Il principio dell’immutabilità del giudice vale anche nel caso in cui l’attività dibattimentale consista nella sola discussione
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 20099/20; depositata il 7 luglio 2020
il principio di immutabilità del Giudice si applica anche ai casi in cui l'attività dibattimentale consista nella sola discussione finale. La Suprema Corte accoglie il ricorso. Dagli atti processuali, difatti, emerge chiaramente come il giudice sostituto abbia fatto parte del Collegio giudicante senza aver assistito alla discussione, neppure fonoregistrata. È evidente, pertanto, come si sia verificata la nullità assoluta prevista dall'art. 525, comma 2, c.p.p., come tale insanabile e altresì rilevabile d'ufficio. Affermano i giudici di legittimità che il principio di immutabilità del giudice sancito dalla suddetta norma si applica anche nel caso in cui l'attività dibattimentale consista nella sola discussione, senza che vi sia l'acquisizione di altre prove. Il principio è rispettato solo quando l'organo giudicante che procede alla deliberazione sia lo stesso che abbia partecipato interamente al dibattimento, svolgendo l'attività di formazione della prova e ascoltando le parti nelle rispettive conclusioni. Precisa la Corte che la nullità assoluta per violazione del principio di immutabilità del giudice si verifica anche solo in presenza di un frazionamento degli interventi conclusivi delle parti svolti dinanzi a due Collegi diversamente composti, non essendo possibile per la discussione, a differenza che per quanto attiene alle prove orali, la rinnovazione mediante lettura. La regola non vale soltanto per i giudizi in primo grado, applicandosi anche ai casi in cui l'attività dibattimentale riguardi il giudizio di appello e consista nella sola discussione, senza che vi sia stata acquisizione di prove. In definitiva, il dibattimento in appello, comprendente anche la discussione, richiede che tutti i componenti del Collegio chiamati ad assumere la decisione debbano aver assistito all'intera discussione delle parti, che altrimenti verrebbe ad essere ridotta a simulacro con un inammissibile svilimento del contributo dialettico fornito dalle stesse.
09-07-2020 23:33
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