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Sentenza

L'avvocato domiciliatario non risponde per patrocinio infedele.
L'avvocato domiciliatario non risponde per patrocinio infedele.
Tribunale di Frosinone - Sezione penale - Sentenza 21 settembre 2019 n. 1098

Tribunale di Frosinone -Sezione penale -Sentenza 21 settembre 2019 n. 1098 
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl  Tribunale  di  Frosinone,  Sezione  Penale,  in  composizione  monocratica,  in  persona  del  Giudice Onorario Avv. Daniela Possenti, alla pubblica udienza del giorno 11 settembre 2019 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni, la seguenteSENTENZAnel processo penale nei confronti di:(...), nata a R., il (...), domiciliato ex art. 161 c.p.p. in (...), Viale (...) D. n. 8, libera non comparsa, difesa di fiducia dall'Avv. An.Di. del Foro di Cassino;Imputatodel  reato  p.  e  p.  dall'art.  380  c.p.,  poiché,  nella  sua  qualità  di  avvocato  esercente  la  professione forense, nominata procuratrice da (...) per il procedimento di esecuzione (immobiliare) della sentenza del Tribunale di Napoli n. 893/11, 9 sez. Civ., del 17.11.2010 da promuovere nei confronti di (...); (...) e (...), dopo aver accettato il mandato conferitole ed aver ricevuto la sommadi Euro 500,00 (quale fondo  spese  per  l'instaurando  giudizio),  si  rendeva  infedele  ai  doveri  (di  cui  all'art.  40  Codice Deontologico Forense) connessi all'accettazione dell'incarico astenendosi dal compiere la doverosa attività professionale ed, in particolare, omettendo di provvedere (nei termini di cui all'art. 497 c.p.c.) al  deposito  dell'istanza  di  vendita  del  compendio  pignorato  (con  conseguente  declaratoria  di inefficacia  del  pignoramento  notificato  e  cancellazione  dal  ruolo  della  procedura  esecutivan. 19/2012 Trib. Frosinone, in data 20.05.2012) e rassicurando, al contempo il proprio assistito circa la del giudizio, con conseguente nocumento per la parte da lei rappresentata.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONECon decreto del 12.01.2016, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, disponeva la citazione diretta a giudizio dell'imputata, dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui in rubrica.Constatata  la  regolare  citazione delle  parti,  in  mancanza  di  eccezioni  preliminari  o  richiesta  di  riti alternativi,  si  dichiarava  aperta  l'istruttoria  dibattimentale,  venivano  ammessi  i  mezzi  di  prova richiesti dalle parti, acquisita copiosa documentazione ed escussi i testi addotti dal PM (...) (p.o.), Avv. (...) e Avv. (...).L'imputata si sottoponeva a esame dopo gli avvertimenti di rito.Venivano, altresì, escussi i testi addotti dalla difesa Avv. (...) e Avv. (...), dopo gli ammonimenti di rito, essendo il marito dell'imputata.
La  difesa  rinunciava  all'escussione  dell'ulteriore  teste  indicato  in  lista  e,  nulla  opponendo  il  PM,  il giudice revocava l'ordinanza ammissiva.All'odierna udienza esaurita l'istruzione dibattimentale, dichiarata l'utilizzabilità degli atti allegati al fascicoloper   il   dibattimento   dal   Pubblico   Ministero   ai   sensi   dell'art.   553   c.p.p.   e   di   quelli successivamente acquisiti nel corso del giudizio, si dichiarava chiusa l'istruttoria e si invitavano le parti a concludere, come da verbale di udienza.Veniva, quindi, pronunciata sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.L'istruttoria dibattimentale ha dimostrato la infondatezza dell'ipotesi accusatoria in relazione al reato contestato, l'imputata, pertanto, deve essere assoltadal reato ascrittole.Preliminarmente, questo giudice ritiene doveroso fare chiarezza in ordine all'art. 380 c.p. per cui si procede.Per giurisprudenza costante, tra le recenti Cass. Sez. II penale, Sentenza 20 marzo 2019 n. 12361:"Il delitto di cui all'art. 380 c.p. è un reato che richiede per il suo perfezionamento, in primo luogo, una  condotta  del  patrocinatore  irrispettosa  dei  doversi  professionali  stabiliti  per  fini  di  giustizia  a tutela della parte assistita ed, in secondo luogo, un evento che implichi un nocumento agli interessi di  quest'ultimo,  inteso  questo  non  necessariamente  in  senso  civilistico  di  danno  patrimoniale,  ma anche  nel  senso  di  mancato  conseguimento  dei  beni  giuridici  o  dei  benefici  di  ordine  anche  solo morale  che  alla  stessa  parte sarebbero  potuti  derivare  dal  corretto  e  leale  esercizio  del  patrocinio legale."Elementi necessari perché si possa parlare del reato di patrocinio infedele:-ci deve essere un incarico professionale;-ci  deve  essere  un'attività  svolta  davanti  a  un  giudice.  Elemento  costitutivo  del  reato  è  dunque  la pendenza di un procedimento davanti all'autorità giudiziaria nell'ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti dal professionista con mandato. Non ci può essere reato, ad esempio, nell'ambito di una procedura stragiudiziale come quella conciliativa di lavoro;-ci deve essere un danno per il cliente.Costituisce  presupposto  del  reato  di  patrocinio  o  consulenza  infedele  l'esistenza  di  un  incarico professionale  (fiduciario  o  ufficioso,  indifferentemente  retribuito  o  gratuito),  in  forza  del  quale l'agente è tenuto a difendere, assistere o rappresentare la parte.Ai fini della configurabilità della fattispecie tipica, è inoltre necessaria la pendenza di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, quale elemento costitutivo del reato.La disposizione in esame configura un'ipotesi di reato plurioffensivo, in quanto diretta a tutelare sia il  buon  funzionamento  della  giustizia,  sotto  il  profilo  della  garanzia  di  un  leale  svolgimento  delle 
funzioni di difesa e assistenza delle parti, sia l'interesse particolare della persona assistita, in quanto lesa dalla condotta infedele.Il delitto di patrocinio o consulenza infedele rientra nel novero dei reato propri, atteso che la condotta punibile  può  essere  commessa  unicamente  dal  "patrocinatore";  ove  la  nozione  di  patrocinatore ricomprende   tutti   coloro   abilitati   a   difendere,   rappresentare   o   assistere   davanti   all'autorità giudiziaria.L'art. 380 c.p., pertanto, richiede per il suo perfezionamento:a)una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doveri professionali stabiliti per fini di giustizia  a tutela della parte assistita;b) un evento che implichi un nocumento agli interessi della parte assistita, quale conseguenza della violazione  dei  doveriprofessionali,  il  quale  "rappresenta  dunque  l'evento  del  reato,  che  non  deve essere inteso soltanto come un vero e proprio danno patrimoniale, ma deve essere posto in relazione anche al mancato conseguimento di benefici di natura morale che la parte avrebbe tratto qualora il patrocinatore si fosse comportato lealmente" (cfr. Cass. n. 25700/2012).E' un reato a forma Libera che si consuma attraverso qualsiasi azione od omissione idonea a produrre nocumento agli interessi della parte rappresentata, assistitae difesa e che costituisca per il soggetto che la compie, una infedeltà ai doveri professionali; infedeltà che va dedotta dai codici di rito e dalle norme deontologiche dell'ordinamento professionale di riferimento.Per   quanto   concerne   l'elemento   soggettivo,   è   sufficiente   il   dolo   generico,   ossia   la   volontà consapevole della insolvenza dei doveri professionali di diligenza, lealtà e correttezza.Ora. all'esito dell'istruttoria dibattimentale è emerso incontrovertibilmente che l'imputata ha svolto funzioni  di  semplice  "domiciliatario"  dell'Avv.  (...),  che  non  è  mai  stata  il  procuratore  della  parte offesa, che pertanto, il (...) non è mai stato l'assistito dell'Avv. (...) la quale, conseguentemente, non ha potuto causare alcun danno alla p.o.Ne  discende  che, la  ipotesi  di  reato  per  cui  si  procede  avrebbe  dovuto  essere  contestata  ad  altro soggetto.La  p.o.  riferiva  di  aver  sporto  querela  nei  confronti  dell'imputata  in  quanto  la  stessa  non  aveva eseguito quanto chiesto dall'Avv. (...). Riferiva di aver conosciuto l'imputata tramite altro avvocato e di  averla  incaricata  di  notificare  atti  per  un  risarcimento  danni.  Riferiva  di  aver  conferito  mandato all'Avv. (...) per recuperare le somme riconosciutegli dalla sentenza indicata nel capo di imputazione. Riferiva  chel'imputata  si  era  resa  irreperibile  e  che  la  stessa  aveva  percepito  Euro  500,00  tramite bonifico effettuato dal proprio padre. Precisava che si trattava di un assegno dato dal proprio padre all'Avv.  (...)  il  quale  avrebbe  dovuto  effettuare  il  bonifico.  Precisava  di  non  aver  mai  parlato  con l'imputata,  con  la  quale  aveva  contatti  solo  l'Avv.  (...);  Riferiva  che  doveva  essere  iniziata,  sempre dall'Avv. Postone, una procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Frosinone. Riferiva che la  procedura  esecutiva  non  era  stata  coltivata  e  che,  successivamente,  aveva  conferito  mandato all'Avv. (...) per recuperare il credito.
A domanda della difesa la p.o. confermava di aver avuto contatti solo con l'Avv. (...) il quale redigeva gli atti, che il proprio padre aveva dato soldi all'Avv. (...) il quale era il legale di fiducia.A domanda del giudice, il (...) precisava che non era per i 500,00 che si stava lamentando bensì per il ritardo nel recuperare le somme spettantigli.Il teste (...) riferiva di essere stato contattato fine 2013 o inizio 2014 dall'Avv. (...) di Napoli, il quale gli  aveva  chiesto  di  controllare  presso  la  cancelleria  delle  esecuzioni  immobiliari  del  Tribunale  di Frosinone  la  procedura  n.  19/2012,  creditore  procedente  (...),  debitori  esecutati(...),  (...)  e  (...). Precisava  che  detta  procedura  era  stata  dichiarata  inefficace  per  mancato  deposito  dell'istanza  di vendita del compendio pignorato. Riferiva di aver avuto rapporti solo con l'Avv. (...).A  domanda  della  difesa,  il  teste  precisava  chetutti  gli  atti  erano  redatti  dall'Avv.  (...),  che  era  il "dominus" mentre lui era semplice domiciliatario ed esecutore degli incarichi chiesti dal (...). Riferiva che nell'anno 2017 era stato contattato dalla p.o. la quale gli aveva conferito mandato di recuperare le somme di cui all'indicata Sentenza del Tribunale di Napoli.Il  teste  (...)  riferiva  di  essere  l'avvocato  del  (...)  e  di  aver  avuto  il  nominativo  dell'imputata,  tramite l'Avv.  (...).  Riferiva  di  aver  inviato  i  500,00  Euro  all'Avv.  (...).  Riferiva  di  aver  avuto  problemi  a contattare l'imputata la  quale gli aveva  riferito di che la notifica del precetto era andata buon fine solo nei confronti di due debitori. Precisava che l'imputata avrebbe dovuto notificare il pignoramento immobiliare, atto da lui predisposto e che la p.o. gli aveva riferito di aste andate deserte mentre a seguito di controlli era emerso che la procedura era stata dichiarata estinta. Precisava che l'Avv. (...) non gli aveva mai chiesto di integrare il fondo spese.A domande delladifesa, l'Avv. (...) riferiva di aver redatto tutti gli atti e che l'Avv. (...) avrebbe dovuto attenersi alle disposizione date da lui. Precisava che sino al pignoramento solo lui aveva avuto contatti con il padre del (...) e che successivamente era la p.o. ad avere contatti con l'imputata.L'imputata  confermava  che  gli  atti  erano  stati  redatti  dall'Avv.  (...)  del  quale  doveva  seguire  le istruzioni  in  quanto  lui  era  "il  dominus".  Riferiva  che  un  primo  precetto  era  scaduto  e  che successivamente l'Avv. (...)le aveva inviato un assegno per 500,00 Euro per notificare nuovo atto di precetto.  A  seguito  della  notifica  effettuata,  ritualmente  comunicata  all'Avv.  (...),  questi  le  aveva inviato l'atto di pignoramento immobiliare. Precisava che un debitore non era stato notificato detto atto in quanto non residente in Fiuggi. Riferiva di aver versato 200,00 Euro all'Avv. (...) per ottenere una   copia   uso   trascrizione   dell'atto   di   pignoramento   ma   di   non   aver   potuto   trascrivere   il pignoramento  a  causa  della  notifica  negativa  a  uno  dei  debitori.  Riferiva  di  aver  fatto  ricerche anagrafiche, di aver sempre relazionato l'Avv. (...) sui vari passaggi effettuati .Precisava che l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva immobiliare veniva effettuata direttamente dalla cancelleria delle esecuzioni  alla  quale  veniva  trasmessa  dall'Ufficiale  Giudiziario  procedente.  Riferiva  di  essere  stata contattata due volte dalla p.o. e che l'Avv. (...) si era risentito del fatto che aveva parlato con il suo cliente, ritenendola una scorrettezza. Riferiva, infine, di non aver ricevuto alcuna PEC dalla cancelleria esecuzioni in ordine all'estinzione della procedura.
Il  teste  (...)  confermava  di  aver  ricevuto  incarico  e  fondo  spese  dall'Avv.  (...)  per  la  trascrizione  del pignoramento immobiliareper cui è processo ma che non ,era stato possibile effettuarla in quanto la notifica a uno dei debitori non era andata a buon fine. Riferiva di aver anche effettuato una visura presso  la  Conservatoria  RR.II.  per  verificare  le  proprietà  immobiliari  dei  debitori  esecutati  e l'eventuale presenza di pregiudizi.L'Avv. (...), marito dell'imputata e collega di studio, riferiva che nell'aprile 2011 l'Avv. (...) aveva chiesto all'imputata  di  potersi  domiciliare  presso  lo  studio  della  stessa.  Precisava  che  l'imputata  aveva notificato gli atti redatti e inviatigli dall'Avv. (...). Precisava di aver ricevuto una telefonata da un certo (...)  il  quale  voleva  parlare  con  l'Avv.  (...)  in  quanto  non  riusciva  a  sapere  dall'Avv.  (...)  a  che  punto fosse la procedura. Confermava quanto detto dall'imputata e dal teste (...).All'esito dell'istruttoria dibattimentale è emersa la non attribuibilità all'imputata del reato per cui si procede per la assoluta carenza dei presupposti richiesti.E'  emerso,  altresì,  che  (...)  ha  presentato  una  querela  nei  confronti  dell'odierna  imputata  ben consapevole della estraneità della stessa ai fatti e, pertanto, sapendola innocente.Sul comportamento dell'Avv. (...), quale "dominus" e quale teste, questo giudicante ritiene di dover stendere il velo dell'oblio.P.Q.M.Visto l'art. 530 c.p.p.,assolve (...) dal reato ascrittole per non aver commesso il fatto.Invia gli atti alla Procura della Repubblica di Frosinone in ordine alla valutazione dell'ipotesi di reato p. e p. ex art. 368 c.p. a carico di(...).Motivazioni contestuali.Così deciso in Frosinone il 21 settembre 2019.Depositata in Cancelleria il 21 settembre 2019
Avv. Antonino Sugamele

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