Il gioco delle 3 carte non costituisce illecita raccolta, perché non autorizzata, di pubbliche scommesse e non può in alcun modo integrare il reato previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 401/1989.
Corte di cassazione – Sezione penale feriale – Sentenza 22 settembre 2020 n. 2632122-09-2020 21:11 Avv. Antonino Sugamele
Richiedi una Consulenza