In data 8 marzo 2020, il Ministro dell’Interno ha adottato la direttiva ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.
Ministero dell'interno, direttiva 8 marzo 2020
Dopo essere stato approvato dal Consiglio dei Ministri sabato 7 marzo 2020, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'8 marzo 2020 il D.L. 11/2020 con misure straordinarie ed urgenti per L'8 marzo 2020, il Ministro dell'Interno ha adottato una direttiva volta ad attuare i controlli nell'aree a contenimento rafforzato.
La direttiva prevede che:
a) gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione. Divieto assoluto è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.
b) I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni.
c) Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”.
d) Negli aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Restano esclusi i passeggeri in transito.
e) Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni.
f) Analoghe controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.
Il Ministro ha ricordato che la sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall'art. 650 c.p. (inosservanza di un provvedimento di un'autorità con pena prevista arresto fino a tre mesi) salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave dell'art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica e che prevede in astratto una pena fino ai 12 anni di carcere)
09-03-2020 23:32
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