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Sentenza

La Cassazione precisa i rapporti fra accessi, le ispezioni e le verifiche compiute dalla Guardia di Finanza per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte ed autorizzazioni dell’autorità giudiziaria. Premesso che il segreto professionale riguarda esclusivamente notizie e documenti che attengono all'esercizio dell'attività professionale, in stretta connessione con la natura dell'attività stessa del professionista, di cui quest'ultimo ha necessità per il corretto espletamento del proprio lavoro oppure essendo condizione essenziale per lo svolgimento della professione, la preventiva autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica è necessaria solo in caso di opposizione – immediata e formalizzata per iscritto - del segreto professionale da parte dell’interessato
La Cassazione precisa i rapporti fra accessi, le ispezioni e le verifiche compiute dalla Guardia di Finanza per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte ed autorizzazioni dell’autorità giudiziaria. Premesso che il segreto professionale riguarda esclusivamente notizie e documenti che attengono all'esercizio dell'attività professionale, in stretta connessione con la natura dell'attività stessa del professionista, di cui quest'ultimo ha necessità per il corretto espletamento del proprio lavoro oppure essendo condizione essenziale per lo svolgimento della professione, la preventiva autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica è necessaria solo in caso di opposizione – immediata e formalizzata per iscritto - del segreto professionale da parte dell’interessato
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29/10/2020) 01-12-2020, n. 34020
 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SARNO Giulio - Presidente - Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere - Dott. DI STASI Antonella - Consigliere - Dott. GAI Emanuela - Consigliere - Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SOCIETA' LONDON COMPANY INVESTMENT LTD; avverso l'ordinanza del 27/06/2020 del TRIB. LIBERTA' di MANTOVA; udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSIO SCARCELLA; sentite le conclusioni del PG Dr. ROMANO GIULIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo1. Con ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Mantova in data 27.06.2020, depositata in data 23.07.2020, veniva rigettata l'istanza proposta nell'interesse della London Company Investment  LTD.  avverso  il  decreto  di  sequestro  preventivo,  emesso  dal  GUP/tribunale  di Mantova in data 4.07.2019, finalizzato alla successiva confisca per equivalente dei beni immobili, dei beni mobili e dei saldi attivi che risultavano sui rapporti di credito intestati nei confronti della società Maryplast di P.M.M., della società Lavorazioni Plastiche S.r.l. e della società Petrolpolimeri S.r.l., per gli importi meglio indicati nel provvedimento impugnato e delle quote sociali della società LE TORBIERE S.a.r.l. di proprietà dell'odierna ricorrente London Company Investment LTD. 2. Giova precisare, per migliore intelligibilità dell'impugnazione cautelare, che si procede a carico delle società e degli indagati, per una serie di ipotesi di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, integrando in relazione a plurimi anni di imposta (dal 2009 al 2014), le fattispecie di cui agli artt. 2 ed 8, nonchè D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 4, 5 e 10, così da realizzare  un  sistema  di  frode  ai  danni  dell'Erario.  Più  specificamente,  nell'eseguire  il provvedimento di sequestro, la polizia giudiziaria ha sequestrato anche le quote societarie della società Le Torbiere s.a.r.l., richiedendo l'iscrizione del relativo vincolo nel registro delle imprese della CCIAA di Mantova, in data 8.07.2019, società le cui quote societarie, come anticipato, sono di  proprietà  esclusiva  della  London  Company  Investment  LTD.,  attuale  ricorrente,  il  cui amministratore e L.R. pro tempore è l'indagato C.A.. 3. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale  previsto dall'art.  613  c.p.p.,  articolando  sei  motivi,  di  seguito  enunciati  nei  limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..3.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed il vizio di motivazione apparente in relazione all'individuazione degli elementi ed atti investigativi ai fini dell'accertamento del fumus del provvedimento di sequestro a carico della London Company Investment Ltd. In sintesi, la ricorrente denuncia la violazione di legge perchè il Tribunale del Riesame di Mantova aveva ritenuto infondata la doglianza sollevata dalla difesa circa l'inutilizzabilità degli atti di indagine dai quali era stata desunta l'esistenza di un collegamento tra il G.V. (indagato) e la società le Torbiere S.a.r.l le cui quote sociali sono di proprietà della società London Company Investment LTD. Sul punto, il Tribunale del riesame avrebbe addotto solamente una motivazione fittizia, apparente e perciò inesistente in quanto ha ritenuto la legittimità del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente della quote della London Company 
Investment LTD, affermando che gli atti compiuti dalla G.d.F. nell'anno 2016 fossero finalizzati solamente ad individuare i beni da sottoporre al vincolo di indisponibilità. Con tale argomentazione, però, il Tribunale del riesame avrebbe omesso di indicare gli atti investigativi sulla scorta dei quali ha ritenuto sussistente il fumus del provvedimento di sequestro nei confronti della società London Company Investment LTD. La ricorrente sottolinea altresì che nè  la  società  London  Company  Investment  LTD  nè  la  sua  L.R.  M.J.  sono  indagati  nel procedimento  penale  n.  2604/2012,  nè  sussistono  legami  diretti  o  indiretti  personali, commerciali con alcuno degli imputati. 3.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ex art. 606 c.p.p., lett. c) con riferimento  agli artt.  406  e  407  c.p.p. in  relazione  agli  atti  di  indagine  utilizzati  ai  fini dell'accertamento del fumus del provvedimento di sequestro. In sintesi, la ricorrente si duole del fatto che, in ordine alla contestazione della illegittimità del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca fondato su elementi indiziari compiuti dalla Guardia di Finanza negli anni 2015 e 2016, il Tribunale del riesame avrebbe affermato la piena legittimità dell'utilizzo di tali atti compiuti dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 407 c.p.p. perchè non finalizzati ad acquisire prove nei confronti negli indagati ma per individuare i beni su cui imporre il vincolo di indisponibilità. La  ricorrente  sostiene  che  gli  elementi  di  rilevanza  probatoria  dai  quali  i  giudici  avrebbero affermato la riconducibilità della società London Company Investment LTD al G.V., sarebbero proprio quelli derivanti dall'attività compiuta della Guardia di Finanza nel 2016, oltre il termine massimo di durata delle indagini preliminari. Questo sarebbe desumibile dalle argomentazioni svolte dagli stessi giudici in tema di ricostruzione dei rapporti tra le società coinvolte, perchè richiamano le dichiarazioni rese ai militari della Guardia di Finanza, da persone informate sui fatti, sentite a s.i.t. nel corso dell'anno 2016. Nella specie, le S.I.T. del L.F., dell' A.C., della M.C., del C.G., del Gu.Fa.. Analoghe argomentazioni varrebbero per le dichiarazioni del M.F.. Inoltre,  tutto  il  materiale  probatorio  formato  nel  2016  sarebbe  confluito  nel  fascicolo  del procedimento penale n. 2604/2012 e sarebbe stato utilizzato per emettere il provvedimento di sequestro  nei  confronti  della  London  Company  Investment  LTD,  nonostante  lo  stesso procedimento penale risultasse iscritto in data 21.03.2012 a seguito della CNR n. 0218283. Tali elementi sintomatici dei presupposti della misura cautelare reale sarebbero stati tratti da atti  del  2016  e,  quindi,  ben  due  anni  dopo  la  scadenza  del  termine  delle  indagini,  con conseguente mancato rispetto delle regole processuali penali. Inoltre, viene evidenziata l'assenza di richiesta di proroga del PM alla scadenza delle indagini preliminari e si sottolinea come, dinanzi ad ulteriori fatti di reato, il PM è tenuto a compiere nuove iscrizioni, non potendo aprire un unico procedimento nei confronti del medesimo soggetto. Indagini preliminari che si sarebbero concluse allo scadere del termine decorrente dalla data 21.03.2012, con la conseguenza che gli atti compiuti dalla Guardia di Finanza negli anni 2015 e 2016 sarebbero inutilizzabili anche perchè finalizzati non ad individuare beni da sottoporre a vincolo cautelare reale, bensì ad acquisire elementi probatori. 3.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e correlato vizio di mancanza della motivazione in relazione all'individuazione degli elementi ed  atti  investigativi  ai  fini  dell'accertamento  del  fumus  del  provvedimento  di  sequestro,  in assenza di proroga e oltre il termine massimo di durata delle indagini preliminari. In sintesi, la ricorrente denuncia, sotto il profilo del vizio di mancanza della motivazione, l'omessa pronuncia  del  tribunale  del  riesame  sulla  censura  dedotta  con  la  memoria  difensiva  del 24.06.2020 con riguardo all'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti in assenza di proroga prevista dall'art. 406 c.p.p..3.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52 e art. 220 disp. att. c.p.p. con riferimento alla violazione delle norme stabilite a pena di inutilizzabilità dei documenti sequestrati presso lo studio del ragioniere M.F.. In sintesi, la ricorrente denuncia vizio di violazione di legge in quanto il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto utilizzabili i documenti acquisiti dalla Guardia di Finanza durante una ispezione presso lo studio professionale del ragioniere M.F., sebbene l'assenza di un provvedimento di 
autorizzazione della Procura della Repubblica e, pertanto, in violazione delle forme e modalità previste dalla legge. Su tale punto il Tribunale avrebbe ritenuto legittimo l'utilizzo dei documenti perchè non sarebbe stato eccepito il segreto professionale dal M., motivazione in palese violazione del D.P.R. n. 633 del  1972, art. 52 e  art.  220  disp.  att.  c.p.p..  Invero,  la  ricorrente  sostiene  che  occorra l'autorizzazione  della  Procura  e  che  il  segreto  professionale  assume  rilevanza  solamente  in relazione all'esame dei documenti e alla richiesta di notizie. Inoltre, il Tribunale del riesame non avrebbe motivato sulle modalità mediante le quali la Guardia di Finanza aveva acquisito la cartellina con all'interno i documenti. Infine, sostiene che l'attività di acquisizione degli atti necessari ad assicurare le fonti di prova deve avvenire secondo le disposizioni del codice di rito, pena la nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e sotto il profilo motivazionale, denuncia l'assenza di qualsiasi cenno da parte del Tribunale del Riesame sull'attività amministrativa espletata. 3.5. Deduce, con il quinto motivo, il vizio di inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) con riferimento agli artt. 63 e 220 disp. att. c.p.p. in ordine alle dichiarazioni rese dal ragioniere M.F. il 7 e 12 dicembre 2016. In sintesi, s denuncia la violazione di legge nella parte in cui il Tribunale del riesame ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dal M.F. in data 7 e 12 dicembre 2016 alla Guardia di Finanza a chiarimento dei documenti acquisiti in sede di ispezione amministrativa, nonostante fossero emersi elementi di concorso rispetto alle ipotesi di reato ascritte nei confronti degli indagati. Sul punto, la ricorrente sostiene che la Guardia di Finanza avrebbe dovuto compiere gli atti con osservanza delle norme del codice di rito ex art. 220 disp. att. c.p.p. e che il M.F. avrebbe dovuto essere  escusso  mediante  le  garanzie  ex art.  63  c.p.p.,  in  quanto  era  noto  che  la  società Gabriplast s.r.o. fosse domiciliata presso lo studio del M., che lo stesso tenesse la contabilità della società Petrol-polimeri S.r.l e che fosse stato membro del consiglio di amministrazione delle società le Torbiere S.r.a.l. ed Immobiliare Marina S.r.l.. Tali riscontri, ad avviso della ricorrente, sarebbero emersi dalla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza presso lo studio del commercialista ed ictu oculi apprezzabili e conoscibili, così come il contenuto delle dichiarazioni del M. che aveva ricoperto il ruolo di componente del consiglio  di  amministrazione  non  solo  nella  società  le  Torbiere  S.a.r.l.  ma  anche  nella Immobiliare Marina S.r.l. Tali circostanze quindi rappresentavano evidenti indizi di un possibile coinvolgimento dello stesso nei reati fiscali contestati agli indagati del procedimento penale. Pertanto, dinanzi alla posizione sostanziale della persona da cui assumere informazioni, l'autorità procedente avrebbe dovuto applicare le necessarie garanzie difensive di cui agli artt. 60 e 63 c.p.p. vagliando  la  presenza  di  indizi  di  reità  attinenti  al  medesimo  reato  ovvero  al  reato connesso o collegato, attribuibile al terzo. 3.6. Deduce, con il sesto motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), sotto il profilo della motivazione apparente in ordine alla catena di controllo che caratterizza la società Le Torbiere s.a.r.l in assenza di elementi probatori. In sintesi, la ricorrente denuncia la violazione di legge nella parte in cui l'ordinanza del Tribunale del riesame ricostruisce la catena di controllo della società le Torbiere S.a.r.l. pur in assenza dell'esistenza di elementi probatori acquisiti al fascicolo. Nella specie, la polizia giudiziaria aveva affermato di non aver potuto accertare la composizione della società London Company Investment LTD perchè, in conformità al regime giuridico, il nome reale della società poteva essere rilevato solo in caso di esplicita richiesta del tribunale inglese o dell'autorità fiscale di residenza del reale beneficiario. Invero, secondo la difesa, agli atti non risulterebbe alcuna richiesta di rogatoria nè risulterebbe alcun documento proveniente dalla autorità britanniche e, anzi, la Polizia Giudiziaria come la Procura avrebbero affermato che la proprietà della società non fosse da ricondurre all'imputato G.V.. Aggiunge altresì la difesa che, dall'annotazione della Guardia di Finanza, a seguito del controllo sulle visure, non risulterebbe alcun collegamento della società inglese con il G.V.. Pertanto, avrebbe errato il tribunale del riesame nell'aver ritenuto beneficiario reale economico della società London Company Investment LTD il G.V., stante l'assenza di elementi dai quali poter desumere tale circostanza. 
Motivi della decisione1. Il ricorso è inammissibile.6 2. Giova preliminarmente osservare che la questione circa gli atti investigativi svolti successivamente alla scadenza delle indagini preliminari è comune ai primi tre motivi di ricorso che, essendo tra loro strettamente collegati, possono essere congiuntamente esaminati. 3. la questione che pone il ricorso è se, in relazione agli atti compiuti dopo la scadenza del termine  di  durata  per  le  indagini  preliminari,  la  conseguenza  sia  sempre  l'inutilizzabilità  di cui all'art. 407 c.p.p..3.1. Con riferimento agli atti investigativi svolti successivamente alla scadenza delle indagini preliminari occorre rilevare che in tema di misure cautelari, sono inutilizzabili solo gli atti che non siano meramente ricognitivi ovvero esplicativi di atti già acquisiti (Sez. V, n. 40500/2019). Inoltre, la sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 407 c.p.p., comma 3, concerne solo gli atti di indagine aventi efficacia probatoria, nel cui ambito non sono compresi i sequestri preventivi finalizzati alla confisca (Sez. III, n. 27153/2003). Si  reputa  altresì  necessario  che  nel  corso  delle  indagini  preliminari  il  P.M.,  salvi  i  casi  di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell'accertamento di circostanze aggravanti, deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 c.p.p., quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona, con la conseguenza che il termine per le indagini preliminari previsto dall'art. 405 c.p.p. decorre in modo autonomo, per la persona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione nell'apposito registro (ex plurimis: Sez.VI, n. 3067/2003; Id., 19053/2003; Sez.IV, n. 32776/2006; Sez.II, n. 29143/2013; Id., n. 22016/2019). Inoltre, sulla base della linea interpretativa tracciata dalla Suprema Corte in adesione al quadro dei  principi  delineato  da  Sez.  Un.  5021/1996,  si  ritiene  che  il  decorso  del  termine  per  il compimento delle indagini preliminari non può comportare l'invalidazione dell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza, ma soltanto la inutilizzabilità - ad istanza di parte - della prova acquisita attraverso tale atto (ex plurimis: Sez. VI, n. 40791/2007; Sez. III, n. 23630/2008; Sez. V, n. 257/2011; Sez. III, n. 47453/2011; Sez. III, n. 202/2012; Sez. VI, n. 9664/2015; Sez. III, n. 2749/2017; Sez. II n. 12423/2020). La ratio di tale orientamento risiede nel fatto che l'ordinamento collega al decorso del termine di cui all'art. 407 c.p.p. non l'invalidità dell'atto compiuto a termini scaduti, attesa la tassatività delle ipotesi di nullità, bensì soltanto la sua inutilizzabilità. Sanzione quest'ultima, che, secondo la  prevalente  giurisprudenza,  non  è  equiparabile  alla  inutilizzabilità  delle  "prove  vietate"  di cui all'art. 191 c.p.p., e quindi non rilevabile di ufficio, ma solo su istanza di parte (Sez. VI, n. 4694/2017; Sez. II n. 12423/2020). Tale orientamento ritiene che la scadenza del termine stabilito per le indagini preliminari non precluda il compimento di qualsiasi attività procedimentale, ma solo degli atti che hanno la funzione  di  ricercare  ed  acquisire  le  prove.  Pertanto  dopo  la  scadenza  del  termine  per  il compimento  delle  indagini  preliminari,  il  P.M.  può  ben  svolgere  accertamenti  patrimoniali sull'indagato, funzionali non ad acquisire la prova nei suoi confronti ma a sottoporre a sequestro preventivo  eventuali  beni  che  possano  aggravare  o  protrarre  le  conseguenze  del  reato  o agevolare la commissione di altri reati ovvero essere oggetto di confisca (come nel caso di specie). Da qui la piena legittimità, pur dopo la scadenza del termine di cui all'art. 407 c.p.p., della richiesta e della concessione da parte del G.I.P. del provvedimento impositivo di un vincolo cautelare reale, provvedimento che non ha alcuna efficacia probatoria, nè tale efficacia può essere ravvisata negli atti che siano finalizzati ad individuare i beni su cui imporre il vincolo d'indisponibilità (Sez. VI, n. 35376/2008). Ne consegue che devono ritenersi assolutamente legittime, pur dopo la scadenza del termine di cui all'art. 407 c.p.p., la richiesta e la concessione della cautela reale in esame, considerato che questa non è atto ad efficacia probatoria e tali non sono neppure gli atti finalizzati ad individuare i beni su cui imporre il vincolo d'indisponibilità. L'eventuale verifica sulla utilizzabilità di una prova che  sia stata  eventualmente  acquisita  nel corso  dell'attività  posta  in  essere  per  disporre  o mantenere  un  sequestro  preventivo,  compete,  semmai,  al  giudice  di  merito  (Sez.  III,  n. 27736/2012; Sez. IV n. 10208/2020) Non si pone, quindi, nel caso specifico, il problema della inutilizzabilità di cui all'art. 407 c.p.p., comma 3. 
Tale problema potrebbe semmai evidenziarsi soltanto nel caso in cui il risultato degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine rivesta anche un contenuto probatorio incidente sulle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Ma anche tale ipotesi residuale non può mai comportare l'invalidazione del sequestro, attesa la tassatività delle ipotesi di nullità. Tutt'al più, la verifica circa l'utilizzabilità o meno della prova eventualmente acquisita sia pure col mezzo improprio del sequestro preventivo resta riservata al giudice di merito che, sulla base di tale prova, emetta altro provvedimento che la parte interessata ritenga per sè pregiudizievole (Sez. VI, n. 35376/2008). 3.2. A ciò va aggiunto come, in ordine alla decorrenza del termine di durata delle indagini preliminari, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40538/2009, hanno affermato che il predetto termine decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al giudice per le indagini preliminari sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicchè gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407 c.p.p., comma 3, fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione. La Suprema Corte, con orientamento costante, ha avuto modo altresì di affermare che "ai fini della previsione di cui all'art. 405 c.p.p., la decorrenza del termine delle indagini preliminari va calcolata dal momento della formale ed effettiva iscrizione nell'apposito registro delle generalità della persona alla quale il reato stesso sia stato attribuito e non da quello in cui il P.M. ha disposto l'iscrizione medesima" (ex plurimis: Sez. VI, n. 25385/2012; Sez. V, n. 11017/2015; Id., n. 33032/2017; Sez. IV, n. 29545/2019; contra, l'isolata Sez. V n. 44909/2017, che ha affermato che ai fini della previsione di cui all'art. 405 c.p.p., il termine delle indagini preliminari decorre dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero dispone l'iscrizione della notizia di reato e non da quella in cui l'iscrizione viene materialmente eseguita dal personale di segreteria). In definitiva, dunque, la decorrenza del termine delle indagini preliminari va calcolata dalla formale iscrizione, nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., delle generalità della persona cui il reato stesso sia stato attribuito. 4. Nel caso di specie, la ricorrente ripropone una doglianza già formulata al Tribunale del riesame con  memoria  depositata  all'udienza  del  25.06.2020  in  ordine  alla  quale  non  può  ritenersi, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, che la motivazione adottata dal Tribunale del Riesame sia apparente. Alla luce dei principi ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, le caratteristiche della sanzione, prevista dall'art. 407 c.p.p., comma 3, rendono ancor più evidente che la verifica della sua ricorrenza  vada  effettuata  al  momento  in  cui  l'atto  di  indagine  compiuto  fuori  termine  sia concretamente utilizzato in sede cautelare o come prova. Da tale ritardo potrebbe derivare soltanto l'inutilizzabilità, ma sempre, ad istanza di parte, della prova ricercata ed acquisita a mezzo della perquisizione e del sequestro. Una simile verifica resta riservata al giudice che, sulla base delle prove acquisite in forza del detto provvedimento, abbia emesso un ulteriore provvedimento che la parte ritenga per lei pregiudizievole. Orbene,  occorre  considerare  che  il  Tribunale  del  riesame,  dopo  aver  citato  giurisprudenza conforme ai principi sopra indicati, ha chiaramente indicato come gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari non siano stati affatto utilizzati ai fini della prova, e quindi per ricercare o acquisire prove relative a fatti oggetto di contestazione nei confronti degli indagati, bensì unicamente per individuare i beni su cui imporre il vincolo di indisponibilità in quanto oggetto di confisca. Ne consegue che i giudici del riesame hanno motivato anche sulla censura relativa al fatto che gli  elementi  posti  a  fondamento  della  propria  motivazione  fossero  quelli  compiuti  dopo  la scadenza del termine delle indagini preliminari, e precisamente negli anni 2015 e 2016. Difatti a pag. 5 dell'ordinanza, il Tribunale, partendo proprio da detta censura, individua gli elementi dal quale ha desunto il fumus commissi delicti del provvedimento, disattendendo le doglianze sollevate dalla difesa. I primi tre motivi, tutti incentrati sul tema della inutilizzabilità degli atti di indagine dopo la scadenza dei termini, sono destituiti di fondamento logico e di rilevanza. Non si ravvisa, infatti, 
nè viene specificamente dedotta, l'incidenza di singoli ed individuati atti, ai fini della tenuta motivazionale del provvedimento impugnato che, come detto, evidentemente su tali atti non si fonda. La difesa, su tale punto, si è limitata semplicemente a dedurre l'inutilizzabilità di tali atti investigativi senza esplicitarne in alcun modo la decisività. Il Tribunale del Riesame ha osservato che gli atti compiuti dalla Guardia di Finanza erano stati posti a base del sequestro preventivo e, come tali, utilizzabili. Pertanto, seppur con motivazione sintetica, ha fatto buon governo del consolidato principio secondo cui, ai fini dell'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca, i relativi atti di indagine sono utilizzabili  anche  se  espletati  in  epoca  successiva  alla  scadenza  dei  termini  delle  indagini preliminari (Sez. VI, n. 17252/2010). Difatti, il sequestro preventivo può essere considerato come un'attività d'indagine che innesta un subprocedimento di natura cautelare reale di iniziativa del P.M. che è indipendente, quand'anche parallelo, dall'attività di indagine che sorregge la richiesta di rinvio a giudizio e con finalità diversa da quest'ultima in quanto funzionale alla confisca  dei  beni  sequestrati  connessa  all'eventuale  sentenza  di  condanna.  (Sez.  VI,  n. 17252/2010). Pertanto, in ordine ai predetti motivi di ricorso, nei quali si rinnova la censura, già devoluta ai giudici del riesame, anche a voler prescindere dal rilievo che, nella specie, la polizia giudiziaria aveva svolto le indagini, su delega o meno conferita dal pubblico ministero prima della scadenza del termine per le indagini preliminari, è assorbente rilevare che il P.M. può chiedere al giudice l'applicazione  del  sequestro  preventivo  anche  dopo  la  scadenza  del  termine  delle  indagini preliminari, purchè tale richiesta non sia fondata sul risultato di atti di indagine compiuti dopo la scadenza del medesimo termine, in quanto la sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 407 c.p.p., comma 3, concerne solo gli atti di indagine aventi efficacia probatoria, nel cui ambito non sono compresi i sequestri preventivi che mirano ad impedire la prosecuzione della condotta vietata. In  sostanza,  nel  caso  di  specie,  pur  dopo  la  scadenza  del  termine  di  cui all'art.  407 c.p.p. dell'utilizzo, da parte del Tribunale del riesame, delle attività investigative compiute dalla la G. di F. negli anni 2015 e 2016 per confermare il provvedimento impositivo di un vincolo cautelare reale, il provvedimento non ha alcuna efficacia probatoria, nè tale efficacia può essere ravvisata  negli  atti  che  siano  finalizzati  ad  individuare  i  beni  su  cui  imporre  il  vincolo d'indisponibilità (Sez. VI, n. 35376/2008). Conclusivamente, una volta accertata l'uniformità ai principi giurisprudenziali, la legittimità e la coerenza logica dell'ordinanza impugnata, immune da vizi ed assolutamente plausibile, i primi tre motivi devono essere ritenuti inammissibili anche perchè generici in quanto riproduttivi delle medesime doglianze già mosse ai giudici del riesame, senza confrontarsi criticamente con la risposta fornita dal tribunale. 5.  Può  quindi  procedersi  all'esame  del  quarto  motivo,  il  quale  non  si sottrae al giudizio  di inammissibilità. 5.1. Deve preliminarmente ricordarsi che contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo (per effetto del rinvio operato dall'art. 257 c.p.p. alla disposizione anzidetta, il principio vale anche per il sequestro probatorio) il ricorso è ammesso solo  per  "violazione  di  legge"  (art.  325  c.p.p.,  comma  1),  per  censurare,  cioè,  "errores  in iudicando" o "errores in procedendo" (art. 606 c.p.p., lett. B e C) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Va  ancora  precisato  che,  secondo  la  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  il  difetto  di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (Sez. Un. 13.2.2004; SS.UU. 28.5.2003). Quanto  sopra  è  sufficiente  già  ad  escludere  la  sussistenza  del  vizio  denunciato,  dovendosi peraltro affrontare ex professo, in diritto, la questione dedotta che si rileva manifestamente infondata. 5.2. Il tema oggetto di esame attiene alla questione dei rapporti tra accertamento tributario e procedimento  penale,  in  particolare  per  quanto  concerne  l'utilizzabilità  degli  atti  di  polizia tributaria, nonchèè l'utilizzabilità fiscale degli elementi probatori acquisiti in sede penale. Sul punto si reputa necessaria una breve disamina in tema di accesso fiscale presso lo studio di un professionista. 
Com'è noto, nel nostro sistema impositivo, l'accesso fiscale rappresenta uno dei mezzi istruttori più importanti ed efficaci in cui si estrinseca l'attività di indagine dell'G.D.F. nel procedimento di accertamento. Il potere di accesso consiste "nell'ingresso e nella permanenza coattiva" nei luoghi ove è esercitata l'attività di impresa, artistica, agricola o professionale, infatti, possono essere reperiti durante la relativa indagine degli elementi "fondamentali", da parte dei soggetti deputati al  controllo  delle  norme  tributarie  e  rappresenta  indubbiamente  il  mezzo  di  indagine  più "invasivo" di cui dispone l'Amministrazione finanziaria nell'espletamento della propria attività d'istituto nei confronti del cittadino-contribuente. Al riguardo, occorre precisare che l'accesso può essere effettuato nei locali adibiti "anche" ad abitazione privata, ma occorre, in tal caso, la previa autorizzazione da parte del procuratore della Repubblica. Sotto il profilo amministrativo, l'accesso viene considerato un atto endo-procedimentale adottato esclusivamente "sulla base di effettive esigenze di indagine" le cui operazioni devono essere contenute in un processo verbale redatto a tal uopo ed è finalizzato all'esecuzione di "ispezioni", "verifiche"  nonchè  di  "ricerche"  di  qualsiasi  elemento  o  documentazione  strumentali all'accertamento ovvero alla repressione delle violazioni tributarie. Le principali norme di riferimento in materia sono rappresentate dalla L. n. 4 del 1929, art. 35 in generale,  nonchè  dal D.P.R.  n.  633  del  1972, art. 52 richiamato  dal D.P.R.  n.  600  del 1973, art. 33. A seguito dell'entrata in vigore della L. n. 413 del 1991, art. 18, che ha modificato l'art. 52 sopra citato, l'unica differenza dell'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni rispetto all'accesso presso le aziende consta nella "necessaria presenza del titolare dello studio o di un suo delegato". Sul punto, come ribadito anche da una circolare della Guardia di Finanza (circolare 29  dicembre  n.  1  del  2008),  è  pacifico  che  qualora  all'atto  dell'accesso  presso  lo  studio professionale, il titolare sia assente per qualsiasi ragione ed in mancanza di un suo delegato, "i verificatori non possono intervenire d'autorità, nè richiedere l'assistenza di terzi; ne consegue che il soggetto eventualmente presente nello studio è pienamente legittimato ad opporsi sia all'accesso stesso sia alla richiesta di esibizione delle scritture contabili". 5.3. Per i professionisti appartenenti a determinati ordini professionali (quali avvocati, dottori commercialisti,  consulenti  del  lavoro,  notai)  è  prevista  la  rigorosa  osservanza  del  segreto professionale ed il massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nello svolgimento della propria attività professionale. La violazione del segreto professionale costituire illecito disciplinare, ma la sua tutela è assicurata soprattutto dalla legge penale (art. 622 c.p.). La ratio della norma si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dei rapporti intimi professionali determinati da necessità o quasi necessità, nonchè nell'interesse pubblico a che il professionista preservi la segretezza dei fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio del ruolo ricoperto, in tal modo garantendo la tutela della libertà e della sicurezza dei rapporti professionali. Inoltre, dette categorie, ai sensi dell'art. 200 c.p.p., non possono essere obbligate a deporre nei processi penali su quanto appreso e conosciuto per ragione della propria professione; non sono altresì obbligate, ai sensi dell'art. 256 c.p.p., a consegnare all'Autorità Giudiziaria atti, documenti e/o ogni altra cosa, da quest'ultima richiesti, se dichiarano, per iscritto, che sono coperti dal segreto  professionale;  hanno  altresì  la  facoltà,  ai  sensi dell'art.  2469  c.c.,  di  astenersi  dal testimoniare nei processi civili. Alla luce di quanto sopra, il segreto professionale si configura come un diritto-dovere che resiste anche di fronte all'esercizio dei poteri istruttori delle Autorità. Nell'ordinamento tributario, il segreto professionale è previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 3, secondo cui è"necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina (...) per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'art. 103 c.p.p.". In  base  al D.P.R.  n.  633  del  1972, art. 52,  comma  1 è  consentito  l'accesso  degli  ispettori dell'Amministrazione  Finanziaria, al fine  di  effettuare  indagini  fiscali, anche  presso  gli studi professionali e non solo presso i locali destinati all'esercizio di attività industriali, commerciali e agricole. L'accesso nei locali adibiti all'esercizio di arti e professioni (previa esibizione del foglio di servizio/ordine d'accesso, sottoscritto dal capo dell'ufficio da cui dipendono e nel caso in cui lo studio sia adibito anche ad abitazione privata, previa autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica) deve essere obbligatoriamente eseguito in presenza del titolare dello studio o, in caso di sua assenza, di un suo delegato (per iscritto), in modo tale che venga assicurata la 
concreta  tutela  ed  opposizione  (se  del  caso)  del  segreto  professionale  (D.P.R.  n.  633  del 1972, art. 52, comma 1). Vengono esclusi dalla copertura del segreto professionale i seguenti documenti: gli atti pubblici - i quali, proprio perchè tali, non sono coperti dal segreto; le scritture contabili - sia quelle del professionista che quelle del cliente, trattandosi di atti che la legge impone di redigere anche al fine di documentare e rendere accessibili al fisco i fatti che attengono all'attività economica esercitata dai contribuenti e le cui annotazioni, comunque, nulla rivelano in ordine ai contenuti dell'attività professionale prestata; le fatture e le ricevute fiscali emesse dal professionista - in quanto, trattandosi di documenti che, per legge, devono essere conservati proprio in vista di un possibile controllo fiscale, appare irragionevole ritenere che possano essere sottratti all'ispezione anche attraverso l'eccezione del segreto professionale; Da  ricordare  che  il  segreto  professionale  riguarda  esclusivamente  notizie  e  documenti  che attengono all'esercizio dell'attività professionale, in stretta connessione con la natura dell'attività stessa del professionista, di cui quest'ultimo ha necessità per il corretto espletamento del proprio lavoro oppure essendo condizione essenziale per lo svolgimento della professione. Non tutti i documenti e notizie di cui il professionista sia in possesso o venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attività professionale, pur concernenti il cliente, hanno carattere "segreto". 5.4. Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 3 richiede, quindi, che, nel caso di opposizione del  segreto  professionale,  l'Amministrazione  Finanziaria,  per  poter  procedere  all'esame  dei documenti  o  alla  richiesta  di  notizie,  deve  ottenere  preventiva  autorizzazione  da  parte  del Procuratore della Repubblica o dell'Autorità Giudiziaria più vicina. In mancanza di una precisa disposizione al riguardo ed alla luce del disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 70 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 75, secondo cui "per quanto non è diversamente disposto dal presente  decreto  si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e  di sanzioni, le  norme  del  codice  penale  e  del  codice  di  procedura  penale...",  la  normativa  da applicabile è quella del codice di rito penale. Il codice di procedura penale infatti prevede che sia il magistrato a disporre gli "accertamenti necessari", ai soli fini di poter accertare l'esistenza o meno del segreto professionale opposto. L'autorizzazione del magistrato dovrà assumere la forma scritta e dovrà essere motivata in modo esauriente in ordine alla fondatezza dell'eccezione. In relazione all'impugnabilità dell'autorizzazione, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11082/2010, ha dichiarato che l'autorizzazione ex D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 3 non è  atto  impugnabile  direttamente  avanti  il  giudice  amministrativo,  ma  solo  indirettamente, attraverso l'impugnazione del successivo avviso di accertamento, avanti al giudice tributario. Qualora, invece, l'attività di accertamento non dovesse sfociare in un atto impositivo ovvero qualora tale provvedimento non dovesse essere impugnato, l'autorizzazione in questione (in quanto lesiva del diritto soggettivo del contribuente di non subire verifiche fiscali fuori dai casi previsti dalla legge) sarà autonomamente impugnabile dinanzi al giudice ordinario (Cass. Civ., Sez. Un., n. 8587/2016). Come si evince quindi dalla disposizione normativa, nel caso in cui il professionista, nel corso dello  svolgimento  dell'attività  accertativa  presso  il  suo  studio,  non  consenta  l'accesso  a determinati documenti "eccependo" in ordine agli stessi il segreto professionale, i verificatori non avranno  altra  alternativa  che  sospendere  l'attività  di  verifica  e  richiedere  la  menzionata autorizzazione.  Infatti,  solo  qualora  la  chiesta  autorizzazione  sia  concessa  da  parte  del magistrato,  gli  organi  verificatori  potranno  riprendere  l'attività  di  verifica  finalizzata  alla conseguente legittima acquisizione dei documenti per i quali in un primo momento era stato eccepito il segreto professionale. 5.5. Questa Corte di legittimità ha affermato che in caso di ritardo nella proroga delle indagini, e dinanzi ad una pretesa inutilizzabilità degli atti raccolti durante il periodo di operatività della proroga, essendo questa stata notificata in ritardo all'indagato, va premesso che oggetto di contestazione non è il regolare rispetto dei termini del decreto di proroga, bensì la tardività della notifica alla persona sottoposta alle indagini. Sul punto è sufficiente ricordare che "l'omessa notifica all'indagato della richiesta di proroga delle indagini preliminari non è causa di nullità, nè determina l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la sua presentazione". (ex multis: Sez. V, n. 19873/2012; sez. VI, n. 16171/2011; Sez. III, n. 23953/2015). 
La ratio di tale orientamento è nel fatto che l'art. 406 c.p.p. non prevede sanzioni di nullità nell'ipotesi di omessa notifica, perchè quello che rileva è il controllo da parte del GIP dell'attività e dei tempi dell'indagine del P.M., e di quanto rende necessaria la proroga. Ai sensi del comma 8  della  norma  richiamata,  la  sanzione  di  inutilizzabilità  colpisce  esclusivamente,  in  caso  di proroga negata, gli atti di indagine compiuti in epoca successiva alla data di scadenza del termine in  origine  previsto  per  la  conclusione  delle  indagini,  mentre  sono  dichiarati  espressamente utilizzabili gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice. In questi termini - "sono utilizzabili nel procedimento di riesame cautelare gli atti d'indagine assunti dal pubblico ministero dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, di cui sia stata tempestivamente richiesta la proroga  solo  successivamente  concessa"  (ex  multis:  Sez.  VI,  n.  16171/2011;  Sez.  VI,  n. 14515/2016; Sez. II, n. 11136/2020). Tuttavia,  come  affermato  in  precedenza,  il  pubblico  ministero  può  chiedere  al  giudice l'applicazione  del  sequestro  preventivo  anche  dopo  la  scadenza  del  termine  delle  indagini preliminari, purchè tale richiesta non sia fondata sul risultato di atti di indagine compiuti dopo la scadenza del medesimo termine, in quanto la sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 407 c.p.p., comma 3, concerne solo gli atti di indagine aventi efficacia probatoria, nel cui ambito non sono compresi i sequestri preventivi che mirano ad impedire la prosecuzione della condotta vietata (Sez. III, n. 27153/2003). 5.6.  Orbene,  sul  punto  va  ricordato  che  la  ricorrente  indica  come  data  di  iscrizione  del procedimento penale il 21.03.2012 a seguito della CNR n. 028283. Ora, le notizie di reato conservano la loro autonomia anche nell'ipotesi di connessione o di collegamento tra loro, con la conseguenza che il termine iniziale di espletamento delle indagini preliminari va computato dal momento che ciascuna notizia, con il nome della persona cui il reato è attribuito, sia iscritta nel registro ex art. 335 c.p.p.. Ne consegue che il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al G.i.p. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicchè gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407 c.p.p., comma 3, fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione (Sez. Un., n. 40538/2009). Ciò posto, la Suprema Corte ha affermato che, ai fini del computo della durata massima delle indagini preliminari, l'iscrizione per un nuovo reato a carico del medesimo indagato, individua il "dies a quo" da cui decorre il termine, ferma restando l'utilizzabilità degli elementi emersi prima della  nuova  iscrizione  nel  corso  di  accertamenti  relativi  ad  altri  fatti,  attesa  l'assenza  di preclusioni derivanti dall'art. 407 c.p.p. (Sez. II, n. 150/2012). Secondo  la  disciplina dell'art.  335  c.p.p.,  il  pubblico  ministero  è  tenuto  a  procedere immediatamente a una "nuova" iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. solo ogni qual volta, nei confronti della stessa persona, acquisisca elementi in ordine ad un fatto costituente reato ulteriore e diverso da quello già iscritto, mentre deve invece limitarsi al  mero  aggiornamento  della  notizia  di  reato  già  iscritta  allorquando  si  renda  necessario modificarne la qualificazione giuridica ovvero precisare l'esistenza di elementi circostanziali: con la conseguenza che, mentre nel caso di iscrizione di un nuovo fatto reato, il termine per le indagini  preliminari,  previsto dall'art.  405  c.p.p.,  decorre  in  modo  autonomo  per  ciascuna iscrizione, nel caso in cui si tratti di "aggiornamento" della notizia di reato originaria (in relazione al nomen iuris e/o agli elementi circostanziali) il termine delle indagini decorre dalla prima e unica iscrizione per detto fatti (Sez. VI, n. 29151/2017). Devono essere, pertanto, seguiti i più recenti indirizzi ermeneutici di questa Corte secondo i quali, per un verso "in materia di illeciti tributari gli elementi raccolti durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compiute dalla Guardia di Finanza per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette sono sempre utilizzabili quale notitia criminis, in quanto a tali attività non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per l'operato della polizia giudiziaria, sicchè la mancanza o l'irregolarità formale dell'autorizzazione, se è causa di invalidità dell'accertamento fiscale, non  riverbera i suoi effetti sull'accertamento penale" (Sez.  III, n. 12017/2007). E, per altro verso, "l'illegittimità della perquisizione non invalida il conseguente sequestro, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, 
dovendosi  considerare  che  il  potere  di  sequestro,  in  quanto  riferito  a  cose  obiettivamente sequestrabili,  non  dipende  dalle  modalità  con  le  quali  queste  sono  state  reperite,  ma  è condizionato unicamente all'acquisibilità del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema" (Sez. II n. 26819/2010; Sez. III, n. 6798/2015). 5.7. Non deve poi essere dimenticato che è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente  affetti  dal  vizio  e  chiarirne  altresì  la  incidenza  sul  complessivo  compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. Un., n. 23868/2009). Tale principio è ancor più rilevante nella fattispecie regolata dall'art. 220 disp. att. c.p.p., dove alla parte incombe l'ulteriore onere di indicare gli atti che, resisi necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale, siano stati acquisiti nel corso di attività ispettive o di vigilanza senza l'osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale. E'  stato  infatti  affermato  che  la  violazione dell'art.  220  disp.  att.  c.p.p.,  non  comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'art. 220 rimanda (Sez. III, 6594 /2016), con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso con il quale non vengono indicate, nè dedotte le violazioni codicistiche che avrebbero prodotto l'eccepita invalidità. Non, dunque, la generica violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p., può essere dedotta, occorrendo la  specifica  indicazione  della  violazione  codicistica  che  avrebbe  determinato  la  nullità  o l'inutilizzabilità con riguardo ai singoli atti compiuti dalla polizia giudiziaria. La giurisprudenza di legittimità ha pertanto affermato il principio, secondo il quale il sequestro preventivo funzionale alla confisca costituisce figura specifica ed autonoma che si propone come distinto rimedio rispetto al sequestro preventivo cd. impeditivo. La particolarità di tale mezzo cautelare reale consiste nel fatto che per l'applicabilità di esso non occorre necessariamente la sussistenza dei presupposti di applicabilità previsti dal comma 1 per il sequestro preventivo tipico (pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati), ma basta il presupposto della confiscabilità, la quale non è subordinata alla pericolosità sociale dell'agente, non riguardando l'art. 204 c.p., (come modificato dalla L. 10 ottobre 1986, n. 663, art. 31) le misure di sicurezza patrimoniali. Ciò che si richiede - ma solo nel caso di confisca faColtativa - è che il giudice dia ragione del potere discrezionale di cui abbia ritenuto di avvalersi (cfr. la espressione "può"), il che può avvenire anche mediante semplice riferimento alla finalità di evitare la protrazione degli effetti del reato: finalità nella quale deve ritenersi ricompresa l'esigenza di non consentire che la cosa confiscabile sia modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata (Sez. VI, n. 1511/1994; Sez. III, n. 9977/2020). 6. Alla luce di quanto sopra, dunque, la censura posta con il quarto motivo si risolve in una mera asserzione fondata sull'apodittico presupposto che gli elementi a carico della ricorrente sarebbero stati tratti da verifiche fiscali "amministrative" compiute in violazione dei diritti di difesa e, quindi, inutilizzabili anche nel procedimento cautelare. Sennonchè,  dal  testo  del  provvedimento  impugnato  emerge  che  il  compendio  indiziario  è costituito da atti amministrativi con l'unica finalità di individuare i beni da sottoporre a vincolo di indisponibilità. Per quanto appena rilevato, posto che il Tribunale del riesame ha affermato la piena utilizzabilità degli  accertamenti  svolti  nel  corso  delle  indagini  preliminari  e  posti  a  base  del  sequestro preventivo, non sotto il profilo probatorio - ed ha fornito una motivazione esauriente e priva di smagliature logiche del suo convincimento, richiamando gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità,  ne  discende  che  gli  atti  di  indagine  svolti  presso  lo  studio  del  professionista, risultavano utilizzabili. Infatti,  l'ordinanza  impugnata,  uniformandosi  perfettamente  ai  principi  dettati  dalla giurisprudenza, risulta immune da censure, in quanto ha esaustivamente motivato le ragioni del rigetto del gravame proposto, ricostruendo gli elementi di sussistenza del fumus delicti quanto ai presupposti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ed ha spiegato la legittimità del vincolo cautelare imposto sui beni riconducibili alla London Company Investment LTD. In particolare, in ordine ai documenti rinvenuti presso lo studio del commercialista M.F. in occasione della verifica fiscale effettuata il giorno (OMISSIS), i quali secondo la difesa sarebbero stati acquisiti in assenza di provvedimento dell'autorità giudiziaria ed in violazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, il Tribunale del riesame afferma che tale norma richiede l'autorizzazione dell'autorità  giudiziaria  per  l'esame  dei  documenti  solo  quando  in  relazione  ad  esso  venga eccepito il segreto d'ufficio, circostanza non verificatasi nel caso di specie. Difatti il M., legale rappresentante dello studio associato M. rag. F. & S. Rag. N., non solo era presente in studio al momento dell'accesso della Guardia di Finanza il giorno (OMISSIS), ma ha addirittura collaborato coi i militari nell'analizzare il contenuto della documentazione rinvenuta, senza eccepire il segreto di ufficio, così come risulta dalla nota della Guardia di Finanza n. 650029/26 del 03.11.2016. Difatti, nella specie, il M.F., come correttamente indicato nell'ordinanza impugnata, non ha eccepito il segreto professionale che doveva risultare da atto scritto. Per l'accesso presso locali destinati all'esercizio di arti professioni è poi "necessaria la presenza del titolare dello studio o di un suo delegato", circostanza verificatasi nella specie, con la conseguenza che il M., presente nello studio, era pienamente legittimato ad opporsi sia all'accesso stesso sia alla richiesta di esibizione delle scritture contabili. Infine, la autorizzazione della Procura che secondo la difesa sarebbe necessaria, non è applicabile al caso in esame, atteso che la verifica fiscale non è avvenuta in una abitazione privata, bensì presso lo studio del professionista M.. Per tali ragioni, il motivo deve considerarsi inammissibile. 7. Anche il quinto motivo di ricorso è all'evidenza inammissibile. 7.1. Va premesso che l'assunzione della qualità di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ai fini dell'applicabilità delle garanzie di cui all'art. 350 c.p.p., non postula la previa formale iscrizione della persona nel registro degli indagati di cui all'art. 335 c.p.p. (è sufficiente che essa sia stata raggiunta da elementi concreti di colpevolezza che possano perlomeno far sospettare la sua responsabilità per la consumazione del reato) (Sez. VI, n. 20098/2016). Ora, è, indubbio che, a norma dell'art. 220 disp. att. c.p.p., quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale, devono essere compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice. Il presupposto per l'operatività dell'art. 220 disp. att. c.p.p., cui segue il sorgere dell'obbligo di osservare  le  disposizioni  del  codice  di  procedura  penale  per  assicurare  le  fonti  di  prova  e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale, è costituito dalla sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. III, n. 15372 2010; SS.UU., n. 45477/2001; Sez. II n. 2601/2005). Secondo  la  giurisprudenza  d  legittimità,  il  divieto  di  utilizzazione  nei  confronti  di  terzi  di dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato, non attiene alle dichiarazioni rese al giudice da soggetto che mai abbia assunto la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, considerato che, a differenza del P.M., il giudice non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, dovendo solo verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sussistendo in tal  caso  l'incompatibilità  con  l'ufficio  di  testimone;  pertanto  il  riferimento  alla  posizione sostanziale del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell'art. 63 c.p.p.,  verifica  che  si  estende  alla  necessità  della  successiva  formale  instaurazione  del procedimento a suo carico (Sez. V, n. 24300/2015). Peraltro, il principio impone al giudice una verifica in termini sostanziali dell'attribuibilità ad un dichiarante della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, guidandolo ad una ricerca che vada al di là del riscontro di indici formali quale può essere l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, certo non intendono affermare che la qualità di indagato possa sussistere soltanto in mente ludici, bensì che la qualità processuale può retroagire nei suoi effetti ad un momento precedente a quello in cui la veste formale di indagato è stata assunta, giammai prescinderne del tutto (ex plurimis: SS.UU, n. 15208/2010; Sez. VI, n. 20098/2016; Sez. II, n. 8402/2016; Sez. V, 29357/2019). Pertanto, la verifica della sussistenza della qualità di persona indagata va condotta non secondo un  criterio  formale  (esistenza  di  notitia  criminis,  iscrizione  nel  registro  degli  indagati),  ma 
secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese (SS.UU., n. 23868/2009). Tale approdo interpretativo valorizza l'eventuale emersione di elementi indiziari a carico del dichiarante capaci di modificare lo statuto della prova dichiarativa ad esso riferibile. In assenza di indici formali, come l'iscrizione, cui ancorare la definizione dello statuto di prova testimoniale da riferire al dichiarante, diventa centrale la valutazione giudiziale sulle emergenze processuali ritenute indicative del coinvolgimento nel fatto per cui si procede di chi dichiara. Tale delibazione, tuttavia, è pienamente ascrivibile alle valutazioni di merito, poichè la verifica giudiziale della qualità di indagato, nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, si attua in termini sostanziali,  sottraendosi  pertanto  il  relativo  accertamento,  se  congruamente  motivato,  al sindacato di legittimità (ex multis: Sez.Un., n. 15208/2010; Sez. II, n. 8402/2016; Sez. IV, n. 0786/2018; contra, Sez. II, n. 40575/2014; Sez. II, n. 6026/2016, secondo cui la qualità di indagato  non  può  essere  stabilita  dal  giudice  in  via  presuntiva,  andando  invece  desunta dall'iscrizione nell'apposito registro a seguito di specifica iniziativa posta in essere dal pubblico ministero o da un fatto investigativo, come l'arresto o il fermo, che qualifichi di per sè il soggetto come persona sottoposta ad indagini). In conclusione, l'inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'art. 63 c.p.p., comma 2, delle dichiarazioni rese  da  soggetti  che,  sin  dall'inizio,  avrebbero  dovuto  essere  sentiti  in  qualità  di  persone sottoposte alle indagini o di imputati, richiede che a carico di questi si palesi l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità. Si tratta, tuttavia, di condizione che non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali  a  loro  carico,  occorrendo  invece  che  tali  vicende,  per  come  percepite  dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando  necessariamente  l'esistenza  di  responsabilità  penali  a  carico  di  tutti  i  soggetti coinvolti o di taluni di essi e che le predette vicende, così come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da indurre a ravvisare concretamente la sussistenza di elementi di spessore indiziante sufficiente ad attribuire al soggetto la qualità di indagato (ex plurimis: Sez. III, n. 21747/2005; Sez. VI, n. 28110/2010; Sez. VI, n. 32712/2014; Sez. IV, n. 27870/2019; Sez.  IV,  n.  46203/2019),  e  un  consolidato  insegnamento  della  giurisprudenza  (Sez.  II,  n. 283/2013) afferma che le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all'art. 63 c.p.p., comma 1 (Sez. V, n. 43508/2014; Sez. II, n. 30965/2016). 8. Nel caso in disamina, i giudici del riesame hanno ritenuto che, per verificare se la persona dovesse essere sentita sin dall'inizio in qualità di indagata, occorreva considerare la posizione sostanziale del soggetto nel momento in cui venivano rese le dichiarazioni, indipendentemente dal momento in cui interviene l'iscrizione del relativo nominativo nel registro delle notizie di reato. Sottolineano che non si comprende come l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni possa colpire quelle rese da un soggetto che non abbia mai rivestito la qualità di indagato. Sul punto, il Tribunale sostiene altresì che è insindacabile la scelta del PM di esercitare o meno l'azione penale nei confronti del M., il quale non avrebbe in concreto mai potuto rivestire la qualità di indagato dell'attività di assunzione delle dichiarazioni, quando la stessa G.D.F. procedente non aveva contezza del contenuto della documentazione acquisita presso il suo studio, e di conseguenza dei rapporti tra il M. e il G.. Anzi,  l'assunzione  delle S.I.T.  del  M.  sarebbe  stata  necessaria,  ad  avviso  del  Tribunale  del riesame, per decifrare il contenuto di una serie di appunti rinvenuti presso il suo studio di commercialista,  dai  quali  non  era  all'evidenza  consentito  desumere  un  coinvolgimento  del dichiarante nell'ambito dei reati oggetto del procedimento incardinato a carico del G.. Inoltre, non sarebbe stata compromessa la genuinità delle dichiarazioni rese dal M. neanche dinanzi alla preoccupazione  di  escludere  un  suo  eventuale  coinvolgimento  nella  commissione  dei  reati contestati al G. in concorso con altri soggetti. L'attendibilità delle dichiarazioni sarebbe confermata dalla perfetta compatibilità delle stesse con le informazioni assunte da altri soggetti che, a vario titolo, avevano dichiarato e dimostrato, attraverso l'esibizione delle fatture, di aver intrattenuto rapporti commerciali con la società Le Torbiere S.a.r.l. ed Immobiliare Marina S.r.l., riferendo altresì che, ad agire per conto delle stesse fosse proprio il G.V., come risulta dalle S.I.T. rese dal A.C. in data 9.02.2016, dalla M.C. in data 10.02.2016, dal C.G. in data 10.02.2016 e dal Gu.Fa. in data 15.02.2016. 
Secondo i giudici del riesame, in accordo con quanto dichiarato da tali soggetti, il M. sentito a S.I.T. dai militari della Guardia di Finanza il giorno 7.02.2016, aveva dichiarato che le società le Torbiere S.a.r.l. ed Immobiliare Marina avevano in gestione "il patrimonio immobiliare di G.V.", il quale continua ad amministrarle direttamente. Ancora, quando venne riascoltato in data 15.12.2016, il M. oltre ad aver affermato quanto già dichiarato in precedenza, precisava che "il G., oltre ad essere il titolare di fatto della società Torbiere S.a.r.l., godeva altresì dei beni di proprietà della medesima". Sul  punto,  i  giudici  evidenziano  la  circostanza  che  la  società  in  questione  risulta  essere proprietaria di terreni e fabbricati del Comune di (OMISSIS), ove una serie di soggetti ascoltati durante le indagini avevano dichiarato di aver effettuato dei lavori presso una privata abitazione che costituiva la dimora del G., emettendo le relative fatture nei confronti della società le Torbiere S.a.r.l.. Pertanto, il Tribunale del Riesame precisa di aver ritenuto legittime le dichiarazioni del M. al solo fine di individuare i beni nella disponibilità degli indagati da sottoporre a sequestro finalizzato alla confisca. 8.1.  Orbene,  i  giudici  non  solo  hanno  fatto  buon  governo  dei  principi  enunciati  dalla giurisprudenza in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona non qualificata come indagato, ma altresì hanno motivato in maniera logica e coerente come le stesse non siano stati gli unici elementi su cui hanno fondato il loro convincimento. Anche perchè,  come ampiamente argomentato, la verifica della sussistenza della qualità di persona indagata va condotta non secondo un criterio formale (esistenza di notitia criminis, iscrizione  nel  registro  degli  indagati)  ma  secondo  il  criterio  sostanziale  della  qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese (Sez.Un. n. 23868/2009) ed in assenza di indici formali, come l'iscrizione,  cui  ancorare  la  definizione  dello  statuto  di  prova  testimoniale  da  riferire  al dichiarante,  diventa  centrale  la  valutazione  giudiziale  sulle  emergenze  processuali  ritenute indicative  del  coinvolgimento  nel  fatto  per  cui  si  procede  di  chi  dichiara.  Tale  delibazione, tuttavia, è pienamente ascrivibile alle valutazioni di merito, poichè la verifica giudiziale della qualità di indagato, nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, si attua in termini sostanziali,  sottraendosi  pertanto  il  relativo  accertamento,  se  congruamente  motivato,  al sindacato di legittimità (Sez.Un., n. 15208/2010; Sez. II, n. 8402/2016; Sez. IV, n. 0786/2018). Nel caso di specie, non risulta in atti la circostanza che il M.F. sia mai stato indagato o imputato per condotte a lui ricollegabili nell'ambito del presente procedimento e neppure la difesa lo ha in alcun modo rilevato, salvo addurre elementi di sospetto come il ruolo di componente del consiglio di amministrazione ricoperto dal M., il fatto che lo stesso avesse la contabilità della società Petrolpolimeri S.r.l., la preoccupazione di allontanare da sè ogni sospetto circa la possibilità di un concorso nelle condotte illecite. Elementi che, secondo la difesa, avrebbero potuto ricondurre allo stesso la qualifica di indagato o di concorrente nel reato fiscale, ma in ordine ai quali i giudici del riesame oppongono una confutazione in maniera puntuale e logica, rispondendo ad ogni censura sollevata dalla ricorrente. Il  motivo  pertanto  deve  ritenersi  inammissibile,  anche perchè è pienamente  ascrivibile  alle valutazioni  di  merito  la  verifica  giudiziale  della  qualità  di  indagato,  nel  momento  in  cui  le dichiarazioni stesse vengano rese in quanto si attua in termini sostanziali, sottraendosi pertanto il  relativo  accertamento,  se  congruamente  motivato,  al  sindacato  di  legittimità  (ex  multis: Sez.Un., n. 15208/2010; Sez. II, n. 8402/2016; Sez. IV, n. 0786/2018). 9. L'ultimo motivo di ricorso proposto deve ritenersi inammissibile perchè generico ed aspecifico. 9.1. Infatti, nel caso de quo, la ricorrente si è limitata ad addurre genericamente il vizio di motivazione apparente dell'ordinanza del Tribunale del riesame nella misura in cui ha ricostruito la catena di controllo della società Le Torbiere S.a.r.l. in assenza di elementi probatori acquisiti nel fascicolo, evidenziando l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nell'individuare come reale beneficiario economico della società London Company Investment LTD l'indagato G.V.. Il tutto, tuttavia, senza addurre alcun elemento probatorio dal quale potrebbe desumersi la lamentata erroneità (Sez. III, n. 8065/2018). Difatti, la difesa non si confronta in alcun modo con l'ordinanza del tribunale del riesame che, a dispetto di quanto affermato dal ricorrente, argomenta puntualmente sulla ricostruzione della catena di controllo che caratterizza la società le Torbiere S.a.r.l., individuandone i vari passaggi 
salienti. Infatti, i giudici, non si sono limitati alle dichiarazioni rese dal M. con le quali affermava, come ampiamente visto nel motivo di ricorso precedente, che la società di diritto inglese London Company Investment LTD e le altre società straniere coinvolte nella catene di controllo della società le Torbiere S.a.r.l., fossero riconducibili al G. e che il consiglio di amministrazione fosse costituito da meri prestanome. Inoltre, lo stesso aveva dichiarato di essere stato membro di tale consiglio e che il G. avesse dato l'incarico di costituire la società London Company Investment LTD, a tale B.P.. Il G., quindi, dalle dichiarazioni del M. viene individuato e descritto come il " director" della società inglese Mint Global dal 2013 al 2014 per poi essere stato sostituito dall'attuale L.R. M.J.. Ma i giudici del riesame vanno oltre, ricostruendo puntualmente come detto poc'anzi, la vicenda della catena di controllo. Sul punto, si legge nell'ordinanza a pag. 9, che la stessa risulta essere controllata direttamente dalla  società  odierna  ricorrente  London  Company  Investment  LTD  che,  inizialmente,  era controllata  dalla  società  fiduciaria  Eastwood  Nomineed  Limited  il  cui  fiduciario,  stante  le dichiarazioni del M., risultava proprio il G.. La medesima società che ad oggi risulta controllata dalla società Slovenko Real Estate A.S., senza però che sia mutato qualcosa in ordine al reale beneficiario. Invece, quest'ultima società risulta interamente essere partecipata dalla società Esthold Investments Doo di cui risulta essere l'unico azionista il G.V.. Pertanto, il Tribunale del riesame, alla stregua di tali elementi, ha ritenuto che le quote societarie della società le Torbiere S.a.r.l. fossero attualmente detenute, tramite più persone giuridiche interposte estere, dal G.V., e sottoposte legittimamente a sequestro preventivo emesso dal GUP del Tribunale di Mantova in data 4.07.2019. Inoltre,  si  legge  nell'ordinanza,  risulta  evidente  il  fine  perseguito,  attraverso  la  complessa struttura societaria che si è creata, ossia quello di tutelare l'effettivo proprietario dei beni nei confronti dei terzi, impedendo di individuarne il nominativo mediante la consultazione di pubblici registri.  Sul  punto,  il  Tribunale  ritiene  irrilevante  la  circostanza  sollevata  dalla  difesa  con riferimento alla misura effettuata nei riguardi della società London Company Investment LTD mediante l'applicativo Mint Global, secondo la quale non "era risultato un collegamento con il G.V.". Ancora, i giudici del riesame rilevano che, secondo quanto riferito dal M.F., la società le Torbiere S.a.r.l. risulta essere costituita come una società schermo, priva di reale autonomia e destinata ad essere utilizzata nel meccanismo fraudolento emerso dagli atti di indagine, non solo dalle dichiarazioni del M.F. ma anche dalla informazioni rese dal Gu.Fa., titolare della omonima ditta individuale, il quale aveva riferito di aver svolto la sua attività di fabbro su commissione del G., nei confronti della società in questione, come risulta in atti e precisamente dal verbale della GDF del 15.02.2016. Il Tribunale del riesame aggiunge anche che non sussiste alcun dubbio in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni del M.F., alla riferibilità con il G.V. e che l'attività della London Company Investment LTD sia limitata alla gestione delle quote societarie della Torbiere S.a.r.l. di cui è proprietaria. Infine, evidenziano che non emerge dagli atti di indagine, nè è stato dedotto dalla ricorrente, alcun elemento idoneo a ritenere che la London Company Investment LTD affianchi all'attività di gestione di tale partecipazione un'attività di gestione di altre partecipazioni societarie o altra attività operativa finalizzata alla produzione o alla commercializzazione. 9.2. Pertanto, dinanzi ad una simile puntuale, logica e non apparente, motivazione, occorre richiamare il costante orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex multis: Sez.Un., n. 25932/2008; Sez.III, n. 4919/2016; Sez. II, n. 18951/2017). Circostanza, questa, da escludersi nel caso in esame. 10. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p..
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna altresì la ricorrente al pagamento della  somma  di  Euro  3.000,00,  determinata  in  via  equitativa,  in  favore  della  Cassa  delle Ammende. 11. Deve, a tal proposito, ribadirsi (v., in termini: Sez. 3, n. 53136 del 28/06/2017 - dep. 22/11/2017, Vacca e altro, non massimata sul punto; cfr. p. 8.1.) che l'esame approfondito di un motivo di ricorso non consente di ritenere, di per sè, la non manifesta infondatezza del motivo. Ed invero, è il caso di precisare che manifestamente infondata, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma  3,  non  è  soltanto  la  questione  palesemente  pretestuosa  o  artificiosa  oppure  quella apparente, tale cioè da presentarsi ictu oculi come inconsistente e priva di ogni ragionevolezza, o quella caratterizzata da evidenti errori di diritto nella interpretazione della norma posta a sostegno  del  ricorso,  il  più  delle  volte  contrastate  da  una  giurisprudenza  costante  e  senza addurre  motivi  nuovi  o  diversi  per  sostenere  l'opposta  tesi,  ovvero  invocando  una  norma inesistente nell'ordinamento (da ultimo, ex multis, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci,  in  motiv.),  situazioni  processuali  che  non  esigono  perciò  un  particolare  sforzo motivazionale per essere confutate. Manifestamente infondata è, invece, anche la questione che - pur dando luogo, sul piano logico, all'impostazione  di  un  sillogismo  -  rende  assolutamente  vana,  sul  piano  giuridico,  la prospettazione dell'ipotesi strutturata con il motivo di ricorso, per l'assoluta inconsistenza della premessa che muove dall'interpretazione della norma o del principio giuridico invocati. Ne consegue che, ai fini della valutazione del carattere manifesto, o meno, dell'infondatezza, occorre delibare sulla solidità delle ragioni poste a fondamento della doglianza, non potendo l'ampiezza della motivazione giudiziale o la complessità e la diffusività delle argomentazioni spese dal ricorrente con il motivo di impugnazione essere ritenute logicamente incompatibili con un procedimento ermeneutico che sfoci in un'affermazione di manifesta infondatezza del ricorso per cassazione. Infatti, proprio la carenza di fondamento dell'ipotesi prospettata con il motivo di gravame può richiedere la produzione di un particolare sforzo argomentativo per sostenerla, così da esigere parallelamente un'articolata motivazione per confutarla. E ciò è quanto si è verificato nel caso in esame. P.Q.M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020. Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020
Avv. Antonino Sugamele

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