Il genitore ha l'obbligo di impedire le lesioni sul figlio minore causate dall’altro coniuge convivente, pena la sua responsabilità diretta.
Cassazione penale, sezione V, sentenza 17 febbraio 2020, n. 6209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano - Presidente -
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere -
Dott. DE GREGORIO Eduardo - rel. Consigliere -
Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere -
Dott. SESSA Renata - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.C., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/05/2018 della CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DE GREGORIO EDUARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa LORI PERLA;
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità;
udito il difensore.
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado
di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per non avere impedito, in qualità
di esercente la potestà genitoriale, i delitti di maltrattamenti e lesioni gravissime, provocate dalla
madre convivente ai danni del figlio di entrambi. Fatto compiuto in epoca antecedente e prossima
all'(OMISSIS).
1. Avverso la pronunzia ha proposto ricorso la difesa,lamentando col primo motivo, il vizio di
motivazione illogica o apparente per la mancata risposta ai motivi di appello.
1.1 La difesa aveva sostenuto la tesi dell'inconsapevolezza dell'imputato delle condotte violente
tenute dalla convivente, allegando sul punto una conversazione tra i due che la dimostrerebbe,
ma la sentenza non aveva preso in considerazione la doglianza.
1.2 Allo stesso scopo era stato segnalato che i comportamenti aggressivi e lesivi tenuti dalla
madre nei confronti del bambino si sarebbero intensificati solo negli ultimi giorni prima
dell'arresto della donna ed a quel punto l'imputato, resosi conto di traumi visibili, aveva portato
il piccolo in Ospedale.
1.3 Per altro verso gli accertamenti medici avrebbero ribadito che le fratture ed in genere le
lesioni rilevate erano di epoca recente ed, a conferma della scusabilità dell'atteggiamento del
giudicabile, il ricorrente ha dedotto che neppure i medici specialisti si erano subito resi conto
della natura traumatica delle lesioni.
2. Nel secondo motivo ci si è doluti della mancata derubricazione del delitto in lesioni colpose in
quanto la giustificazione resa nella sentenza impugnata aveva posto in evidenza solo condotte
negligenti e di mancanza di attenzione da parte del giudicabile.
3. Tramite il terzo motivo è stata dedotta la mancanza di motivazione circa l'individuazione del
reato più grave e circa i criteri di graduazione della pena anche in riferimento alla ritenuta
continuazione tra i delitti.
All'odierna udienza il PG, Dr.ssa Lori Perla, ha concluso per l'inammissibilità.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
1. Per affrontare le questioni poste nel primo e secondo motivo di ricorso, attinenti all'elemento
psicologico del delitto, occorre premettere un brevissimo excursus del sistema di principi
elaborato da questa Corte, con particolare riguardo al tema degli abusi di carattere sessuale
effettuati sui minori o da terzi o da soggetti in relazione personale col genitore oppure dall'altro
genitore, e della possibile responsabilità del genitore materialmente estraneo agli illeciti.
In proposito si è fatto riferimento all'art. 147 c.c. che impone ad entrambi i coniugi l'obbligo di
mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli e si è configurata per il genitore
esercente la potestà sui figli minori una posizione di garanzia in ordine alla tutela dell'integrità
psico - fisica dei medesimi. Dai citati doveri, nella prospettiva penalistica, consegue la
responsabilità a titolo di causalità omissiva di cui all'art. 40 cpv. c.p. degli atti di violenza sessuale
compiuti da altri sui figli, in presenza di determinate condizioni, individuate nella: a) conoscenza
o conoscibilità dell'evento; b) conoscenza o riconoscibilità dell'azione doverosa incombente sul
"garante"; c) possibilità oggettiva di impedire l'evento. Così: Sez. 3, Sentenza n. 19603 del
28/02/2017 Ud. (dep. 26/04/2017)Rv. 270141; Sez. 3, Sentenza n. 4730 del 14/12/2007 Ud.
(dep. 30/01/2008) Rv. 238698.
1.1 In altre pronunzie - temporalmente intermedie tra le due suindicate - si è puntualizzato che
la posizione di garanzia impone al genitore esercente la relativa potestà di intervenire per
impedire che l'altro coniuge compia atti di violenza sessuale ai danni dei figli, quando ne sia
venuto a conoscenza, provvedendo alla denuncia del coniuge abusante, sempre che non vi sia
la possibilità di altri interventi idonei ad impedire l'evento.
Sez. 3, Sentenza n. 1369 del 11/10/2011 Ud. (dep. 17/01/2012) Rv. 251624. Con riguardo
all'elemento soggettivo del reato si è precisato che la responsabilità penale per omesso
impedimento dell'evento può qualificarsi anche per il solo dolo eventuale, a condizione che
sussista, e sia percepibile dal soggetto, la presenza di segnali perspicui e peculiari dell'evento
illecito, caratterizzati da un elevato grado di anormalità.
Sez. 3, Sentenza n. 28701 del 12/05/2010 Ud. (dep. 21/07/2010) Rv. 248067.
2. Applicando i suddetti principi al caso in esame deve osservarsi - come emerge con chiarezza
dalle argomentazioni delle conformi sentenze di merito - che le condizioni di salute del piccolo al
momento dell'intervento dei medici si presentavano gravissime, essendo caratterizzate da più
fratture, da una condizione generale di malnutrizione, da cicatrici esito di bruciature di sigarette,
ed allo stesso tempo evidenti, tali cioè da essere immediatamente visibili ad occhio nudo e
percepibili nella loro gravità.
2.1 In proposito va, altresì, sottolineato come il primo Giudice abbia dato atto che la genitrice è
stata condannata - con sentenza in rito abbreviato acquisita agli atti del giudizio - alla pena di
sei anni di reclusione per i delitti di maltrattamenti e lesioni ai danni del figlio, pronunzia dalla
quale si è desunta l'abitualità della condotta tenuta dalla donna.
2.2 Il discorso argomentativo sviluppato dai Giudici territoriali ha correttamente tenuto conto
delle suddette informazioni probatorie, desumendone, con ragionamento logico ineccepibile, che
la situazione di fatto percepibile dall'imputato, e per la gravità delle conseguenze fisiche patite
dal bambino, evidenti sul suo corpo, e per la reiterazione dei comportamenti violenti realizzati
dalla genitrice ai suoi danni, non poteva essere da questi ignorata, neppure quanto al suo
prolungarsi nel tempo.
2.3 Con tale adeguata argomentazione si è confutata la tesi difensiva dell'inconsapevolezza a
causa dell'impegno lavorativo che avrebbe trattenuto l'uomo fuori casa per lungo tempo, mentre
la doglianza circa l'ipotizzata omessa motivazione sulla conversazione tra i coniugi, che nella
visione della difesa la dimostrerebbe - qui riproposta - implicitamente richiede a questa Corte
un'inammissibile rivalutazione dei dati probatori già plausibilmente apprezzati; del resto
l'argomento è stato preso in considerazione ed esattamente ritenuto irrilevante e non sufficiente
a contraddire gli elementi di accusa nel quadro dimostrativo accertato nel precedente grado di
giudizio. 3. Le argomentazioni precedenti danno conto anche dell'infondatezza della lamentela
della difesa per la mancata derubricazione del reato in quello di lesioni colpose; sul punto nell'atto
di ricorso è stato sottolineato il passaggio motivazionale in cui è stato fatto cenno alla mancanza
di attenzione e cura verso il figlio da parte dell'imputato.
Tuttavia la frase in esame deve essere inserita nel complessivo discorso argomentativo articolato
dai Giudici del merito, all'interno del quale assume il solo significato ad essa attribuibile di
violazione degli obblighi di tutela dell'integrità psico - fisica del minore che incombono al genitore
derivanti dalla posizione di garanzia nei confronti del figlio, e non, come impropriamente
intenderebbe il ricorrente, come condotte caratterizzate da sola colpa ed in se stesse
direttamente causa delle lesioni.
3.1 Dalla posizione di garanzia consegue l'obbligo di impedire gli eventi lesivi dell'integrità psicofisica
del minore, la cui violazione - nel caso in esame chiaramente verificatasi - equivale alla
produzione dell'evento delle lesioni ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p., per non essere il soggetto
garante, in tale qualità tenuto ad attivarsi, intervenuto con iniziative idonee a fermare o porre
adeguato rimedio ai comportamenti violenti della coniuge ai danni del piccolo.
4. Il terzo motivo è da respingere in quanto la censura circa la quantificazione della pena, in
nulla arbitraria o illogica, non ha tenuto conto dell'elaborazione di questa Corte sul trattamento
sanzionatorio la cui determinazione, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti
per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito,
che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.
132 e 133 c.p.. Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri
ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Sez. 5, Sentenza n.
5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014) Rv. 259142. In proposito la sentenza impugnata
ha fatto corretto e razionale riferimento alla gravità della condotta dell'imputato ed alla
pesantissime conseguenze psico-fisiche subite dal bimbo per i continui maltrattamenti ricevuti
dalla madre.
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il
ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati
identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oscuramento.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati
identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020
06-03-2020 18:42
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