L' etichetta di revisione sulla carta di circolazione non è atto pubblico ma certificato amministrativo
In tema di falso documentale, l'etichetta di revisione applicata alla carta di circolazione di motocicli e autoveicoli non ha natura giuridica di atto pubblico, bensì di certificato amministrativo, in quanto destinato ad attestare l'esito positivo dell'attività documentata dalla pratica di revisione, di cui si limita a riprodurre gli effetti ma è altrettanto vero che integra gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta di colui che, in qualità di proprietario, amministratore o collaboratore di un'officina autorizzata alla revisione delle auto, attesti falsamente l'avvenuta revisione delle auto, dando atto che sono state compiute tutte le operazioni necessarie per l'espletamento della revisione del veicolo e con esito positivo quanto alla prova di regolarità delle parti esaminate.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 8 giugno 2020 n. 17348
02-07-2020 21:18
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