L'evento del reato di patrocinio infedele va identificato con il nocumento arrecato al patrocinato, è da questa data che il reato può ritenersi consumato ed è quindi da questo momento che inizia a decorrere il termine di prescrizione.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-01-2020) 28-02-2020, n. 8142
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere -
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -
Dott. AMOROSO Riccardo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.N., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/05/2019 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. AMOROSO Riccardo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PINELLI Mario Maria Stefano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato CERQUETTI Romano, in sostituzione dell'avvocato VALLASCIANI Maurizio, difensore di P.N., che ha concluso riportandosi ai motivi.
Svolgimento del processo
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata il 15/09/2017 con cui l'imputata P.N. è stata condannata per il reato di cui al capo b) relativo all'accusa di patrocinio infedele continuato, limitatamente alla persona offesa T.A. per due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo che l'imputata ha seguito quale legale incaricato dalla predetta parte offesa fino alla rinuncia al mandato.
2. Con atto a firma del proprio difensore di fiducia, P.N. ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in merito al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria aie fini dell'acquisizione degli atti del giudizio civile iscritto al n. 1438/07 del r.g. del Tribunale di Macerata, con riguardo all'attestazione dell'avvenuta cancellazione del giudizio civile in questione con la conseguente esecutività del decreto ingiuntivo opposto, a riprova dell'assenza di un nocumento per la parte assistita dall'imputata.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla integrazione del reato di cui all'art. 380 c.p. sotto il profilo del mancato accertamento del nocumento conseguente all'inerzia del legale, sia con riferimento al giudizio di opposizione definitosi con la cancellazione della causa dal ruolo e conseguente esecutività del decreto ingiuntivo favorevole alla parte assistita dall'imputata, e sia con riferimento al secondo giudizio di opposizione, in cui, attesa la infondatezza della pretesa della parte assistita, l'inerzia dell'avvocato poteva essere considerata il comportamento migliore da tenere nel suo interesse.
In ogni caso si osserva che non è stata apprezzata l'assenza di prova che una diversa condotta dell'imputata avrebbe potuto condurre ad esiti diversi e più favorevoli del giudizio per la parte.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento della prescrizione del reato il cui dies a quo è stato ricondotto alla rinuncia al mandato difensivo, mentre doveva essere ricondotto alle date in cui sono scaduti i termini previsti dal codice di procedura civile per il deposito di memorie e conclusioni per lo svolgimento della difesa, indicate nel 3 marzo 2009 per l'uno e nel 19 maggio 2010 per l'altro dei due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Innanzitutto, sebbene costituisca un principio non controverso, è bene ribadire che delitto di cui all'art. 380 c.p., comma 1, è un reato che richiede per il suo perfezionamento, in primo luogo, una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doveri professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita ed, in secondo luogo, un evento che implichi un nocumento agli interessi di quest'ultima.
Pertanto, poichè l'evento del reato di patrocinio infedele va identificato con il nocumento arrecato al patrocinato, è da questa data che il reato può ritenersi consumato ed è quindi da questo momento che inizia a decorrere il termine di prescrizione.
In merito alla nozione di nocumento, si è anche già osservato da questa Corte di Cassazione, che esso non deve essere inteso nel senso civilistico di danno patrimoniale, potendo essere integrato dal mancato conseguimento di benefici di ordine anche solo morale che alla stessa parte sarebbero potuti derivare dal corretto e leale esercizio del patrocinio legale (vedi in tal senso, Sez. 5, 03/02/2017,Rv. 270200, relativamente ad una fattispecie in cui la condotta del professionista aveva determinato un allungamento dei tempi del processo penale, conclusosi con esito negativo per la persona offesa patrocinata).
Inoltre è stato anche osservato come detto nocumento possa essere rappresentato anche dal mancato conseguimento di vantaggi formanti oggetto di decisione assunte dal giudice nelle fasi intermedie o incidentali di una procedura. (Sez. 6, n. 2689 del 19/12/1995, P.M. in proc. Forti, Rv. 20450901).
Per quanto interessa nel caso in esame, è bene rimarcare anche che il nocumento per poter essere rilevante deve essere conseguente alla violazione dei doveri professionali, non potendo evidentemente assumere rilevanza effetti pregiudizievoli derivanti da ragioni diverse, eziologicamente indipendenti dalla suddette violazioni deontologiche.
Si deve, inoltre, considerare che nell'ambito del rapporto professionale e durante lo svolgimento del procedimento giudiziario, tenuto conto delle diverse fasi in cui esso si articola, si possono individuare eventi pregiudizievoli per la parte assistita anche indipendenti dall'esito favorevole o sfavorevole del giudizio, potendo rilevare anche il mero ritardo della definizione del procedimento, o anche una semplice preclusione processuale conseguente alla scadenza di un termine che abbia reso impossibile per la parte allegare una prova a suo favore, o comunque di esercitare una facoltà spettante alla stessa quale parte processuale, rientrando nella nozione di nocumento anche la c.d. "perdita di chances", consistente nella perdita di una concreta occasione favorevole al conseguimento di un bene determinato o di un risultato positivo.
D'altra parte, proprio per la struttura del reato che prevede quale elemento necessario della fattispecie il nocumento ed a causa delle mutevoli variabili proprie di qualunque vicenda processuale, l'individuazione del nocumento presuppone una valutazione di tutte le peculiarità del singolo caso concreto, che non si prestano ad una schematica rappresentazione astratta, ben potendo una medesima condotta del patrocinatore assumere rilievo o meno a seconda degli effetti che in concreto ne siano derivati nella specifica vicenda processuale, assumendo rilevanza anche la linea difensiva adottata, nè dovendosi confondere l'infedeltà con attività difensive discutibili o colposamente erronee.
Inoltre, non essendo l'esercizio dell'azione penale condizionato alla conclusione definitiva del procedimento giudiziario cui si riferisce la infedeltà professionale del patrocinatore, non vi è dubbio che nel corso di un medesimo procedimento anche una medesima condotta "infedele" possa produrre plurimi esiti giudiziari sfavorevoli, in relazione alla progressione processuale e rispetto alle decisioni che possono intervenire nelle diverse fasi e gradi del giudizio, come nel caso in cui al rigetto di una istanza istruttoria non depositata per tardività, segua poi una sentenza sfavorevole alla parte, confermata nei successivi gradi, con la conseguente rilevanza di detti esiti giudiziari anche ai fini della valutazione unitaria e conclusiva del nocumento, che potrebbe essere integrato dal complesso di tutte le decisioni sfavorevoli alla parte che ne siano derivate.
Inoltre, nello sviluppo del procedimento, nell'ipotesi di sostituzione dell'avvocato patrocinatore, come nel caso di specie, il pregiudizio arrecato dalla condotta infedele del precedente avvocato conserva la propria penale rilevanza anche se nel corso delle fasi processuali successive, o negli ulteriori gradi di giudizio, il nuovo patrocinatore possa essere riuscito a porvi rimedio, dovendosi tenere conto del pregiudizio arrecato nelle fasi intermedie e nei gradi in cui il patrocinio si è svolto e della detta ampia nozione di nocumento che include anche il prevedibile ritardo e l'allungamento dei tempi di definizione del procedimento.
2. Ciò detto, appare evidente come nel caso in esame, sia risultato innanzitutto carente l'accertamento del nocumento, non potendo assumere rilevanza la mera scadenza di un termine processuale per l'esercizio di un diritto, in assenza di riferimenti al pregiudizio in concreto arrecato alla linea difensiva adottata.
La mancata costituzione in giudizio, come anche la contumacia, rappresenta un dato processuale neutro rispetto all'incidenza che una tale scelta processuale può esplicare sulla tutela dell'interesse della parte assistita, tanto da non poter essere considerata neppure alla stregua di una condotta infedele ove si prescinda dalle peculiarità del procedimento giudiziario e dagli effetti che in concreto tale scelta possa avere per la migliore difesa della parte assistita.
Sebbene con specifico riferimento al contenzioso civile, relativo ad un procedimento monitorio seguito da opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della parte assistita, si possa anche in linea astratta presumere che la costituzione in giudizio del creditore-opposto rappresenti la condotta processuale più corretta, ai fini della integrazione della fattispecie penale prevista dall'art. 380 c.p. è tuttavia pur sempre necessario che in concreto siano indicati e verificati gli effetti pregiudizievoli che la mancata costituzione ha comportato nel complesso della linea difensiva da seguire in rapporto alle peculiarità del contenzioso in corso.
Invece, nel caso di specie, la stessa descrizione del fatto, per come contestato nel capo di imputazione ("...ometteva di costituirsi nel relativo giudizio di opposizione... tanto che la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del...") non consente di individuare il nocumento penalmente rilevante agli effetti della fattispecie prevista dall'art. 380 c.p., atteso che la mancata costituzione nel giudizio di opposizione conseguente all'emissione del decreto ingiuntivo, di per sè non assume alcun rilievo ai fini penali, a meno che non si specifichi quale attività istruttoria sia stata pregiudicata per effetto della mancata costituzione in giudizio.
D'altra parte, sebbene la valutazione del nocumento vada apprezzata in rapporto alla fase processuale che si assume compromessa dall'infedele condotta del patrocinatore, senza che rilevino gli esiti giudiziari delle fasi successive che potrebbero in astratto anche essere comunque favorevoli alla parte, è tuttavia necessario che l'accertamento del nocumento sia condotto attraverso una indagine accurata che evidenzi i concreti effetti pregiudizievoli derivati dalle omissioni ascritte al patrocinatore con riferimento al quadro complessivo della linea difensiva adottata.
Nel caso in esame la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di detti principi, avendo operato una valutazione del nocumento rilevante agli effetti penali valorizzando unicamente le scadenze dei termini processuali previsti per l'esercizio della facoltà spettanti alla parte assistita, prescindendo da qualunque verifica in concreto della effettiva incidenza di siffatte scadenze sulla tutela degli interessi della parte.
Le considerazioni del giudice dell'appello sulla irrilevanza degli esiti del procedimento non hanno pregio, perchè ciò che risulta carente non è la verifica dell'incidenza della condotta processuale incriminata sull'esito delle successive fasi processuali, ma l'assenza di ogni accertamento sul pregiudizio in concreto arrecato attraverso la scadenza del termine di decadenza nella fase processuale considerata, in relazione alle allegazioni e produzioni difensive che in concreto era lecito attendersi per la migliore difesa della parte patrocinata.
In conclusione, per le carenze evidenziate, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, che deve essere disposto senza rinvio perchè il fatto per come contestato nell'imputazione è privo di rilevanza penale, non giustificandosi lo svolgimento di accertamenti istruttori del tutto ultronei rispetto alla stessa formulazione del capo di imputazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020
01-11-2020 18:00
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