Il reato di ingresso o detenzione di telefonini nelle carceri.
Punita penalmente l'introduzione o la detenzione di dispositivi mobile in carcere. L'art. 9 d.l. 130/2020, introduce nel codice penale l'art. 391-ter in materia di contrasto all'introduzione e all'utilizzo di dispositivi di comunicazione in carcere. Il reato di nuovo conio, rubricato, «accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti» prevede che fuori dagli appena citati casi previsti dall'art. 391-bis, «chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine renderlo disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni». Pena che viene aumentata da due a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense. Anche qui la punibilità viene estesa ai detenuti che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.
24-10-2020 12:32
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