il Giudice del Tribunale di Trapani ha dichiarato la nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., per difetto di notifica all'imputato non avendo quest' ultimo ricevuto presso la sua residenza estera l'avviso della possibilità di eleggere domicilio in Italia e non risultando effettuate le opportune ricerche al fine di emettere eventuale decreto di irreperibilità, con conseguente impossibilità di procedere direttamente alla notifica ai sensi dell'art. 169 c.p.p., disponendo trasmettersi gli atti al PM.
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-11-2020) 30-11-2020, n. 33863
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GALLO Domenico - Presidente -
Dott. MANTOVANO Alfredo - Consigliere -
Dott. DI PAOLA Sergio - Consigliere -
Dott. DI PISA Fabio - rel. Consigliere -
Dott. TUTINELLI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRAPANI;
nei confronti di:
W.S., nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 16/07/2019 del TRIBUNALE di TRAPANI;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni del PG il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ordinanza del 16/07/2019 il Giudice del Tribunale di Trapani ha dichiarato la nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., per difetto di notifica all'imputato W.S. non avendo quest' ultimo ricevuto presso la sua residenza estera l'avviso della possibilità di eleggere domicilio in Italia e non risultando effettuate le opportune ricerche al fine di emettere eventuale decreto di irreperibilità, con conseguente impossibilità di procedere direttamente alla notifica ai sensi dell'art. 169 c.p.p., disponendo trasmettersi gli atti al PM. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trapani deducendo l'abnormità dell'ordinanza impugnata in quanto l'avviso di conclusione delle indagini era stato comunicato al difensore, previo invio di raccomandata W.S. al fine di eleggere domicilio, indirizzata presso il domicilio estero, noto.
Osserva che la notifica risultava, quindi, effettuata nel rispetto di cui art. 169 c.p.p., comma 4, essendo sufficiente la spedizione della raccomandata, e spettando all'interessato provare la mancata o ritardata ricezione.
3. La Procura Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso osservando che non trattavasi di provvedimento abnorme impugnabile in Cassazione.
4. Il ricorso è inammissibile per essere il motivo manifestamente infondato.
5. Il provvedimento impugnato, infatti, non risulta affetto da abnormità e non è suscettibile di ricorso per cassazione.
La categoria dell'abnormità è stata elaborata, come noto, dalla dottrina e dalla giurisprudenza in stretto collegamento con il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, di per sè condizionato alla fisiologica appartenenza dell'atto alle categorie processuali previste; di qui l'esigenza di consentire un rimedio impugnatorio, pur formalmente non previsto, allorquando l'atto esorbiti, invece, da tale fisiologica connotazione al fine di assicurare comunque il controllo sulla legalità del procedere della giurisdizione.
In altri termini, nel paradigma della abnormità sono stati ricondotti tutti quegli atti connotati da evenienze patologiche di macroscopica consistenza, tali da rendere non significativo il silenzio serbato dalla legge in ordine alla relativa impugnabilità.
Per tali ragioni, dunque, l'atipica realtà processuale del provvedimento abnorme è stata focalizzata su due profili essenziali: da un lato, l'assoluta incompatibilità dell'atto rispetto al modello procedimentale coinvolto; dall'altro, la sostanziale perversione della funzione giurisdizionale, che non consente di assegnare al silenzio serbato dal legislatore un valore ostativo ai fini della configurabilità di un diritto della parte alla impugnazione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito siffatti enunciati giungendo ad affermare che deve ritenersi abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo, in linea di principio, manifestazione di legittimo potere, si esplichi, tuttavia, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
Si è, così, affermato che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema. normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (cfr. Sez. U. n. 17/98 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U., n. 26/00 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094).
In tale direttrice ermeneutica sempre le Sezioni Unite (sentenza n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni ed altro, Rv. 243590) sono giunte a circoscrivere, da un lato, l'abnormità strutturale al caso di esercizio, da parte del giudice, di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge (carenza di potere in concreto) e, dall'altro, l'abnormità funzionale al caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo.
A tale ultimo riguardo hanno significativamente precisato che l'abnormità funzionale va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga, in particolare, al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo.
Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo, mentre negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice.
Sicchè, in definitiva, se l'atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall'ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito", anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato.
Nè importa che il potere sta stato male esercitato, giacchè in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non abnorme.
5. Premesso quanto sopra, nella specie non appaiono ricorrere nè l'abnormità strutturale nè quella funzionale.
Come già esposto, il giudice, dopo avere rilevato che vi era una irregolarità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 169 c.p.p., poichè non vi era prova in atti che lo stesso aveva avuto presso la sua residenza estera l'avviso di eleggere domicilio e dal momento che non erano state effettuate le necessarie ricerche al fine di emettere eventuale decreto di irreperibilità, ha accertato che la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., era da ritenere nulla.
Ebbene deve rilevarsi come in tema di notificazioni all'imputato residente o dimorante all'estero, qualora l'imputato non abbia ricevuto o, comunque, manchi la prova della ricezione della raccomandata di cui all'art. 169 c.p.p., l'Autorità giudiziaria procedente deve disporre nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p., al fine della declaratoria di irreperibilità dell'imputato, posto che si tratta di situazione assimilabile a quella in cui risulti o appaia probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto (art. 157 c.p.p., comma 5); ne deriva che, in tal caso, è illegittima la consegna degli atti al difensore, secondo il disposto di cui all'art. 169, comma 1, ultima parte, in quanto tale procedura presuppone che l'elezione di domicilio sia insufficiente o non sia stata effettuata e, quindi, presuppone, pur sempre, l'avvenuta ricezione della suddetta raccomandata. (Sez. 5, n. 34504 del 11/07/2011 - dep. 22/09/2011, Vezzosi, Rv. 25094501). Ritiene, dunque, la Corte che nella specie in alcun modo può parlarsi di atto abnorme risultando, per contro, che il Tribunale di Trapani ha operato in conformità a tale indirizzo.
Va, peraltro, rilevato che il Supremo Collegio ha avuto modo di rilevare che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis c.p.p., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso. (Sez. 6, n. 25810 del 08/05/2014 - dep. 16/06/2014, Pmt in proc. D M, Rv. 26006901), non venendo, quindi, in rilievo le deduzioni circa la asserita regolarità del procedimento notificatorìo, nella specie, comunque, da escludere alla luce del principio sopra citato.
Per quanto esposto deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Sentenza a motivazione semplificata.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020
04-12-2020 13:58
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