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Sentenza

L’art. 80, d. legisl. n. 159 del 2011, relativo all’obbligo per i soggetti già sottoposti a misura di prevenzione personale di comunicare le variazioni del proprio patrimonio, la cui omissione è sanzionata dall’art. 76, comma 7, d. legisl. cit., si applica anche quando il provvedimento che ha disposto la misura è divenuto definitivo in data anteriore all’introduzione di tale obbligo.
L’art. 80, d. legisl. n. 159 del 2011, relativo all’obbligo per i soggetti già sottoposti a misura di prevenzione personale di comunicare le variazioni del proprio patrimonio, la cui omissione è sanzionata dall’art. 76, comma 7, d. legisl. cit., si applica anche quando il provvedimento che ha disposto la misura è divenuto definitivo in data anteriore all’introduzione di tale obbligo.
Criminalità organizzata e misure di
prevenzione
Cass. pen., sez. un., 17 aprile 2019, n. 16896
L'art. 80, d. legisl. n. 159 del 2011, relativo all'obbligo
per i soggetti già sottoposti a misura di prevenzione
personale di comunicare le variazioni del proprio
patrimonio, la cui omissione è sanzionata dall'art. 76,
comma 7, d. legisl. cit., si applica anche quando il
provvedimento che ha disposto la misura è divenuto
definitivo in data anteriore all'introduzione di tale
obbligo.
Avv. Antonino Sugamele

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