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Sentenza

Il marito affida il cane alla moglie che lo abbandona: punibile a titolo di dolo eventuale.
Il marito affida il cane alla moglie che lo abbandona: punibile a titolo di dolo eventuale.
Cassazione penale, sezione III, sentenza 20 febbraio 2020, n. 6609
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20/11/2019) 20-02-2020, n. 6609
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente -
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere -
Dott. CERRONI Claudio - Consigliere -
Dott. CORBETTA Stefano - rel. Consigliere -
Dott. GAI Emanuela - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.N., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/04/2018 del Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Ischia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Fimiani Pasquale,
che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Ischia condannava
B.N. e B.G. alla pena di 800 Euro di ammenda ciascuno, con i doppi benefici di legge per entrambi
gli imputati, per il reato di cui all'art. 727 c.p., a loro contestato per avere abbandonato,
legandolo a un palo sito all'interno del presidio sanitario di (OMISSIS), un cane di razza bulldog
con microchip di riconoscimento n. (OMISSIS). Fatto commesso in (OMISSIS).
2. Avverso l'indicata sentenza, B.N., per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per
cassazione, affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in
relazione all'art. 192 c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) e art. 727 c.p..
Assume il ricorrente che la motivazione con cui il Tribunale ha affermato la penale responsabilità
dell'imputato - e cioè perchè era consapevole dell'avversione della ex moglie nei confronti del
cane - è frutto di motivazioni apodittiche e illogiche; per un verso, il Tribunale, dopo avere
ritenuto credibile la testimonianza della teste P. nella parte in cui ha affermato che il cane si
trovasse nella disponibilità del B., avrebbe dovuto motivare le ragione per cui B.G. non avrebbe
mai mostrato particolare affetto nei confronti dell'animale; per altro verso, la teste D.L. ha
spiegato di avere appreso che la B. abbandonò il cane perchè la figlia del nuovo compagno era
allergica ai peli.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, b) ed e) in
relazione all'art. 192 c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) e art. 727 c.p.. Ad avviso del
ricorrente, il Tribunale non avrebbe correttamente applicato il principio secondo cui il
proprietario, che abbia affidato il cane a un terzo, risponde dell'abbandono solo quando detto
abbandono sia concretamente prevedibile, circostanza in relazione alla quale il Tribunale ha
omesso qualsivoglia motivazione, e tenendo conto che il cane si trovava nella disponibilità di
B.G. da quasi due anni.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in
relazione all'art. 192 c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) e art. 727 c.p.. Secondo il
ricorrente, difetterebbero gli elementi costitutivi del reato in esame, considerando che il cane,
lasciato per due ore all'ingresso del centro veterinario, non si trovò sprovvisto di custodia e cura
e, comunque, esposto a pericolo per la propria incolumità.
2.4. Con il quarto motivo si censura la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in
relazione all'art. 157 c.p.p.. Deduce il ricorrente che il reato, accertato il (OMISSIS), sarebbe in
ogni caso prescritto.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Per dare un ordine logico alla trattazione delle questioni dedotte, occorre prendere le mosse
dal terzo motivo, con cui il ricorrente contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato.
3. Il motivo è manifestamente infondato.
3.1. Invero, va ricordato che integra la contravvenzione di abbandono di animali (art. 727 c.p.,
comma 1) la condotta di distacco volontario dall'animale (Sez. 3, n. 18892 del 02/02/2011 -
dep. 13/05/2011, Mariano, Rv. 250366), che consiste nell'interruzione della relazione di custodia
e di cura instaurata con l'animale precedentemente detenuto, lasciandolo in un luogo ove non
riceverà alcuna cura, a prescindere dalla verificazione di eventi ulteriori conseguenti
all'abbandono, quali le sofferenze o la morte dell'animale, eventi che fuoriescono dal perimetro
della tipicità disegnato dalla norma incriminatrice.
3.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente ravvisato gli estremi oggettivi del reato
ex art. 727 c.p., avendo accertato che il cane, in data (OMISSIS), fu casualmente trovato legato
a un palo all'esterno del presidio sanitario a.s.l. da un dipendente di detto presidio, S.C., il quale,
grazie al microchip, risalì al proprietario, ossia al B., che però non riuscì a contattare perchè
assente dall'isola per motivi di lavoro, come riferitogli dalla madre dell'imputato; costei precisò
che il cane era stato affidato alla moglie del B., la quale, sebbene convocata, non passò a
prendere l'animale, che fu trasferito al canile e successivamente ritirato da un delegato del B..
E' perciò evidente che il cane sia stato abbandonato, essendo stato lasciato in balia di sè stesso
per un apprezzabile lasso di tempo, legato a un palo, e senza essere affidato alla custodia e alla
cura di altro soggetto.
4. Il primo motivo e il secondo motivo, esaminabili congiuntamente per la stretta correlazione
logica e giuridica delle questioni dedotte, sono manifestamente infondati.
4.1. Secondo, accertato dal Tribunale, il cane, al momento del fatto, era nella materiale
disponibilità della moglie del B., come riferito al S. dalla madre dell'imputato, anche considerando
che l'imputato medesimo era assente dall'isola per motivi di lavoro dal 01 al 23 novembre.
Il Tribunale ha altresì accertato l'inesistenza di accordi tra il B. e la moglie, che avevano deciso
di separarsi legalmente e di interrompere la coabitazione, riguardo a chi dei due dovesse
prendere in custodia ed accudire il cane in modo esclusivo.
4.2. Quanto all'elemento soggettivo, il reato ex art. 727 c.p., comma 1, modellato come illecito
contravvenzionale, può essere indifferentemente realizzato con dolo o con colpa. Nessun
ostacolo, perciò si oppone alla configurabilità del dolo nella forma eventuale, che si realizza
quando l'agente, nonostante si sia chiaramente rappresentato la verificazione dell'abbandono
dell'animale, si sia comunque determinato ad agire, anche a costo del verificarsi dell'evento
lesivo.
Nel caso in esame, il Tribunale si è attenuto al principio ora enunciato: ritenuta la penale
responsabilità di B.G., non ricorrente, quale autrice materiale dell'abbandono, ha ravvisato in
capo all'imputato non la colpa, come dedotto dal ricorrente con il terzo motivo, ma il dolo
eventuale, avendo il B. accettato che la moglie, cui aveva affidato la custodia del cane, lo
abbandonasse: previsione, questa, sorretta da solidi elementi di fatto, ben noti all'imputato,
quali la circostanza che era stato proprio il B. a portare in casa il cane, nonostante il dissenso
della moglie a causa sia del costo dell'animale, che era stato pagato 1.400 Euro benchè le
condizioni economiche della famiglia non fossero floride, sia, e soprattutto, del fatto che la donna
non amasse gli animali, e considerando che, oltretutto, il cane in casa rompeva le sedie, sbavava
continuamente, tanto che la donna era esasperata da questa situazione.
Alla luce di queste circostanze, è perciò evidente che il B. si sia rappresentato la circostanza che
la donna, a cui aveva affidato il cane durante il suo periodo di assenza per motivi di lavoro,
potesse concretamente abbandonare il cane medesimo: rappresentazione che, tuttavia, non ha
impedito al B. di agire, anche a prezzo che si verificasse l'abbandono, come poi è avvenuto.
5. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
5.1. Il ricorrente, infatti, ai fini del computo della prescrizione non tiene conto del periodo di
sospensione, pari complessivi a 329 giorni (dal 31/10/2016 al 20/03/2017 per istanza di rinvio
del difensore, dal 20/03/2017 al 25/09/2017 per adesione del difensore all'astensione dalle
udienze), che, sommandosi al temine di cinque anni previsto per le contravvenzione, fa sì che il
reato si sia prescritto il 09/11/2018, quindi dopo la pronuncia della sentenza impugnata.
5.2. Di conseguenza, trova applicazione il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per
cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido
rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato
maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
- dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).
6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del
13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue
quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020
Avv. Antonino Sugamele

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