L' etichetta di revisione sulla carta di circolazione non è atto pubblico ma certificato amministrativo
Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato, ex artt. 477 e 482 cod. pen., la formazione di una falsa attestazione dell'avvenuta revisione di un autoveicolo con targa estera, eseguita nel Paese di immatricolazione con esito positivo, anche quando la mendace indicazione è apposta sulla carta di circolazione. (In motivazione, la Corte ha sottolineato la rilevanza pubblicistica del certificato di revisione periodica di un'autovettura immatricolata in Bulgaria, quale Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 96/96/CE del 20 dicembre 1996, recepita con d.m. 6 agosto 1998, n. 408, nonché quale Paese aderente, assieme all'Italia, alla Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale del 8 novembre 1968).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 21 febbraio 2019 n. 7900
02-07-2020 21:19
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