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Sentenza

La circostanza attenuante della avvenuta riparazione del danno, o dell'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato (art. 62, n. 6, cod. pen.), è applicabile ai reati in materia di rifiuti (nella specie, discarica abusiva),
La circostanza attenuante della avvenuta riparazione del danno, o dell'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato (art. 62, n. 6, cod. pen.), è applicabile ai reati in materia di rifiuti (nella specie, discarica abusiva),
Cassazione penale, sezione III, sentenza 2 ottobre 2019, n. 40378
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18/04/2019) 02-10-2019, n. 40378
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NICOLA Vito - Presidente -
Dott. SOCCI Angelo M. - rel. Consigliere -
Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere -
Dott. ZUNICA Fabio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
P.F., nato a (OMISSIS);
S.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/09/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. FILIPPI Paola, che ha
concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore:
I difensori, Avv. Luigi Falvo D'Urso e Avv. Marcello Bacci, sost. proc., si riportano ai motivi di
ricorso.
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Palermo con decisione del 21 settembre 2018 in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Palermo del 19 luglio 2017, riconosciute ad entrambi gli imputati le
circostanze attenuanti generiche rideterminava la pena nei confronti di P.F. e S.A. in anni 1 e
mesi 4 di reclusione ed Euro 35.000,00 di multa, ciascuno, relativamente al reato loro contestato
di cui all'art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 172 del 2008, art. 6, lett. A, per avere, i concorso tra loro,
gestito una discarica abusiva sita in (OMISSIS) senza la prescritta autorizzazione; accertato il
(OMISSIS).
2. I due imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite difensore, per i motivi di seguito
enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp.
att. c.p.p., comma 1.
2.1. Per entrambi. Violazione di legge (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256), difetto di motivazione
e travisamento della prova. Non possono, considerarsi rifiuti quelli trattati nell'area in questione
in quanto erano pezzi di ricambio per auto che transitavano nell'area, per poco tempo, massimo
un giorno, in attesa di essere inviati all'estero quale materiale utilizzabile per ricambi.
Non sussisteva un accumulo di rifiuti, indiscriminato e per lungo tempo, per la configurazione
della discarica abusiva. Il materiale non era abbandonato ma in attesa della spedizione con
container (si richiamava la perizia del Dott. B.).
Mancano nei fatti l'elemento oggettivo e quello soggettivo del reato ipotizzato.
3.1. S.A. evidenziava, inoltre, che nessun contratto di locazione del box e dell'area era stato mai
provato nel corso del processo.
Inoltre contestava la vigenza della normativa speciale per i rifiuti, essendo venuto meno il
sistema di emergenza dei rifiuti per la Regione Sicilia.
4. Solo per P.F.. Violazione di legge (art. 62 c.p., n. 6) per l'omesso riconoscimento dell'attenuate
per la disposta bonifica dell'area. Subito dopo il dissequestro dell'area il ricorrente ha
completamente bonificato l'area dai rifiuti. Prima non risultava possibile nessuna bonifica, stante
il sequestro dell'area. L'area è stata bonificata immediatamente dopo l'accoglimento dell'istanza
di dissequestro avanzata dal ricorrente al P.M..
Hanno chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata.
Motivi della decisione
3. I ricorsi risultano inammissibili, per manifesta infondatezza dei motivi, peraltro articolati solo
in fatto e generici.
La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con motivazione
adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità evidenzia come dall'accertamento
della Polizia Municipale del (OMISSIS) emergeva una discarica di rifiuti per lo più provenienti da
demolizioni di auto (rifiuti speciali anche pericolosi e percolanti) a cielo aperto e interrati (rifiuti
ammassati alla rinfusa), e tutta l'area appariva in condizioni di degrado, come risultava dalle
foto in atti; anche nella porzione di terreno e box affittati a S. emergeva una discarica di rifiuti
dello stesso genere.
Si tratta di evidenti accertamenti di fatto, non sindacabili in sede di legittimità (per la sussistenza
della discarica, nell'ipotesi di scarichi ripetuti di materiali vedi Sez. 3, n. 20499 del 14/04/2005
- dep. 01/06/2005, Colli ed altri, Rv. 23152901).
E del resto, "Ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non
autorizzata, è sufficiente l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una
determinata area, trasformata di fatto in deposito, con tendenziale carattere di definitività, in
considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, essendo del tutto
irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di
una discarica autorizzata" (Sez. 3, n. 39027 del 20/04/2018 - dep. 28/08/2018, Caprino, Rv.
27391801).
3.1. La sentenza impugnata applica poi correttamente la giurisprudenza di questa Corte di
Cassazione sulla nozione di rifiuto in quanto evidenzia come il riutilizzo eventuale, come parti di
ricambio dei pezzi d'auto ancora in condizioni utili, non esclude la natura di rifiuti delle carcasse
e pezzi d'auto ammassati nella zona: "In materia di gestione dei rifiuti, acquisita la qualità di
"rifiuto" di sostanze e materiali in base ad elementi positivi (il fatto che si tratti di beni residuo
di produzione di cui il detentore vuole disfarsi) e negativi (che non abbiano i requisiti del
sottoprodotto), la stessa non viene meno in ragione di un accordo di cessione a terzi, nè del
valore economico dei beni stessi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo fare riferimento
alla condotta e volontà del cedente di disfarsi dei beni, e non all'utilità che potrebbe ritrarne il
cessionario. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva negato la
natura di rifiuto a segatura e truciolati, costituenti scarti di lavorazioni in legno, per il fatto che
gli stessi erano stati regolarmente ceduti dal detentore a terzi)" (Sez. 3, n. 5442 del 15/12/2016
- dep. 06/02/2017, P.M. in proc. Zantonello, Rv. 26924901).
4. La mancata acquisizione del contratto di locazione in capo al S. non risulta rilevante in quanto
di fatto il ricorrente gestiva il box e l'area, ed è stato rinvenuto sul posto dai verbalizzanti.
Circostanza questa non contestata neanche con il ricorso per cassazione. Inoltre la sentenza
impugnata evidenzia come dagli accertamenti di P.G. risultava l'affitto del box al ricorrente
(testimonianza del teste di P.G. Commissario I. e di G.U., dipendente del P.).
5. Relativamente all'attenuante dell'art. 62 c.p., n. 6, chiesta da P. la sentenza impugnata
adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando in fatto come
la bonifica dell'area sia stata effettuata dal ricorrente solo dopo l'ordinanza di sgombero del
Sindaco (vedi sul punto Sez. 3, n. 15731 del 10/03/2016 - dep. 15/04/2016, Ledda, Rv.
26658501 e Sez. 3, n. 29991 del 13/07/2011 - dep. 27/07/2011, Crisà, Rv. 25102501).
Può conseguentemente esprimersi il seguente principio di diritto: "La circostanza attenuante
della avvenuta riparazione del danno, o dell'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente
per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, è applicabile ai reati in
materia di rifiuti (nella specie discarica abusiva), allorquando la bonifica volontaria dell'area
abusivamente destinata a discarica sia avvenuta in epoca anteriore al giudizio ed in assenza
dell'ordinanza sindacale di bonifica".
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di Euro 2.000,00 ciascuno e delle spese del procedimento, ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019
Avv. Antonino Sugamele

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