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Sentenza

La pronunzia della Corte di Appello presenta un costrutto motivazionale estremamente stringato? Processo da rifare.
La pronunzia della Corte di Appello presenta un costrutto motivazionale estremamente stringato? Processo da rifare.
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-07-2020) 17-09-2020, n. 26219


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATENA Rossella - Presidente -

Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere -

Dott. BELMONTE Maria Teresa - Consigliere -

Dott. SCORDAMAGLIA Irene - Consigliere -

Dott. BORRELLI Paola - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.V., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 22/03/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. PAOLA BORRELLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. LOY MARIA FRANCESCA, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene accessorie e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.
Svolgimento del processo

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 22 marzo 2019 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani che aveva condannato C.V. alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, previo riconoscimento della continuazione con i reati di cui alla sentenza irrevocabile della Corte di appello del 17 febbraio 2014(rispetto ai quali, per quelli sub iudice, era stato riconosciuto un aumento di sei mesi di reclusione). C. era stato riconosciuto responsabile per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta documentale semplice in relazione alla società coop. a r.l. "(OMISSIS)" - di cui è stato reputato amministratore di fatto - dichiarata fallita dal Tribunale di Trapani il 13 dicembre 2011.

2. Ricorre avverso detta sentenza il difensore di fiducia dell'imputato, formulando un unico motivo, con cui lamenta vizio di motivazione perchè la Corte di merito aveva ignorato la sentenza della Corte di appello di Palermo del 3 marzo 2016, depositata nel presente processo, che aveva assolto C. per non aver commesso il fatto dagli addebiti ex artt. 110, 416 e 640 c.p. di cui rispondeva proprio quale gestore della società "(OMISSIS)" e nei confronti delle stesse persone offese creditori della procedura concorsuale. A seguire, il ricorrente denunzia che la testimonianza del precedente titolare della società fallita, S.C., era stata travisata, giacchè egli aveva incontrato il fratello dell'imputato, A.. I creditori della società P., G. e D.M., a dispetto di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, avevano riferito di avere avuto contatti con C.A., ragioniere della società e con il "titolare" dello "(OMISSIS)", B.G..

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha sostenuto che il ricorso sia inammissibile perchè manifestamente infondato, valorizzando la saldatura tra la sentenza di primo grado e quella di appello e la circostanza che il ricorrente non si fosse misurato con le risposte ottenute; nel contempo il Procuratore generale ha tuttavia evidenziato la necessità di annullare con rinvio la sentenza impugnata, stante l'applicazione delle pene accessorie fallimentari per la durata di anni dieci.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo esame.

2. Va premesso che la pronunzia avversata presenta un costrutto motivazionale estremamente stringato, costrutto che, per le ragioni che si andranno ad illustrare, non si sottrae alle censure di parte.

Prima di passarle in rassegna, vanno chiariti alcuni aspetti in fatto (evinti prevalentemente dal capo di imputazione e dalla sentenza di primo grado), la cui illustrazione è funzionale a meglio spiegare perchè le anomalie argomentative rilevate abbiano minato irrimediabilmente la tenuta della pronunzia avversata.

C.V. risponde di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta documentale semplice quale amministratore di fatto della società "(OMISSIS)", dichiarata fallita il 13 dicembre 2011, in concorso con gli amministratori ufficiali della società P.A. e R.M. e con B.G., "operatore presso tale società".

Secondo la ricostruzione delle sentenze di merito, il ricorrente, insieme con il B., aveva ideato ed attuato un meccanismo che vedeva detta società acquistare macchine e merci da ignari fornitori, che venivano pagati con assegni postdatati non onorati; i beni acquistati erano stati poi sottratti alla "(OMISSIS)", con danno per i creditori, che erano poi gli stessi fornitori truffati.

Per le truffe e per l'associazione per delinquere che lo vedeva avvinto agli altri protagonisti della vicenda (ivi compreso il fratello A.), si è celebrato un altro processo, che si è concluso con sentenza definitiva di assoluzione di C.V. per non aver commesso il fatto.

Va, altresì, precisato che le truffe e la bancarotta fraudolenta distrattiva sono vicende strettamente connesse, anche sotto il profilo probatorio, in quanto i creditori della società fallita si identificano proprio con i fornitori truffati; a ciò si aggiunga che le loro testimonianze sono state reputate rilevanti non solo per chiarire il meccanismo fraudolento, ma anche per delineare il ruolo gestorio ufficioso di C.V. nella "(OMISSIS)".

3. Fatta questa precisazione, si passano ora in rassegna le ragioni per cui la sentenza impugnata deve essere annullata.

3.1. In primo luogo, la Corte territoriale, ancorchè la difesa avesse prodotto, all'udienza dell'11 ottobre 2018 del giudizio di appello, la sentenza di assoluzione di cui sopra (pronunziata dopo la sentenza di primo grado di questo giudizio) e benchè avesse ammesso tale produzione, non ne ha fatto menzione alcuna in sentenza; ciò, nonostante la mancanza di prova circa il coinvolgimento del C. nelle truffe abbia una precisa implicazione quanto alla dimostrazione del ruolo gestorio dell'imputato nella "(OMISSIS)", ricavato, nel presente giudizio, dalle stesse fonti di prova addotte nel processo conclusosi con esito liberatorio. In quella sentenza, allegata al ricorso, le attività truffaldine/distrattive relative alla "(OMISSIS)" sono state addebitate al fratello del ricorrente, A., e si è dato atto di come il prevenuto fosse comparso, nello scenario della vita della "(OMISSIS)", solo nella fase del passaggio di consegne tra il precedente amministratore di diritto P. e il nuovo, R..

3.2. A tale, rilevante omissione motivazionale, si affiancano plurimi travisamenti della prova rispetto alle fonti dichiarative utilizzate nel processo, i cui verbali sono stati debitamente indicati ed acclusi al ricorso e la cui erronea valutazione appare dotata di rilievo scardinante rispetto al costrutto motivazionale della pronunzia in esame.

Va ricordato, infatti, che tale vizio si configura quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).

3.2.1. Innanzitutto, vi è la deposizione del precedente "titolare" dell'impresa, S.C., che ha solo parlato di un primo, fortuito contatto con C.V. nel 2007 - allorchè il predetto gli aveva chiesto delle sue intenzioni di cedere l'impresa - riferendo che, per il resto, era stato C.A. a recarsi presso la lega delle cooperative per accertarsi della fattibilità del passaggio di consegne. Ebbene, nella sentenza impugnata si legge che il S. aveva "riferito di avere ceduto la società al C., con il quale soltanto ha avuto contatti", dando per scontato che quel C. fosse V. - così travisando parzialmente il dato dichiarativo - e non A. e non operando alcuna differenziazione tra le diverse occasioni di contatto.

3.2.2. In secondo luogo, vi è travisamento della prova quanto alle sommarie informazioni testimoniali dei fornitori della "(OMISSIS)", G.G. e D.M.R.. I predetti, infatti, contrariamente a quanto si legge in sentenza (dove dette deposizioni - pur con qualche ambiguità - sono state ritenute concludenti quanto alla posizione di C.V.), hanno riferito di avere avuto contatti con C.A. e con B.G., non menzionando affatto l'odierno prevenuto; il teste P., invece, pur indicato nella sentenza impugnata come teste a carico, ha sì indicato il suo interlocutore come C., ma non ne ha specificato il nome di battesimo.

3.3. Un'altra anomalia motivazionale risiede nell'oscuro passaggio argomentativo che concerne l'eloquenza probatoria di una sentenza pronunziata a carico di C.V. il 17 febbraio 2014 dal Tribunale di Trapani, che lo aveva riconosciuto responsabile di bancarotta fraudolenta quale amministratore di fatto della società "Centro distribuzione merci alcamese". A questo proposito, pur avendo la Corte di merito sottolineato che si era registrato un meccanismo fraudolento analogo a quello che ha caratterizzato la vita della "(OMISSIS)", non sono state adeguatamente chiarite le ragioni per cui questa pronunzia, concernente altra società, possa costituire fonte di prova quanto al ruolo di C.V. in relazione alla vicenda bancarottiera in argomento.

4. Tanto premesso, la Corte di appello dovrà riesaminare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sul solo punto oggetto della pronunzia rescindente, rispetto al quale, tuttavia, deve evitare di incorrere nuovamente nel vizio rilevato, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413).

Nel caso in cui il giudizio di rinvio si concludesse con la conferma della sentenza di condanna di primo grado per la bancarotta fraudolenta distrattiva, il Giudice del rinvio dovrà tenere conto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 216, u.c., L. Fall. nella parte in cui prevedeva che le pene accessorie fallimentari dovessero essere applicate nella misura fissa di dieci anni, dovuta alla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte costituzionale; nonchè della sentenza n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 delle Sezioni Unite di questa Corte circa la necessità, per il Giudice di merito, di dosare la durata delle pene anzidette facendo riferimento ai poteri commisurativi di cui all'art. 133 c.p..

5. Occorre, infine precisare che la bancarotta semplice non è, allo stato, prescritta, giacchè il termine massimo, considerate le sospensioni registratesi nel corso del processo (pari a 341 giorni) andava a cadere il 19 maggio 2020. A detto termine va, però, aggiunto il periodo di sospensione di sessantaquattro giorni cui al combinato disposto del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, commi 1, 2 e 4, conv. con modifiche con L. 24 aprile 2020, n. 27, trattandosi di procedimento originariamente programmato per l'udienza del 12 marzo 2020 e poi rinviato in ragione della sospensione dell'attività giudiziaria legata all'emergenza da Covid-19. Più precisamente, il procedimento era fissato nell'ambito del periodo di sospensione generale (salve le eccezioni di legge, nelle quali il ricorso sub iudice non rientra) dal 9 marzo al 15 aprile 2020 di cui ai commi 1 e 2 cit., termine poi prorogato all'11 maggio 2020 ex D.L. n. 23 del 2020.

Sulla scorta dell'anzidetta dilatazione ex lege di sessantaquattro giorni, il termine prescrizionale trova scadenza il 22 luglio 2020.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020
Avv. Antonino Sugamele

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