Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Il reato di ingresso o detenzione di telefonini nelle carceri.
Il reato di ingresso o detenzione di telefonini nelle carceri.
Punita penalmente l'introduzione o la detenzione di dispositivi mobile in carcere. L'art. 9 d.l. 130/2020, introduce nel codice penale l'art. 391-ter in materia di contrasto all'introduzione e all'utilizzo di dispositivi di comunicazione in carcere. Il reato di nuovo conio, rubricato, «accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti» prevede che fuori  dagli appena citati casi previsti dall'art. 391-bis, «chiunque indebitamente procura  a  un detenuto un apparecchio telefonico  o  altro  dispositivo  idoneo  ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso  indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto  penitenziario  uno dei predetti strumenti al fine renderlo  disponibile  a  una  persona detenuta è punito con la pena della  reclusione  da  uno  a  quattro anni». Pena che viene aumentata da due a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale,  da  un  incaricato  di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita  la  professione forense. Anche qui la punibilità viene estesa ai detenuti che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza