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Sentenza

L'invio di materiale giudiziario dal difensore all'assistito ristretto in regime di 41 bis, ord. penit. quali regole deve seguire?
L'invio di materiale giudiziario dal difensore all'assistito ristretto in regime di 41 bis, ord. penit. quali regole deve seguire?
il carteggio afferente atti e documenti giudiziari e/o processuali che il difensore vuole consegnare brevi manu al detenuto/internato in occasione degli incontri visivi, deve essere accompagnato da apposita dichiarazione che si tratta di corrispondenza per ragioni di giustizia", ai sensi degli artt. 103 c.p.p. e 35 disp. att. c.p.p. (in particolar modo, secondo la disposizione processuale, la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore deve riportare:

a) il nome e il cognome dell'imputato;

b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore;

c) la dicitura "corrispondenza per ragioni di giustizia", con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce).

Deve essere, inoltre, indicato il numero del procedimento penale a cui si riferisce il carteggio e la conferma del direttore dell'istituto che il difensore è regolarmente nominato nel relativo procedimento; allo stesso modo, si deve procedere nel caso in cui sia l'assistito a voler consegnare al difensore del materiale giudiziario. 




Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-06-2020) 11-08-2020, n. 23820


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Presidente -

Dott. TARDIO Angela - Consigliere -

Dott. TALERICO Palma - Consigliere -

Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere -

Dott. RENOLDI Carlo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.S., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 27/9/2019;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Renoldi;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Pinelli Mario, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'istanza o, in subordine, il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con decreto n. 1612/2018 in data 27/7/2018 il Magistrato di sorveglianza di Viterbo dispose, nei confronti di M.S., il trattenimento di una copia della sentenza n. 1/2017, emessa dalla Corte di assise di Caltanissetta (cd. Borsellino-quater), composta da 1854 pagine e allegata alla lettera di trasmissione in data 10/7/2018 dell'avv. Flavio Sinatra, Difensore di fiducia nel relativo procedimento penale dello stesso M., detenuto nella Casa circondariale di Viterbo e sottoposto al regime differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen.; trattenimento disposto in ragione della mancanza di attestazione dell'autenticità dell'atto da parte del Difensore o, comunque, dell'Ufficio giudiziario nisseno e della conseguente possibilità che il testo fosse stato alterato al fine di veicolare indebite comunicazioni.

1.1. Avverso tale decisione, la difesa di M. propose reclamo, ai sensi dell'art. 18-ter Ord. pen., al Tribunale di sorveglianza di Roma, deducendo la violazione dei diritti difensivi, atteso che la conoscenza della sentenza da parte del detenuto sarebbe stata finalizzata alla presentazione della relativa impugnazione, nonchè la violazione del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 38, comma 10, posto che il provvedimento di trattenimento sarebbe stato notificato all'interessato soltanto 6 giorni dopo la sua ricezione da parte della Direzione del carcere.

1.2. Il Tribunale capitolino, con ordinanza 27/9/2019, rigettò la proposta impugnazione, non ravvisando alcuna violazione del D.P.R. n. 230 del 2000, art. 38, comma 10, il quale, secondo il medesimo Collegio, non avrebbe fissato termini perentori per la comunicazione del provvedimento di trattenimento, limitandosi a disporre l'immediata informazione del detenuto circa la sua adozione; informazione tempestivamente realizzata, nel caso di specie, in quanto il decreto di trattenimento era stato notificato al detenuto il 5/9/2018 e, dunque, lo stesso giorno in cui esso era pervenuto all'Ufficio censura dell'Istituto penitenziario competente.

Nel merito, il Tribunale condivise la motivazione del provvedimento, in quanto l'attestazione di conformità all'originale doveva ritenersi "l'unico strumento che garantisce l'autenticità della copia ed esclude possibilità di messaggi occulti". E non rientrando nelle competenze del cancelliere della Corte di assise o dell'Ufficio di sorveglianza "il controllo della conformità all'originale di un testo di 1854 pagine riprodotte dalla difesa", doveva ritenersi che l'onere di attestazione incombesse proprio sul Difensore, sicchè in assenza di essa il trattenimento doveva ritenersi legittimo, come ritenuto dalla Corte di cassazione in caso analogo (citava Sez. 1, n. 36041 del 14/6/2019, M., non massimata).

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione lo stesso M., per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Valerio Vianello Accorretti, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 18-ter Ord. pen. in relazione all'art. 24 Cost., nonchè la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Quanto alla necessaria apposizione dell'attestazione di conformità, si sostiene che presso la Casa circondariale di Viterbo l'invio di atti normativi e giudiziari, da parte dei difensori, ai detenuti ristretti nella "Sezione 41-bis" sarebbe regolato alla stregua delle statuizioni dell'ordinanza n. 171/2017 del 26/1/2017 dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo, secondo cui il difensore che intenda inviare al proprio assistito atti giudiziari sarebbe tenuto ad apporre una dichiarazione di conformità del materiale cartaceo soltanto nel caso di invio dei medesimi ad altri soggetti. Per tale motivo, la sentenza trasmessa dal Difensore di M., sarebbe stata legittimamente priva di attestazione di conformità, trattandosi di pronuncia che lo riguardava; ed essa non avrebbe dovuto essere trasmessa al Magistrato di sorveglianza per la valutazione sul trattenimento. Per lo stesso motivo, sarebbe stato inconferente il riferimento, da parte dell'ordinanza impugnata, alla sentenza n. 36041 del 14/1/2019, poichè, in quel caso, si sarebbe trattato di invio, da parte del difensore, di ordinanze riferibili a soggetti diversi dal detenuto destinatario.

Sotto altro profilo, la Difesa deduce che secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di controllo della corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, "la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che ne facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo" (cita Sez. 1, n. 51187/2018). Tuttavia, nel caso di specie, nè il decreto di trattenimento del Magistrato di sorveglianza, nè l'ordinanza del Tribunale romano, avrebbero operato una verifica concreta sul contenuto effettivo della sentenza allegata, limitandosi a segnalare il pericolo astratto di alterazione della stessa.

Infine, la Difesa richiama l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui "ove si dubiti della conformità al testo rispetto a quello originale il Tribunale è tenuto: a) a indicare in modo specifico i punti che destano sospetto; b) a realizzare le opportune verifiche istruttorie, essendo sempre possibile l'acquisizione di copia ufficiale del provvedimento in questione a mezzo della cancelleria del giudice che lo ha emesso" (Sez. 1, n. 500 del 23/10/2018, dep. 2019, M., non massimata). Pertanto, il Magistrato e il Tribunale di sorveglianza avrebbero dovuto disporre un'attività istruttoria volta alla verifica puntuale e concreta sulla conformità all'originale della copia della sentenza inviata a M. dal proprio Difensore.

3. In data 13/5/2020, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. Ciò in quanto, nei confronti di detenuti in regime speciale, il trattenimento della corrispondenza potrebbe essere legittimamente operato anche sulla base di meri elementi di ragionevole dubbio sul contenuto, nella specie scaturente dall'assenza di autenticazione degli atti da parte sia dell'ufficio di cancelleria, sia dello stesso difensore, non potendo porsi l'onere della relativa verifica sugli organi dell'Amministrazione penitenziaria.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. L'art. 16.4 della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria relativa alla "Organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis", rubricato "Consegna atti e documenti processuali", prevede che per i detenuti sottoposti al regime differenziato, "il carteggio afferente atti e documenti giudiziari e/o processuali che il difensore vuole consegnare brevi manu al detenuto/internato in occasione degli incontri visivi, deve essere accompagnato da apposita dichiarazione che si tratta di corrispondenza per ragioni di giustizia" ai sensi dell'art. 103 c.p.p. e art. 35 disp. att. c.p.p.. Quest'ultimo articolo, in particolare, prevede, al comma 1, che la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore debba riportare: a) il nome e il cognome dell'imputato; b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore; c) la dicitura "corrispondenza per ragioni di giustizia" con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce. Inoltre, il comma 2 puntualizza che "quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suo delegato". Infine, nei casi in cui l'imputato è detenuto, il comma 3 stabilisce che "l'autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni suddette, senza che ciò ritardi l'inoltro della corrispondenza".

Nella stessa prospettiva, il citato art. 16.4 della circolare del D.A.P., prosegue stabilendo che al fine di consentire l'effettiva inerenza della corrispondenza all'esercizio del diritto di difesa, deve "essere indicato il numero del procedimento penale a cui si riferisce il carteggio e la conferma del Direttore dell'istituto che il difensore è regolarmente nominato nel relativo procedimento" (comma 2). E "allo stesso modo si procederà nel caso in cui il detenuto/internato voglia consegnare gli atti processuali al difensore trovando di fatto applicazione la norma relativa alla corrispondenza riservata per motivi difensivi" (comma 3); ferma restando, in tutti i casi, la garanzia dell'assenza di una lettura degli atti.

2.1. E benchè le disposizioni in questione siano espressamente riferite alla consegna brevi manu al detenuto di atti giudiziari da parte del Difensore, non può dubitarsi che esse siano, altresì, applicabili anche al caso in cui gli stessi siano stati spediti, considerata la sostanziale assimilabilità tra le due situazioni e la conseguente possibilità di rinvenire una identica ratio sul piano regolativo.

3. Dunque, anche alla consegna, da parte del difensore, di atti giudiziari al detenuto ristretto in regime di art. 41-bis Ord. pen. si applicano le disposizioni dettate in materia di corrispondenza tra difensore e detenuto, nonostante che tali documenti non configurino una "corrispondenza" in senso stretto, secondo quanto ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 122 in data 8/2/2017 e riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità, le quali circoscrivono la relativo nozione a uno "scambio regolare di comunicazioni, specialmente di tipo epistolare", con esclusione, quindi, della "trasmissione" di supporti materiali contenenti notizie o espressioni del pensiero di soggetti "diversi" rispetto al mittente e/o al destinatario (Sez. 1, n. 1774 del 29/9/2014, dep. 2015, Tarallo, Rv. 261858; più di recente Sez. 1, n. 5211 del 10/9/2019, dep. 2020, Attanasio, Rv. 278365, relative all'invio e alla ricezione di libri, riviste o scritti, ricondotti a forme particolari di comunicazione non rientranti nella disciplina dei controlli sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18-ter Ord. pen.).

4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il complesso degli adempimenti previsti dalla menzionata circolare si configuri come funzionale all'esercizio delle verifiche necessarie a riscontrare la stretta pertinenza del materiale oggetto della richiesta di consegna rispetto all'esercizio delle facoltà difensive e che, per tale ragione, la relativa disciplina sia pienamente rispondente alla ratio delle normativa primaria. E benchè le previsioni della circolare in questione non contengano alcuna specifica indicazione in ordine alla consegna degli atti giudiziari in copia conforme all'originale, deve ritenersi che la disposizione con cui la direzione del carcere aveva, nella specie, richiesto tale adempimento formale da parte del Difensore di M. fosse pienamente conforme alle esigenze di controllo imposte dalla peculiare condizione detentiva dell'odierno ricorrente.

Infatti, al fine dell'eventuale riscontro della natura di quanto trasmesso e, in particolare, della sua impermeabilità rispetto ad alterazioni del testo funzionali a veicolare informazioni non consentite appare del tutto ragionevole richiedere che, nel trasmettere copia di atti giudiziari al suo assistito, il difensore sia tenuto ad attestare la conformità della copia all'originale dell'atto. Attestazione da realizzare nelle forme generali stabilite dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, art. 18, ovvero, secondo la previsione dell'art. 19, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, eventualmente da apporre, secondo quanto previsto dall'art. 19-bis, in calce all'atto da trasmettere.

Pertanto, la statuizione contenuta nel provvedimento impugnato, volta a consentire l'eventuale inoltro della documentazione giudiziaria soltanto una volta espletate le necessarie verifiche sul rispetto dei menzionati requisiti formali della stessa, appare assolutamente legittima, sottraendosi alle censure formulate dall'odierno ricorrente.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020
Avv. Antonino Sugamele

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