quali non si è resa necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. 3. Manifestamente infondato è altresì il terzo motivo di ricorso nel quale parte ricorrente ha rilevato che il veicolo di cui alle imputazioni non era di proprietà della ditta E.Trasporti S.r.l. ma solo in uso alla predetta società in forza di un contratto di locazione finanziaria e che tale situazione lasciava perplessi circa la possibilità che effettivamente la E.Trasporti S.r.l. avrebbe potuto vendere alla Zat Trade ltd. un veicolo del quale non era proprietaria. Deve, innanzitutto, essere evidenziato che il testo dell'art. 642 cod. pen. mentre al comma primo, così dispone: «Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione ... occulta cose di sua proprietà», al comma secondo descrive un'azione che più si attaglia al caso in esame aggiungendo «Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto ... denuncia un sinistro non accaduto ...». Ora sul presupposto che l'azione di cui al secondo comma può essere compiuta da "chiunque" e che il fine dell'azione può ben essere quello di far "conseguire ad altri" (ragionevolmente nel caso in esame a chi aveva assicurato il bene) l'indennizzo di un'assicurazione, è appena il caso di ricordare che questa Corte di legittimità, in casi certamente assimilabili a quello che qui ci occupa, ha avuto già modo di chiarire che «Ai fini della configurabilità del reato di frode in assicurazione, la nozione di "sinistro", prevista dal secondo comma dell'art. 642 cod. pen. si riferisce non solo all'ipotesi dell'incidente stradale ma a qualsiasi evento pregiudizievole subito dal fruitore del contratto assicurativo, che fa sorgere in capo a questi il diritto di rivalsa o al risarcimento» (Fattispecie, nella quale l'imputato, regolarmente assicurato, aveva denunciato di aver subito la - in realtà mai accaduta - rapina di un'autovettura) (Sez. 2, n. 21816 del 26/02/2014, Butnariuc, Rv. 259575; in tal senso anche la più recente Sez. 2, n. 16092 del 03/04/2019 non massimata). Nessun dubbio allora che sulla base dei fatti sia stato correttamente configurato dai Giudici del merito a carico degli imputati il reato di cui all'art. 642 cod. pen. Quanto, poi, al fatto evidenziato dalla difesa dei ricorrenti che potrebbe essere dubbio il fatto che una società non proprietaria del mezzo possa averlo venduto ad una società straniera, rileva l'odierno Collegio che la questione è assolutamente priva di rilevanza con riguardo alle vicende di cui al presente processo e quindi che a nulla rileva il fatto che i Giudici di merito non abbiano affrontato la questione. La vicenda emergente dagli atti e che ha dato luogo alle imputazioni nei confronti degli odierni ricorrenti è di ben altra natura e si fonda su di due punti fermi: il fatto che il veicolo non sia mai stato oggetto furto ma sia stato liberamente ceduto ad altri (a nulla rilevano quindi gli eventuali vizi di esclusiva rilevanza civilistica del contratto di cessione o di vendita) e poi trasferito all'estero ed il fatto che la conseguente denuncia di furto sia falsa (in tal modo integrando anche il contestato reato di cui all'art. 367 cod. pen.) ed artatamente presentata per avviare una indebita pratica risarcitoria. 4. Manifestamente infondato è, infine, anche il quarto ed ultimo motivo di ricorso nel quale si rileva che non sarebbe di fatto provata la malafede dei predetti imputati e che le motivazioni a sostegno del concorso degli stessi nei fatti-reato di cui alle imputazioni sarebbero manifestamente illogiche in quanto assumono come premessa la non provata circostanza che la E.Trasporti S.r.l. sia un'azienda di piccole dimensioni e che quindi i titolari della stessa ben potevano conoscere le "sorti" e gli spostamenti dei mezzi dell'azienda. Al di là della genericità con la quale è stata sollevata la questione in questa sede non avendo la difesa degli imputati documentato di aver presentato ai Giudici di merito elementi tali da dimostrare l'infondatezza delle affermazioni contenute nelle sentenze di merito, va detto che comunque le sentenze stesse risultano motivate sul punto in modo adeguato e non manifestamente illogico o contraddittorio, il che determina una valutazione di puro merito non sottoponibile a questa Corte di legittimità. A ciò si aggiunga che come ha già avuto modo di precisare già in tempi remoti questa Corte Suprema, «ai fini dell'accertamento dell'elemento psicologico del soggetto agente, essendo la volontà ed i moti dell'anima interni al soggetto, essi non sono dall'interprete desumibili che attraverso le loro manifestazioni, ossia attraverso gli elementi esteriorizzati e sintomatici della condotta. ... Ne deriva che i singoli elementi e quindi anche quelli soggettivi attraverso cui si estrinseca l'azione, inerenti al fatto storico oggetto del giudizio, impongono una loro analisi la quale, essendo pertinente ad elementi di fatto, costituiscono appannaggio del giudizio di merito, non di quello della legittimità che può solo verificare la inesistenza di vizi logici, la correttezza e la compiutezza della motivazione, l'assenza di errori sul piano del diritto, così escludendosi in tale sede un terzo riapprezzamento del merito» (Sez. 1, sent. n. 12726 del 28/09/1988, dep. 1989, Alberto, Rv. 182105). 5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro duemila a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa
04-02-2020 23:29
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